CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08036/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] tre~W [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di PESCARA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso o, in subordine, del rigetto dello stesso; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso o, in subordine, del rigetto dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha impugnato l'ordinanza di accoglimento della richiesta di incidente probatorio, avente a oggetto l'esame autoptico di cadavere, nonché il provvedimento con il quale lo stesso G.i.p. del Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza con la quale il Pubblico Ministero, ex art. 666 cod. proc. pen., aveva chiesto la revoca della detta ordinanza in ragione del già eseguito esame ex art. 360 cod. proc. pen. Trattasi di incidente probatorio ammesso ex art. 392, comma 1, lett. f, cod. proc. pen. su richiesta dell'indagato per i rati di agli artt. 593, comma 2, e 113 e 589 cod. pen. depositata all'esito della riserva di cui all'art. 360, comma 4, cod. proc. pen., cui sono comunque seguiti gli accertamenti tecnici in quanto ritenuti indifferibili. 2. Con motivo unico di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ricorre, ex art. 666 cod. proc. pen., deducendo violazione di legge cui sarebbe comunque conseguita l'abnormità dei provvedimenti sub iudice per illegittima stasi processuale. 2.1. La nomina di un perito per l'esecuzione di un'autopsia già eseguita dal consulente tecnico del Pubblico Ministero ex art. 360 cod. proc. pen. integrerebbe indebita interferenza del G.i.p. in un procedimento già legittimamente in corso, essendo stata superata la riserva di incidente probatorio in ragione della ritenuta indifferibilità dell'accertamento. Per il ricorrente, nella descritta fattispecie, il consulente tecnico e il perito sarebbero chiamati a esporre ciascuno il proprio parere con eguale efficacia probatoria, il primo al Pubblico Ministero e il secondo al G.i.p. (salva l'inutilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360, comma 5, cod. proc. pen., per l'ipotesi di loro esecuzione nonostante la riserva d'incidente probatorio in assenza del requisito dell'indifferibilità, ex art. 360, comma 5, cod. proc. pen.). Ne conseguirebbero quindi «una frizione e una stasi processuale non risolubile». 2.2. A quanto innanzi si aggiungerebbe altresì la contraddittorietà della motivazione sottesa al rigetto dell'istanza di revoca del disposto incidente probatorio. Ciò in quanto la ripetibilità dell'atto ritenuta dal G.i.p., a dire del Pubblico Ministero, escluderebbe in radice il presupposto dell'incidente probatorio disposto ex art. 392, comma 1, lett. f, cod. proc. pen., su cui invece si sarebbe fondato il provvedimento di ammissione dell'istanza della difesa dell'indagato. L'incidente probatorio in oggetto postulerebbe difatti per la sua ammissione che si tratti di atto irripetibile da svolgersi su cosa soggetta a modificazione non evitabile mentre, nella specie, la salma sarebbe stata già modificata in forza dell'eseguita autopsia quale accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. In ragione dell'illegittimità del provvedimento che dispone la perizia sarebbe altresì irrilevante nel caso di specie il disposto di cui all'art. 233, comma 3, cod. proc. pen., per cui, nel caso di consulenza tecnica fuori dai casi di perizia, qualora dopo la nomina del consulente sia disposta perizia al consulente già nominato sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'art. 230 del codice di rito (salvi i limiti di cui al precedente art. 225, comma 1). 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al fatto processuale, la cui ricostruzione è preliminare alle valutazioni in termini di impugnabilità dei provvedimenti sub ludice, in ipotesi per abnormità, emerge quanto segue. 2.1. Nell'ambito di procedimento a carico di più indagati per i reati di cui agli artt. artt. 593, comma 2, e 113 e 589 cod. pen., commessi il 13 settembre 2025, sono stati dispostyl 15 settembre 20251ex artt. 360 cod. proc. pen. e 116 delle relative norme di attuazionefaccertamenti urgenti di natura autoptica sulla salma, preordinati a stabilire le cause del decesso e l'eventuale efficacia salvifica della condotta alternativa lecita (che, in tesi accusatoria, avrebbero dovuto adottare gli indagati). 2.2. Prima del conferimento dell'incarico al tecnico, il successivo 17 settembre, nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] è stata fatta riserva di promuovere incidente probatorio ex artt. 360, comma 4, e 392, comma 1, lett. f, cod. proc. pen., avente a oggetto la perizia autoptica sulla medesima salma. 2.3. Il giorno successivo alla riserva di cui innanzi il Pubblico Ministero ha conferito ugualmente l'incarico al tecnico da lui nominato per l'esecuzione degli accertamenti tecnici, ritenendoli non differibili se non a discapito del loro utile compimento (ai sensi dell'art. 360, comma 4, cod. proc. pen.). 2.4. Eseguiti gli accertamenti, la difesa dell'indagato nel cui interesse era stata fatta riserva d'incidente probatorio nel rispetto del termine di dieci giorni dalla relativa formulazione ha richiesto l'incidente probatorio in oggetto (il 22 settembre 2025).È conseguita l'ordinanza con la quale il G.i.p., ex art. 392, comma 1, lett. f, cod. proc. pen., il giorno successivo ha disposto la perizia avente a oggetto l'esame autoptico della salma, ritenendola soggetta a modificazione non evitabile (fissando l'udienza per l'atto istruttorio al 3 ottobre 2025). 2.5. Il successivo 24 settembre il Pubblico Ministero, ex art. 666 cod. proc. pen., ha chiesto allo stesso G.i.p. la revoca dell'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio, essendo già stati espletati gli accertamenti tecnici. Ciò sulla scorta del ragionamento per cui essi, se effettivamente irripetibili, non avrebbero consentito l'esecuzione della perizia e, se ripetibili, non avrebbero consentito l'incidente probatorio ex art. 392, comma 1, lett. f, cod. proc. pen. In ogni caso, sempre per la richiesta di revoca dell'incidente probatorio, la nomina del perito da parte del G.i.p. avrebbe determinato un'illegittima interferenza in un atto riservato al Pubblico Ministero (l'accertamento tecnico irripetibile e indifferibile). 2.6. L'istanza di revoca è stata rigettata il 26 settembre 2025 in ragione della ritenuta persistenza dei presupposti di cui all'art. 392, comma 1, lett. f, cod. proc. pen., quanto all'essere la salma soggetta a modificazione non evitabile, e non risultando (nell'attualità dell'adozione del provvedimento) che l'autopsia in oggetto fosse attività non ripetibile. 3. Orbene, il ricorso è inammissibile laddove (esplicitamente) proposto ex art. 666, comma 6, e 606, lett. b, cod. proc. pen., cioè in termini di ricorso per cassazione avverso provvedimento di esecuzione, ciò non solo con riferimento all'ordinanza di accoglimento dell'istanza di incidente probatorio ma anche quanto al provvedimento di rigetto della richiesta di revoca. La richiesta di revoca dell'ordinanza che dispone un incidente probatorio deve difatti intendersi quale richiesta istruttoria rivolta al G.i.p. che ha disposto la relativa assunzione e il relativo provvedimento (non avente carattere decisorio), al pari di quello ammissivo dell'incidente stesso/ non è impugnabile neanche con lo strumento di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., salvo che per il caso di abnormità strutturale ovvero funzionale. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso laddove proposto ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen., oltre che ove deducente meri vizi motivazionali e violazioni di legge. 4. Il ricorso è peraltro inammissibile anche laddove deduce l'abnormità dei due provvedimenti del G.i.p. 4.1. Poiché il codice di procedura penale non prevede espressamene l'impugnabilità dei provvedimenti attualmente sub iudice, occorre verificare se, come sostiene il ricorrente, gli stessi possano essere qualificati come abnormi e dunque costituire oggetto di ricorso per cassazione che, come noto, è, a quelle condizioni, l'unico rimedio esperibile in deroga al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (per la non impugnabilità dei provvedimenti afferenti all'incidente probatorio, in ragione della tipicità delle impugnazioni, se non in termini di abnormità, si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607 - 01, circa l'abnormità in caso di rigetto della richiesta ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto fondata su presupposti la cui esistenza è presunta per legge; Sez. 1, n. 3317 del 25/10/2023, I., Rv. 285712 - 01, quanto alle ordinanze di natura istruttoria; Sez. 2, n. 5649 del 12/11/2021, dep. 2022, Gallo, Rv. 282625 - 01, con riferimento al provvedimento di revoca di precedente ordinanza ammissiva; Sez. 4, n. 3982 del 21/01/2021, Orlandini, Rv. 280378 - 01, in merito all'ordinanza di rigetto di richiesta di incidente probatorio dopo il precedente accoglimento della stessa). 4.2. Sul modo di atteggiarsi dell'abnormità in generale e con particolare riferimento ai rapporti tra giudice e Pubblico Ministero, si mutua in questa sede la sintesi Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607 - 01, intervenuta all'esito di un lungo e articolato processo di affinamento dell'elaborazione giurisprudenziale in materia. Ferma restando la necessità di opportuni adattamenti ai casi concreti, si è sostenuto che l'abnormità è qualificabile come «strutturale» laddove il provvedimento si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di «carenza di potere in astratto», ovvero quarg esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo .del suo modello legale», dunque una situazione di «carenza di potere in concreto». In entrambe le ipotesi si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti. L'abnormità è qualificabile, invece, come «funzionale» laddove il cz c giudice abbia esercitatàrarf-p—oter~i~ dall'ordinamento ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo. Fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento a un grado o a una fase precedenti, di regola comportante la mera illegittimità, bensì unicamente quando esso imporrebbe al Pubblico Ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento. In altri termini, l'abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento «anomalo» finiscono per diventare «innocue», in quanto risolvibili per mezzo di successive «attività propulsive legittime». 4.3. Orbene, seguendo l'impostazione di cui innanzi, non si versa in presenza di provvedimenti abnormi tanto strutturalmente quanto funzionalmente. 4.3.1. La carenza di potere in astratto è da escludersi in ragione del potere attribuito al G.i.p. di disporre l'incidente probatorio su richiesta dell'indagato che ne abbia fatta riserva ex art. 360, comma 4, cod. proc. pen. 4.3.2. Parimenti dicasi quanto alla carenza di potere in concreto. Non può difatti ritenersi esercitato il potere normativamente attribuito in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite, sol perché la richiesta di incidente probatorio dell'imputato che ne ha fatta riserva è stata accolta malgrado l'intervenuta esecuzione degli accertamenti tecnici disposti dal Pubblico Ministero perché da questi ritenuti indifferibili. Sul punto è appena il caso di rilevare che il ricorrente, nel dedurre a supporto dell'abnormità una «frizione» tra Pubblico Ministero e G.i.p./finisce con il confonde il presupposto dell'incidente probatorio per il caso di cui all'art. 392, comma 1, lett. f, cod. proc. pen., legittimato dall'essere l'oggetto della perizia soggetto a modificazione non evitabile, con l'irripetibilità dell'accertamento. Parimenti irrilevante ai fini dell'indagine sull'abnormità dei provvedimenti sub iudice, in quanto afferente ad apprezzamenti in merito al sapere scientifico introdotto nel processo, è infine la circostanza evidenziata dal ricorrente per cui la perizia potrebbe portare a esiti differenti da quelli dell'accertamento tecnico ovvero risultare non idonea a rispondere ai quesiti posti dal giudice in ragione della già intervenuta esecuzione degli accertamenti. 4.3.3. È altresì inconfigurabile un'ipotesi di abnormità funzionale, che, come detto, apre a un'indagine sull'atto che generalmente si giustifica se, come nella specie, non si sia già in grado di cogliere i caratteri dell'abnormità strutturale. Non risulta difatti verificatasi alcuna stasi del procedimento, che, peraltro, ai fini della valutazione in termini di abnormità, si sarebbe dovuta caratterizzare come reversibile se non con il compimento di un atto nullo, essendo peraltro già stati eseguiti gli accertamenti ex art. 360 cod. proc. pen., in quanto ritenuti indifferibili del Pubblico Ministero, con conseguente non alterazione dello status quo procedinnentale da parte dei provvedimenti del G.i.p. sub iudice. Circostanza, quest'ultima, peraltro di per sé tale da manifestare l'inammissibilità del ricorso per la dedotta abnormità anche in forza dell'insussistenza di un interesse attuale e concreto alla sua deduzione da parte del Pubblico Ministero in ragione dell'intervenuta esecuzione degli accertamenti da egli disposti (per la necessità dell'interesse a ricorrere nel dedurre l'abnormità si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 20960 del 14/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284640 - 02, per cui non è legittimato all'impugnazione di un provvedimento ritenuto abnorme il soggetto che non sia ordinariamente legittimato alla stessa; Sez. 6, n. 25683 del 02/04/2003, Donzelli, Rv. 228307 - 01; Sez. 3, n. 43127 del 12/09/2019, F., Rv. 277177 - 01; sul punto si vedano altresì Sez. 6, n. 40177 del 17/09/2024, P., Rv. 287045 - 01, e Sez. 3, n. 30065 del 20/03/2021, Zheng, Rv. 282160 - 01). 4.4. Deve dunque concludersi nel senso per cui, a prescindere dall'eventuale erroneità della decisione, non possono dirsi abnormi in senso tanto strutturale quanto funzionale sia il provvedimento che dispone l'incidente probatorio richiesto all'esito della riserva di cui all'art. 360, comma 4, cod. proc. pen., nonostante l'intervenuta esecuzione degli accertamenti perché ritenuti indifferibili, che quello, di natura sostanzialmente istruttoria, che rigetta la richiesta di revoca dell'ordinanza disponente l'incidente probatorio, sul medesimo presupposto dell'intervenuta esecuzione degli accertament