CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2021
Cassazione n. 31241/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17531-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'AMM.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - rícorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] 16 MILANO 1249 [OSCURATO:PERSONA]'AMM.[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente (9(! domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1811/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda giudiziale qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale di Milano accolse la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] via Noto nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], avendo riconosciuto la sussistenza di gravi difetti dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ.; - la Corte d'appello di Milano rigettò l'impugnazione avanzata dalla convenuta, reputando tempestiva la denunzia dei vizi; ritenuto che l'insoddisfatta appellante ricorre avverso la sentenza di secondo grado sulla base di due motivi e che l'intimato Condomino resiste con controricorso; ritenuto che con il primo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669, co. 1, cod. civ. e 116 cod. proc. cv., in relazione all'art. 360, nn. 3-5, cod. proc. civ., assumendo che: - la Corte locale aveva erroneamente giudicato tempestiva la denunzia dei vizi, infatti il Condominio aveva avuto piena conoscenza degli stessi sin dal sopralluogo effettuato dal perito di parte in data 15/3/2006, cui era seguita in pari data la diffida del Condominio medesimo (in data 25/5/2006 era stata depositata la perizia di parte); il ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato nel 2009 (cui era seguito il deposito della relazione peritale in data 9/6/2009) aveva solo natura esplorativa e/o confermativa e l'evidente scopo di rimettere impropriamente in termini il Condominio; la ctu depositata poi in giudizio si era limitata a confermare i medesimi vizi; - il Tribunale di Milano aveva «correttamente fatto coincidere il dies a quo della "scoperta" dei vizi di cui all'art. 1669 c.c. con la data di deposito della relazione peritale redatta dal Geom. Bettoni su incarico dell'amministratore del condominio appellato», avendo, tuttavia, errato «nell'individuazione della data effettiva di conclusione della "perizia danni" (25.5.2006) confondendola con quella di conclusione della successiva "integrazione di perizia " (27.10.2006), ritenendo pertanto tempestiva la denuncia effettuata dal condominio in data 15.10.2007 (...)»; - la Corte territoriale, che si era discostata da tale conclusione, aveva, illogicamente e senza apporto di acconcia motivazione, affermato che solo dal deposito della relazione del ctu in sede di accertamento tecnico preventivo il Condominio aveva avuto piena cognizione dei vizi, nel mentre gli stessi, ben noti, erano stati denunciati il 15/3/2006, di talché la successiva denuncia del 5/10/2007, la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo del 7/5/2008, la diffida ulteriore del 4/8/2009 e la notifica dell'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano giunte tardivamente, nel mentre anche la relazione del ctu della causa nulla di nuovo aveva aggiunto al quadro dei vizi già noto; considerato che la doglianza non può trovare accoglimento, valendo quanto segue: a) l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l'ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione; b) attraverso la denunzia di violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., la ricorrente mira al raggiungimento dello scopo eccentrico, diretto a contestare il vaglio probatorio, poiché, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione dell'art. 116 (ma anche dell'art. 115) cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), stante che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modíf., dalla I. n. 134 del 2012 (Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, n.645828); c) quanto alla dedotta violazione dell'art. 1669 cod. civ. deve osservarsi che piuttosto palesemente la critica, nella sostanza, risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ., in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459); ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669, co. 2, cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3-5, assumendo che: - l'appellante aveva sottoposto alla Corte territoriale due distinte questioni, la decadenza per tardiva denunzia dei vizi e la prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 1669, co. 2, cod. civ., la Corte di Milano si era limitata a prendere in esame solo la questione della decadenza, «senza minimamente motivare la pronuncia in ordine al profilo prescrizionale», considerato che la censura deve essere rigettata, valendo quanto segue: - la doglianza, al di là dell'evocazione del vizio di violazione di legge sostanziale (art. 1669 cod. civ.) e processuale (art. 112 e art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), introduce, anche in questo caso, una critica impropria, rivolta al vaglio motivazionale di merito; - pur vero che la Corte di Milano, nel disattendere l'impugnazione della società, che si era doluto del rigetto della di lei eccezione di decadenza e prescrizione, impegna l'ordito motivazionale a negare fondatezza all'eccezione di decadenza, ma, ove si consideri che la consumazione del termine prescrizionale di un anno, decorrente dalla denuncia (art. 1669, co. 2, cod. proc. civ.), non poteva essere avvenuta, per la "contraddizione che noi consente", avendo la Corte di merito insindacabilmente accertato che il "dies a quo" era cominciato a decorrere dal 9/6/2009, data di deposito della relazione del ctu nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, cui era seguita la tempestiva notifica dell'atto di citazione in data 20/4/2010, non par dubbio che la Corte territoriale abbia preso in esame sia l'eccezione di decadenza, che quella di prescrizione, rigettandole entrambe; considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par