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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45060/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio.

Considerato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Erronea applicazione degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. con conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto ed erronea applicazione dell'art. 85 d.lgs. 150/2022.

La difesa contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, ponendo in evidenza come il ricorrente si fosse insediato nell'abitazione da pochissimo tempo, trovandosi nell'appartamento interessato dal controllo soltanto per effettuare delle misurazioni in vista dell'imminente trasloco ed essendo per questo motivo del tutto estraneo all'abusivo allacciamento;

2. Erronea applicazione degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. con conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto ed erronea applicazione dell'art. 85 d.lgs. 150/2022.

La difesa assume che la manomissione del contatore non integra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. atteso che il contatore, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia elettrica nell'interesse esclusivo della compagnia erogatrice e dell'utente, non può essere considerato una cosa destinata a pubblico servizio.

Rilevato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, "In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta" (così Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. Considerato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Erronea applicazione degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. con conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto ed erronea applicazione dell'art. 85 d.lgs. 150/2022. La difesa contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, ponendo in evidenza come il ricorrente si fosse insediato nell'abitazione da pochissimo tempo, trovandosi nell'appartamento interessato dal controllo soltanto per effettuare delle misurazioni in vista dell'imminente trasloco ed essendo per questo motivo del tutto estraneo all'abusivo allacciamento; 2. Erronea applicazione degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. con conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto ed erronea applicazione dell'art. 85 d.lgs. 150/2022. La difesa assume che la manomissione del contatore non integra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. atteso che il contatore, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia elettrica nell'interesse esclusivo della compagnia erogatrice e dell'utente, non può essere considerato una cosa destinata a pubblico servizio. Rilevato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, "In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta" (così Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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