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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 45005/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, è privo di specificità perché non tiene conto del fatto che la Corte di appello non ha affatto omesso di prendere in esame la documentazione prodotta dalla difesa con l'atto di gravame (ed ammessa benché non si trattasse di prove sopravvenute al giudizio di primo grado); al contrario, l'ha acquisita ed esaminata motivando sulla sua rilevanza ai fini della esclusione della responsabilità della Gurrieri, con argomentazioni non manifestamente illogiche ma, soprattutto, con le quali la difesa non si confronta; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, e con motivazione esente da profili di manifesta illogicità, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo riferimento puntuale alle emergenze fattuali e ricorso a corretti argomenti giuridici ai fini della rkenuta sussistenza di tutti gli elementi, sia oggettivo che soggettivo, del delitto di truffa in capo alla ricorrente (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] ,d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, è privo di specificità perché non tiene conto del fatto che la Corte di appello non ha affatto omesso di prendere in esame la documentazione prodotta dalla difesa con l'atto di gravame (ed ammessa benché non si trattasse di prove sopravvenute al giudizio di primo grado); al contrario, l'ha acquisita ed esaminata motivando sulla sua rilevanza ai fini della esclusione della responsabilità della Gurrieri, con argomentazioni non manifestamente illogiche ma, soprattutto, con le quali la difesa non si confronta; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, e con motivazione esente da profili di manifesta illogicità, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo riferimento puntuale alle emergenze fattuali e ricorso a corretti argomenti giuridici ai fini della rkenuta sussistenza di tutti gli elementi, sia oggettivo che soggettivo, del delitto di truffa in capo alla ricorrente (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] ,d
Sentenza Cassazione n. 45005/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris