CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 08991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.620/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3769/2021 depositata il21/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Civitavecchia respinse sia la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA], che rivendicava la proprietà di un immobile di Tolfa, asseritamente occupato senza titolo dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], sia la domanda riconvenzionale di quest’ultima, volta ad ottenere la declaratoria di usucapione del predetto compendio, da ella abitato in via esclusiva fin dal 1979, dopo che era morto il comune fratello cui l’immobile era stato promesso in vendita. A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], al quale resisteva con impugnazione incidentale [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame principale della Mercuri, accogliendo invece quello incidentale del fratello, al fine di far riconoscere la sua proprietà sull’immobile, in mancanza di un atto di alienazione valido a favore del fratello defunto. Il giudice di secondo grado ritenne che, da un lato, dopo la morte del fratello convivente Giulio, l’appellante fosse rimasta nel possesso del bene per mera tolleranza del proprietario e che, dall’altro, la scrittura del [OSCURATO:DATA_NASCITA], denominata compromesso, tra [OSCURATO:PERSONA], promittente venditore, e [OSCURATO:PERSONA], promittente acquirente, dovesse intendersi quale preliminare di vendita. Contro la predetta sentenza (n. 3769/2021) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Sono rimasti intimati, oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche le altre parti citate nel giudizio di merito, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Con l’atto di citazione in primo grado, infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il rilascio dell’immobile in virtù di un contratto di locazione verbale cessato di efficacia, mentre con l’appello incidentale, avrebbe mutato la causa petendi della richiesta di rilascio, asserendo l’inesistenza di qualsivoglia titolo di detenzione. 1.2) Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA] si duoledella violazione dell’art. 1362 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero erroneamente valutato il comportamento delle parti, anche successivo al contratto, travisando la differenza sostanziale tra contratto preliminare e contratto definitivo ed attribuendo a dei comportamenti tranquillamente coerenti con la natura di contratto definitivo il significato di una volontà delle parti diversa da quella dichiarata. 1.3) Mediante la terza doglianza, la ricorrente assume la violazione dell’art. 1351 c.c., sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il fatto che le parti avessero concordato una rateazione del prezzo non sarebbe stato assolutamente indice univoco dell’intenzione di stipulare un contratto preliminare, né avrebbe potuto essere indice inequivoco del carattere di promessa di vendita del contratto la previsione del perfezionamento mercé comparizione davanti a un pubblico ufficiale. 2) Il primo motivo è inammissibile. 2.1) L’aporia lamentata dalla ricorrente è inesistente giacché, fin dalla narrazione della sentenza impugnata, risulta ben chiaro che [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato di “contratto verbale scaduto” a proposito del negozio posto in essere col fratello Giulio, successivamente deceduto, e della mancanza radicale di un contratto, nei rapporti con la sorella Iolanda. 2.2) In punto di diritto, comunque, la denuncia ai sensi dell’art. 112 presuppone che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Sez. 6-1, n. 23834 del 25 settembre 2019). Nella specie, i riferimenti sono del tutto generici. 2.3) D’altronde, si ha " mutatio libelli " quando la parte muti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Sez. 2, n. 20716 del 13 agosto 2018; Sez. 2, n. 1585 del 28 gennaio 2015). 3) Il secondo ed il terzo motivo, che investono entrambi la qualificazione giuridica attribuita dalla Corte di merito al negozio del 7 aprile 1979 e dunque possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili. 3.1) Per un verso, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 3.2) Per altro verso, lecensure pretendono di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l' esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 3.3) È dunque inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva da parte degli intimati. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a