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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00995/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, essendo inammissibili il primo e il quarto, assorbiti il terzo e il quinto. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 15 ottobre 2020 la Corte di appello di Milano, previa riqualificazione del reato di truffa in quello di appropriazione indebita, limitatamente alla consegna di un bracciale in oro, confermava la decisione con la quale il Tribunale di Milano, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione e 600 euro di multa, subordinando la sospensione condizionale al pagamento in favore della parte civile della somma di 8.000 euro, liquidata quale risarcimento del danno.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi.

2.1. Violazione della legge penale (artt. 640 e 646 cod. pen.) e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità.

La Corte di appello ha ritenuto inattendibile la versione dell'imputato sulla base di motivazioni illogiche, contrastanti con le risultanze processuali.

2.2. Violazione di legge (artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen.), contraddittorietà e illogicità della motivazione là dove la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di messa alla prova avanzata in primo grado.

2.3. Violazione della legge penale (artt. 133 e 133-bis cod. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla quantificazione della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale, anche quanto a quella relativa all'aumento per la continuazione.

2.4. Violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio motivazionale in relazione all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno.

2.5. Violazione della legge penale (artt. 165 cod. pen.) e mancanza della motivazione nella parte in cui la Corte di appello, subordinando la sospensione condizionale al pagamento in favore della parte civile della somma liquidata quale risarcimento del danno, ha ritenuto di non dovere esaminare le condizioni economiche dell'imputato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio, essendo fondato il motivo inerente al punto riguardante la richiesta di messa alla prova, rimanendo assorbiti gli altri.2.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice può rigettare l'istanza di sospensione sul presupposto della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, nel quale caso egli non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602; Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, Matera, Rv. 266256).

Il disposto del comma 3 dell'art. 464-quater cod. proc. pen., che consente di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova «quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati», rende evidente la necessità di una presenza di entrambi i presupposti e, nel contempo, in caso di un favorevole giudizio prognostico, di una valutazione sulla idoneità del programma di trattamento, da elaborare d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, il cui contenuto minimo è indicato nell'art. 464-bis, comma 4, del codice di rito.

Questo ultimo comma, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevede l'allegazione del programma, elaborato con l'U.E.P.E., ovvero, nei casi di impossibilità, la «richiesta di elaborazione del predetto programma».

Non vi è dubbio, però, che nella fase decisionale, ai fini della concessione del beneficio, il programma di trattamento debba essere presentato al giudice, chiamato a valutarne l'adeguatezza, con un giudizio che - secondo quanto affermato da questa Corte - va operato in relazione all'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato e all'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070; Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299).

Ne consegue che, qualora la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova «sia stata presentata in assenza del programma di trattamento, non essendone stata possibile l'elaborazione, ed in forza della sola richiesta di questa (art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.), il giudice deve rinviare l'adozione del provvedimento ad un momento successivo, ossia all'avvenuta disponibilità del programma medesimo» (così Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355; in precedenza, nello stesso senso, v.

Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015, Campanaro, Rv. 265307).3.

I giudici di merito non si sono attenuti a detti principi, come ritenuto anche dal Procuratore generale.

Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello ha dato atto che all'udienza del 12 aprile 2018, avanti il Tribunale, l'imputato depositò la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per la messa alla prova, inoltrata all'U.E.P.E. il 29 gennaio 2018, e ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice, il quale, senza formulare alcuna prognosi negativa in ordine alla futura commissione di nuovi reati, rigettò la richiesta in assenza della prova della disponibilità di Posca a risarcire il danno alla persona offesa e a porre in essere condotte volte ad una mediazione con la stessa.

Detta valutazione, tuttavia, alla luce dei principi in precedenza richiamati, non poteva essere espressa in assenza della presentazione del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'U.E.P.E. e del suo esame da parte del giudice: in sostanza il Tribunale ha formulato un giudizio preventivo sulla inidoneità del (futuro) programma, con una statuizione che erroneamente è stata confermata dalla Corte di appello.

La richiesta è stata rigettata anche sulla base di dichiarazioni rese dall'imputato in ordine alle proprie precarie condizioni economiche, le quali non consentivano comunque di anticipare un giudizio che avrebbe dovuto essere successivo alla concreta elaborazione del programma di trattamento, peraltro modificabile o integrabile da parte del giudice, con il consenso dell'imputato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 5, del codice di rito.

4. Ne consegue l'annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione dell'imputato al beneficio; in caso di vaglio positivo della relativa richiesta, ad esito della presentazione del programma, la Corte di merito sospenderà il processo e disporrà la messa alla prova: «l'accoglimento dell'appello contro l'ordinanza che abbia respinto la richiesta di messa alla prova, proposto, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., unitamente alla sentenza di condanna di prinno grado, non rientra in alcuna delle ipotesi di annullamento indicate dall'art. 604, ipotesi tassative che vanno considerate eccezionali e non estensibili a evenienze diverse da quelle contemplate espressamente dalla legge; sicché, dovendo escludersi che il processo si scinda in una fase rescindente ed in una rescissoria, il giudice d'appello, in base al principio di conservazione degli atti e di economia processuale, si sostituirà a quello di primo grado per sospendere il processo e disporre la messa alla prova dell'imputato» (Sez.

U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237, in motivazione).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla messa alla prova, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

Così deciso il 25 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, essendo inammissibili il primo e il quarto, assorbiti il terzo e il quinto. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 15 ottobre 2020 la Corte di appello di Milano, previa riqualificazione del reato di truffa in quello di appropriazione indebita, limitatamente alla consegna di un bracciale in oro, confermava la decisione con la quale il Tribunale di Milano, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione e 600 euro di multa, subordinando la sospensione condizionale al pagamento in favore della parte civile della somma di 8.000 euro, liquidata quale risarcimento del danno. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale (artt. 640 e 646 cod. pen.) e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di appello ha ritenuto inattendibile la versione dell'imputato sulla base di motivazioni illogiche, contrastanti con le risultanze processuali. 2.2. Violazione di legge (artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen.), contraddittorietà e illogicità della motivazione là dove la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di messa alla prova avanzata in primo grado. 2.3. Violazione della legge penale (artt. 133 e 133-bis cod. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla quantificazione della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale, anche quanto a quella relativa all'aumento per la continuazione. 2.4. Violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio motivazionale in relazione all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno. 2.5. Violazione della legge penale (artt. 165 cod. pen.) e mancanza della motivazione nella parte in cui la Corte di appello, subordinando la sospensione condizionale al pagamento in favore della parte civile della somma liquidata quale risarcimento del danno, ha ritenuto di non dovere esaminare le condizioni economiche dell'imputato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio, essendo fondato il motivo inerente al punto riguardante la richiesta di messa alla prova, rimanendo assorbiti gli altri.2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice può rigettare l'istanza di sospensione sul presupposto della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, nel quale caso egli non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602; Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, Matera, Rv. 266256). Il disposto del comma 3 dell'art. 464-quater cod. proc. pen., che consente di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova «quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati», rende evidente la necessità di una presenza di entrambi i presupposti e, nel contempo, in caso di un favorevole giudizio prognostico, di una valutazione sulla idoneità del programma di trattamento, da elaborare d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, il cui contenuto minimo è indicato nell'art. 464-bis, comma 4, del codice di rito. Questo ultimo comma, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevede l'allegazione del programma, elaborato con l'U.E.P.E., ovvero, nei casi di impossibilità, la «richiesta di elaborazione del predetto programma». Non vi è dubbio, però, che nella fase decisionale, ai fini della concessione del beneficio, il programma di trattamento debba essere presentato al giudice, chiamato a valutarne l'adeguatezza, con un giudizio che - secondo quanto affermato da questa Corte - va operato in relazione all'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato e all'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070; Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299). Ne consegue che, qualora la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova «sia stata presentata in assenza del programma di trattamento, non essendone stata possibile l'elaborazione, ed in forza della sola richiesta di questa (art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.), il giudice deve rinviare l'adozione del provvedimento ad un momento successivo, ossia all'avvenuta disponibilità del programma medesimo» (così Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355; in precedenza, nello stesso senso, v. Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015, Campanaro, Rv. 265307).3. I giudici di merito non si sono attenuti a detti principi, come ritenuto anche dal Procuratore generale. Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello ha dato atto che all'udienza del 12 aprile 2018, avanti il Tribunale, l'imputato depositò la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per la messa alla prova, inoltrata all'U.E.P.E. il 29 gennaio 2018, e ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice, il quale, senza formulare alcuna prognosi negativa in ordine alla futura commissione di nuovi reati, rigettò la richiesta in assenza della prova della disponibilità di Posca a risarcire il danno alla persona offesa e a porre in essere condotte volte ad una mediazione con la stessa. Detta valutazione, tuttavia, alla luce dei principi in precedenza richiamati, non poteva essere espressa in assenza della presentazione del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'U.E.P.E. e del suo esame da parte del giudice: in sostanza il Tribunale ha formulato un giudizio preventivo sulla inidoneità del (futuro) programma, con una statuizione che erroneamente è stata confermata dalla Corte di appello. La richiesta è stata rigettata anche sulla base di dichiarazioni rese dall'imputato in ordine alle proprie precarie condizioni economiche, le quali non consentivano comunque di anticipare un giudizio che avrebbe dovuto essere successivo alla concreta elaborazione del programma di trattamento, peraltro modificabile o integrabile da parte del giudice, con il consenso dell'imputato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 5, del codice di rito. 4. Ne consegue l'annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione dell'imputato al beneficio; in caso di vaglio positivo della relativa richiesta, ad esito della presentazione del programma, la Corte di merito sospenderà il processo e disporrà la messa alla prova: «l'accoglimento dell'appello contro l'ordinanza che abbia respinto la richiesta di messa alla prova, proposto, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., unitamente alla sentenza di condanna di prinno grado, non rientra in alcuna delle ipotesi di annullamento indicate dall'art. 604, ipotesi tassative che vanno considerate eccezionali e non estensibili a evenienze diverse da quelle contemplate espressamente dalla legge; sicché, dovendo escludersi che il processo si scinda in una fase rescindente ed in una rescissoria, il giudice d'appello, in base al principio di conservazione degli atti e di economia processuale, si sostituirà a quello di primo grado per sospendere il processo e disporre la messa alla prova dell'imputato» (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237, in motivazione). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla messa alla prova, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Così deciso il 25 no
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