CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 34938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 novembre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 10 febbraio 2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per avere concorso nei reati di cui agli artt. 171-ter, commi 1 lett. c) e 2, I. 633/1941 (capo A) e 648, secondo comma, cod. pen. (capo B) con recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (tra gli altri, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01) e nella specie la Corte territoriale, rispondendo alle medesime censure oggetto di appello, ha già congruamente precisato che alla luce dell'intero compendio probatorio ed in particolare, dal verbale di sequestro in atti, risultava che l'imputato era stato sorpreso mentre vendeva materiali contraffatti illecitamente detenuti e che, in considerazione della quantità di merce sequestrata e delle modalità di esposizione di vendita (in locali a piano terra di un cinema in disuso), sapeva essere contraffatti; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge per non avere la Corte di appello dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato al capo B) è manifestamente infondato, poiché secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328-01), pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il reato non risulta ancora prescritto, posto che in considerazione della recidiva qualificata, il termine ordinario di prescrizione si individua il 14/09/2025, mentre il termine massimo il 14/05/2036; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]