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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12831/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41872-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa da Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato aggravato di furto in abitazione, tuttavia escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto non solo eminentemente generico - specie mancando di confrontarsi con la motivazione adottata dalla Corte d'appello sul punto - ma altresì dovendosi constatare che la pena irrogata, pari ad anni uno di reclusione ed euro 310 di multa, corrisponde al minimo edittale previsto ratione temporis per il reato di cui all'art. 624 bis c.p.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41872-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa da Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato aggravato di furto in abitazione, tuttavia escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto non solo eminentemente generico - specie mancando di confrontarsi con la motivazione adottata dalla Corte d'appello sul punto - ma altresì dovendosi constatare che la pena irrogata, pari ad anni uno di reclusione ed euro 310 di multa, corrisponde al minimo edittale previsto ratione temporis per il reato di cui all'art. 624 bis c.p.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 12831/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris