CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 43533/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 8 luglio 2020, la corte di appello di Catania, confermava la pronuncia del tribunale monocratico di Catania dell'i febbraio 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole di due distinte ipotesi di truffa in danno di differenti persone offese, con la recidiva reiterata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione: - al riconoscimento della recidiva; - alla mancata concessione delle attenuanti generiche; - all'affermazione di responsabilità basato sulle sole dichiarazioni delle pp.00. da ritenersi insufficienti posto che Bonanno non era risultato titolare del conto corrente sul quale erano stati effettuati i bonifici e così mancava la prova certa della attribuzione allo stesso della condotta illecita. • CONSIDERATO. IN DIRITTO 2.1 II ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Nel caso in esame, la sentenza impugnata, ha ampiamente sottolineato come si sia pervenuti ad un giudizio di piena attendibilità delle persone offese, peraltro vittime di analoghe truffe tutte poste in essere dallo stesso soggetto pur in differenti circostanze di tempo e luogo a dimostrazione della credibilità delle dichiaranti, senza che possa assumere rilievo decisivo la circostanza dell'intestazione ad altri del conto corrente posto che, proprio l'imputato, appare avere posto in essere una frazione decisiva della condotta criminosa ed in specie gli artifici e raggiri a seguito dei quali le vittime si decidevano ad operare i versamenti di denaro. Così che, pur a volersi ritenere altri il beneficiario dei pagamenti, comunque il concorso punibile del Bonanno con ignoti rientra ugualmente nel parametro normativo della truffa penalmente rilevante. Quanto alle altre doglianze: - la recidiva risulta regolarmente riconosciuta in forza di un giudizio di maggiore pericolosità a fronte della reiterazione di condotte illecite senza che possa assumere valore decisivo la data dei fatti dovendo la stessa essere applicata in ragione della pericolosità manifestata a quella data; - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende • di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 19 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], Do t. I nazio Pardo ‘..) ---\---