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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 32088/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo sulla affermazione di responsabilità è generico, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già `spesi' in appello ma confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta; osservato che, a fronte di una doppia conforme sulla responsabilità per il reato ascritto, incentrata sui dati documentali della riferibilità del conto indebitamente 'beneficiato' all'imputato, conclusione del tutto logica e non contraddittoria, la riproposizione dei medesimi argomenti già formulati in appello omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 1 5/02/201 3 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo sulla affermazione di responsabilità è generico, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già `spesi' in appello ma confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta; osservato che, a fronte di una doppia conforme sulla responsabilità per il reato ascritto, incentrata sui dati documentali della riferibilità del conto indebitamente 'beneficiato' all'imputato, conclusione del tutto logica e non contraddittoria, la riproposizione dei medesimi argomenti già formulati in appello omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 1 5/02/201 3 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore Il Presidente