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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 15255/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in ordine alla dosimetria della pena inflitta, non è consentito in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che, comunque, tale doglianza risulta indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sulle ragioni della ritenuta equivalenza delle attenuanti invocate rispetto alle contestate aggravanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in ordine alla dosimetria della pena inflitta, non è consentito in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che, comunque, tale doglianza risulta indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sulle ragioni della ritenuta equivalenza delle attenuanti invocate rispetto alle contestate aggravanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente
Sentenza Cassazione n. 15255/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris