CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 26424/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna rigettava l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca della confisca di un fondo pensione del valore di circa 53mila euro allo stesso intestato, disposta con riguardo ad una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. 2. Propone ricorso per cassazione il Bernardi, deducendo - con unico motivo - l'erronea interpretazione dell'art. 545, commi 3, 4, 6, 7 e 8 cod. proc. civ. Riportata integralmente l'ordinanza impugnata, si evidenzia che la Procura generale presso la Corte di appello avrebbe dato per dimostrata la provenienza della provvista confiscata, presente sul conto corrente come composta da ratei di pensione. Ne deriverebbe l'applicazione della norma indicata, ed in particolare del comma ottavo, in forza del quale le somme percepite a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, potrebbero esser pignorate o confiscate per importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Ne deriverebbe, ancora, che, trattandosi di somme già percepite, queste potrebbero essere confiscate soltanto nella misura indicata dalla norma (anche ai sensi dei commi 3, 4 e 5), che, a seguito dei conteggi effettuati in ricorso, ammonterebbe alla somma di soli 107,18 euro. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. In primo luogo, occorre rilevare che l'atto in esame, dopo aver integralmente riportato l'ordinanza impugnata, si apre e si fonda su una affermazione di puro merito, secondo la quale "la Procura generale dà atto che è dimostrata la provenienza della provvista, presente su quel conto corrente da ratei di pensione." La stessa affermazione di merito, tuttavia, non si ritrova nell'ordinanza impugnata (né, peraltro, nella requisitoria scritta del Procuratore generale di appello), dalla quale risulta invece che la confisca (seguente ad una condanna per reato tributario) ha avuto ad oggetto un "fondo pensione del controvalore di euro 53.033,60 euro presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a." intestato al ricorrente. 6. Ebbene, muovendo da questa premessa in fatto, la Corte di appello di Bologna ha correttamente escluso l'operatività dell'art. 545, commi 3, 4, 6, 7, 8 e 9 cod. proc. civ. (in tema di crediti impignorabili) ed ha applicato un consolidato principio di diritto, che il ricorso non menziona né contesta, in forza del quale il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca può avere ad oggetto le somme di danaro versate in favore di un fondo pensione in fase di accumulo, trattandosi di uno strumento finanziario che, pur avendo una finalità riconducibile al genus previdenziale, è assimilabile alle assicurazioni sulla vita - avuto riguardo sia alla formazione della provvista, alimentata da somme non immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento, che alla successiva fase di erogazione della prestazione periodica (Sez. 3, n. 13660 del 28/2/2020, Lucchesi, Rv. 279269). Ed invero, proprio la qualificazione attribuita a questi fondi di strumenti per la previdenza complementare induce ad escludere che, pur ritenuta la piena meritevolezza dell'interesse che sottende alla stipula di accordi di tale genere fra privato ed assicuratore (meritevolezza, peraltro, indubbiamente attestata dalla specifica tipicità attribuita per via legislativa a tali forme contrattuali di previdenza ed a taluni privilegi ad esse connessi), essi vadano a integrare, arricchendolo e non costituendolo, quel nucleo essenziale di prestazioni che è soggetto a espressa garanzia di intangibilità sia sotto il profilo civile che sotto quello penale. 6.1. In tale verso, d'altra parte, si è già da tempo orientata la giurisprudenza di questa Corte, che ha rilevato - con riferimento a fattispecie ablative caratterizzate da una qualche peculiarità di regime anche sotto il profilo penalistico - che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 356 del 1992 (ora confluito nell'art. 240- bis cod. pen.), consistono, quanto al fumus commissí delicti, nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose ivi previste, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, e, quanto al periculum in mora, nella presenza di seri indizi d'esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della loro lecita provenienza, essendo stato precisato nell'occasione che il sequestro poteva avere ad oggetto le somme versate su di una polizza assicurativa sulla vita (Sez. 6, n. 27710 del 7 luglio 2008), sia - con riferimento ad ipotesi, invece, ordinarie - che il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall'art. 1923 cod. civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo (Sez, 3, n. 11945 del 13 marzo 2017; idem Sez. 4, n. 12838 del 4 aprile 2012, n. 12838). 6.2. Ne consegue, pertanto, che - sia con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, sia con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria - gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei "fondi pensione" costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, così che le somme di danaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca (in tal senso, ancora Sez. 3, n. 13660 del 2020, cit.). 7. Tanto premesso, si ribadisce che il ricorso in esame non si confronta affatto con questi argomenti, sviluppando calcoli monetari sul presupposto che la somma oggetto di confisca sia costituita esclusivamente da "ratei di pensione", contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata.8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente