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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42917/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto la condotta dell'imputato nei confronti del primo operante si sarebbe risolta in una mera resistenza passiva, consistita nel • mero atto di divincolarsi; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Ritenuto, infatti, che la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha rilevato come l'imputato, per divincolarsi dal Carabiniere che stava procedendo alla sua identificazione, lo abbia spintonato e, dunque, abbia esercitato violenza ai suoi danni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto la condotta dell'imputato nei confronti del primo operante si sarebbe risolta in una mera resistenza passiva, consistita nel • mero atto di divincolarsi; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Ritenuto, infatti, che la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha rilevato come l'imputato, per divincolarsi dal Carabiniere che stava procedendo alla sua identificazione, lo abbia spintonato e, dunque, abbia esercitato violenza ai suoi danni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 42917/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris