CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24857/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sejile conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e udito il d nsore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ast,, con ordinanza del 3 ottobre 2022, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale terzo controinteressato, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro del veicolo [OSCURATO:PERSONA] R1 Sportback tg [OSCURATO:TARGA] reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti e ha confermato il sequestro dell'autoveicolo. 1.1. Tale autovettura è stata oggetto di sequestro preventivo disposto il 10 giugno 2022 nel procedimento in cui tale [OSCURATO:PERSONA] risultava indagata per il delitto di cui agi artt. 48 e 479 cod.pen. per aver falsamente dichiarato ai pubblici ufficiali dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione del Pubblico Registro automobilistico, mediante le apposite autocertificazioni, di essere proprietaria di due veicoli, in realtà in uso ad altri soggetti, determinando così un errore nei conseguenti atti pubblici attestanti la proprietà che, all'esito, risultavano ideologicamente falsi. 1.2. L'odierno ricorrente risulta essere divenuto proprietario del veicolo in data 25 maggio 2022 e ha chiesto il dissequestro dello stesso sostenendo di essere estraneo alle vicende processuali riguardanti [OSCURATO:PERSONA] avendo acquistato lecitamente l'autovettura presso una concessionaria e regolarmente corrisposto il prezzo di C 28.000,00 al proprietario mediante due assegni circolari postali. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello e di conferma del sequestro, ricorre [OSCURATO:PERSONA] deducendo la nullità del provvedimento impugnato per inosservanza, erronea applicazione e violazione della legge penale e processuale, nonché per illogicità e palese contraddittorietà della motivazione. Deduce, in particolare, che nonostante non fossero stati riscontrati suoi collegamenti con i soggetti coinvolti nei procedimento penale, pur tuttavia il Tribunale, in modo illogico e contraddittorio, ha sostenuto che tali elementi non fossero sufficienti a integrare ia prova evidente della sua buona fede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze rese a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso, solo per violazione di legge. Come più volte affermato da questa Corte «costituiscono violazione di legge legittimanti il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quel vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Ex multis, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296). Orbene, nella specie, non viene in considerazione alcuna violazione di legge, neanche sotto il profilo della mancanza o mera apparenza della motivazione. Il Tribunale, infatti, ha fatto buon uso dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità là dove si sottolinea che «il terzo estraneo al reato che, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne invochi la restituzione in suo favore, ha l'onere di provare la propria buona fede» (Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, dep. 2016, Liguori, Rv. 266482 - 01; Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri, Rv. 263772 - 01), intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa» (Sez. 1, n. 34019 del 13/6/01, Carla, Rv. 219753). Con motivazione completa e ragionevole il Tribunale ha, dunque, esaminato criticamente gli elementi di fatto emersi e, facendo ben comprendere l'itinerario logico seguito, ha ritenuto che il ricorrente non avesse pienamente soddisfatto l'onere probatorio a suo carico. Ha infatti evidenziato che l'origine della provvista per l'acquisto del veicolo non era stata chiarita; che sussistevano accrediti improvvisi, per ragioni ancora da acclarare, sul conto della madre del ricorrente (che ha affermato di avere aiutato il figlio nell'acquisto); che il pagamento era avvenuto dodici giorni dopo il trasferimento di proprietà nonostante fosse stato versato un acconto pari a solo poco meno del cinquantesimo del prezzo evidenziato; che il primo trasferimento dalla Mansueto alla concessionaria era avvenuto senza passaggio di danaro e poco dopo che la donna era stata sentita dagli operanti. La motivazione, dunque, si fonda all'evidenza su considerazioni logiche e legate ad accertamenti di fatto la cui valutazione non compete a questa sede di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem