CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36261/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25307-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 4857 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 704/2017 della Di -T 1/42 COMM.TRIB.REG.iLOMBARDIAA depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di una verifica sx,olta dalla Guardia di Finanza era stato riscontrato che la società SILPAT .z. 1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva impiegato lavoratori non regolarmente assunti, da qui il verbale di contestazione del relativo illecito arrirn nistrativo. 1.1. In data 15 marzo 2004 a società veniva cancellata dal Registro delle imprese, quindi, in data 24 marzo 2C,C4 !Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]D:), nella loro qualità di socie legali rappresentanti della cessata società : 11,3tto d irrogazione sanzioni per violazione delle norme tributarie in tema di lavor) sipor:iinato. 1.2. Detto atto era impugnati) da [OSCURATO:PERSONA] di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria rn:mt -2 [OSCURATO:PERSONA] non presentava ricorso. [OSCURATO:PERSONA] provinciale ccagFekra il ricorso della Adami, mentre l'Ufficio ricorreva in appello in accdglinen t) del quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 34/5/09 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordii . -k a :seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008. Non ErS'3,3»- C.0 stato riassunto il processo di fronte al giudice ordinario, l'atto di irrogazicrie delle sanzioni diveniva definitivo e l'Agenzia delle entrate procedeva alla relalva iscrizione a ruolo, con emissione di apposita cartella di pagamento -oli ta ir data 30 agosto 2013 a [OSCURATO:PERSONA] quale socio della Società esti lta ,essendo egli coobbligato in solido illimitatamente responsabile. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] impugna ì a detta cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria ,aCerrr a ncie che, dal momento che egli non aveva impugnato l'atto di irrogazione di sanzioni, da cui la cartella discendeva, questo era divenuto per lui già ci,afiriti‘;c, :on la conseguenza che il relativo credito tributario si sarebbe nel fra :terr pp prescritto. Si costituiva l'Ufficio eccependo l'interruzione del termine di we;c -izicine per l'avvenuta impugnazione della coobbligata in solido Ornella d: opn effetti estesi anche al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] triLuta. -ia provinciale, ritenuta interrotta la prescrizione, dichiarava il proprio cliFett::, d clurisdizione a favore del giudice ordinario. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] interpo 11 .1é E appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte che, accog ieridolc con sentenza n. 740/6/17, annullava la cartella. 1.5. Avverso questa ultima c:ECLi3f ,C,114kgenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due r .1,3,ti\ i. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha WeSE rado difese. [OSCURATO:PERSONA]: 2. L'Ufficio, con il primo motiJo, rida la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 n -claziprie zill'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendo che la Corur ssione tributaria regionale avrebbe travalicato i limiti della giurisdizior e. ir re'azione all'atto impugnato, trattandosi di cartella emessa sulla base di iin z ttc, p -esupposto per il quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Con il secondo motivo, n\ si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1310 cod. CV. e 2) cligs. n. 472 del 1997 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. pr«:, ti. , 3ostenendo che la prescrizione, diversamente da quanto affermato ne I E. prnunca impugnata, non si sarebbe maturata in virtù della mancata limi ori7a:Picrie dell'atto di irrogazione delle sanzioni, ma sarebbe stato sospe5c) calrnougnazione dell'altro socio fino alla definitività dell'ultima sentenza erles;1iE! rei suoi confronti il 6 luglio 2010, con conseguente tempestività della rio.it,cd cela cartella in data 30 agosto 2013. 4. Il primo motivo è infondato. 4.1. Va preliminarmente rilevE3t, : C":12 [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ricevuto la notifica dell'atto di irrolja2:i ne sanzioni in data 24 marzo 2004, non lo ha impugnato, quindi il relativo -ap:Jort) trbutario era divenuto definitivo in data 25 maggio 2006, anni prim3 della sentenza della Sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 che stat iiE I a giurisdizione del giudice ordinario, pertanto il difetto di giurisdizione clic l:to o :I-1;aramente infondato. 5. Il secondo motivo è fonda!:D. 5.1. Diversamente va acccItc il secondo motivo sull'interruzione del termine di prescrizione dal 24 me. r:?o 20:24 :30 agosto 2013, pur dovendosi considerare quale termine inizia e i 6 o:i:Dbre 2009 (data della mancata riassunzione di fronte al giudice -tarlo dE; parte della coobbligata [OSCURATO:PERSONA] che aveva introdotto la :oni ro \:ersia nel 2004, con sentenza della Commissione tributaria regionale dopo :;itata il 21 maggio 2009, tenuto conto del termine lungo di un anno), infatti, [OSCURATO:PERSONA] di prescrizione ex art. 20, comma. 3, d.lgs. n. 472 del 1997, il dirit.:c 2112 riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. Qiesti: collegio ritiene quindi che vada data continuità al principio di diritto cià Effermato da questa Corte secondo il quale "alla stregua della disciplina dettEita da codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabìl r iancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra det to-i d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alci. ni c:ncletitoni spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, --er ne' rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, c , J ;un sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, :)enchà inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di po:lz:o 'li soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza zer insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre 'eff, ::1:1:d conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto 211 1Eit certarnento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazior e, E riche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito" (Cass. Sez. 6-5, n. 13248 dei ::017), 4.1. Sulla base di detto orientEr lento, cuesta Corte ritiene che il giudice di secondo grado non fatto buon ciovernc del sopra indicato principio di diritto, non avendo adeguatamente vaglEitc n ,E?:g1 esatti termini la decorrenza del termine di prescrizione. 6. Da quanto esposto cons2gu I riget.lo del primo motivo di ricorso, l'accoglimento del secondo, cassa -li ) senza rinvio la sentenza impugnata, considerato che non sono necessa .. Jlteriori accertamenti in fatto, con compensazione delle spese dei gr3cli ji meri .:c e condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio di legíti -ni q Jidate come da dispositivo, a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte rigetta il primo motivo c Drsc , accoglie il secondo e, decidendo nel merito, cassa la sentenza rata rigettando l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese :le jraCi ji merito e liquida le spese del presente giudizio di legittimità in 5.60C (:?.J -D De.r compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese ,:ien :2rel'i e q:i altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adur