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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 43543/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine all'omesso assorbimento della fattispecie di ricettazione in quella di cui all'art. 493-ter cod. pen., è manifestamene infondato avendo la Corte d'appello correttamente applicato il principio di diritto più volte ribadito in sede ci legittimità laddove si è affermato che, nell'ipotesi di possesso e successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza delittuosa è configurabile il concorso dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 12 comma 1 D.L. n. 143 del 1991 (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777 - 01; Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013 - dep. 13/02/2014 - Rv. 259003; Sez. 2, n. 2465 del 13/01/2010 Rv. 246268); ritenuto che la doglianza relativa alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen. è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; anche in tal caso la sentenza impugnata ha considerato il discrinnine, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, tra il delitto di ricettazione, punibile come è noto anche a titolo di dolo eventuale, e la contravvenzione di incauto acquisto, sta nel fatto che, nella ricettazione (con dolo eventuale), l'agente, pur rappresentandosi chiaramente la possibilità che il bene acquistato o ricevuto abbia una provenienza delittuosa, avendo colto gli elementi di allarme che lo abbiano effettivamente messo in guardia, decide ciò non di meno di riceverlo o acquistarlo, accettando consapevolmente il rischio di concretizzare una condotta delittuosa (cfr., Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323 - 01); nella contravvenzione, invece, ciò che si rimprovera all'agente è di non aver colto quegli elementi di falto (individuati dal legislatore nella natura del bene acquistato o ricevuto, nella qualità della persona che lo abbia offerto ovvero nella entità del prezzo) che avrebbero dovuto allarmarlo circa la provenienza del bene di cui si discute e che, invece, siano stati colpevolmente ignorati (cfr., Sez. 2, n. 51056 del 11/11/2016, Rv. 268945 - 01 in cui la Core ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine all'omesso assorbimento della fattispecie di ricettazione in quella di cui all'art. 493-ter cod. pen., è manifestamene infondato avendo la Corte d'appello correttamente applicato il principio di diritto più volte ribadito in sede ci legittimità laddove si è affermato che, nell'ipotesi di possesso e successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza delittuosa è configurabile il concorso dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 12 comma 1 D.L. n. 143 del 1991 (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777 - 01; Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013 - dep. 13/02/2014 - Rv. 259003; Sez. 2, n. 2465 del 13/01/2010 Rv. 246268); ritenuto che la doglianza relativa alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen. è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; anche in tal caso la sentenza impugnata ha considerato il discrinnine, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, tra il delitto di ricettazione, punibile come è noto anche a titolo di dolo eventuale, e la contravvenzione di incauto acquisto, sta nel fatto che, nella ricettazione (con dolo eventuale), l'agente, pur rappresentandosi chiaramente la possibilità che il bene acquistato o ricevuto abbia una provenienza delittuosa, avendo colto gli elementi di allarme che lo abbiano effettivamente messo in guardia, decide ciò non di meno di riceverlo o acquistarlo, accettando consapevolmente il rischio di concretizzare una condotta delittuosa (cfr., Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323 - 01); nella contravvenzione, invece, ciò che si rimprovera all'agente è di non aver colto quegli elementi di falto (individuati dal legislatore nella natura del bene acquistato o ricevuto, nella qualità della persona che lo abbia offerto ovvero nella entità del prezzo) che avrebbero dovuto allarmarlo circa la provenienza del bene di cui si discute e che, invece, siano stati colpevolmente ignorati (cfr., Sez. 2, n. 51056 del 11/11/2016, Rv. 268945 - 01 in cui la Core ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]