Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:985
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0161
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 dicembre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore – Tariffazione dei compensi per la concessione di una licenza di messa a disposizione di opere protette dal diritto d’autore – Stabilimenti alberghieri – Metodo di calcolo – Assenza di considerazione del tasso di occupazione delle camere – Prezzi non equi»
Nella causa C‑161/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), con decisione del 29 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento
OSA, z.s
., già OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.,
contro
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per lo OSA, z.s., da V. Bernard, R. Neruda e L. Štiková Gachová, advokáti;
–
per lo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, da A. Drbal, H. Malíková e P. Mlsna;
–
per il governo spagnolo, da M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
–
per il governo francese, da R. Bénard e T. Lechevallier, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da E. Arsenidou, B. Ernst, M. Monfort e P. Němečková, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo OSA, z.s., già OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (in prosieguo: lo «OSA»), un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore (in prosieguo: un «organismo di gestione collettiva») secondo il diritto ceco, e lo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Ufficio per la tutela della concorrenza, Repubblica ceca) (in prosieguo: l’«autorità ceca garante della concorrenza») in merito a una decisione con la quale tale autorità ha sanzionato lo OSA per una violazione dell’articolo 102 TFUE.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 102 TFUE così prevede:
«È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a)
nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
(…)».
4
L’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (
GU 2001, L 167, pag. 10
), intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
Diritto ceco
5
L’articolo 23 dello zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) [legge n. 121/2000 sul diritto d’autore, sui diritti connessi e recante modifica di talune leggi (legge sul diritto d’autore)], nella versione in vigore fino al 6 novembre 2014, garantiva agli autori il diritto a un compenso per l’utilizzo delle loro opere messe a disposizione delle persone ospitate in camere private mediante la televisione o la radio.
6
L’articolo 11 dello zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (legge n. 143/2001 sulla tutela della concorrenza), del 4 aprile 2001, nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:
«È vietato l’abuso di posizione dominante a danno dei concorrenti o dei consumatori. Per “abuso di posizione dominante” si intende in particolare:
a)
l’imposizione diretta o indiretta di condizioni non eque nei contratti con altri operatori del mercato, in particolare l’imposizione di una prestazione che, al momento della conclusione del contratto, è manifestamente sproporzionata rispetto alla controprestazione fornita,
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7
Dalla decisione di rinvio risulta che lo OSA è uno dei sei organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore nella Repubblica ceca e che detiene una posizione dominante sul mercato rilevante.
8
Con decisione del 18 dicembre 2019, l’autorità ceca garante della concorrenza ha constatato che, nel periodo compreso tra il 19 maggio 2008 e il 6 novembre 2014, lo OSA aveva applicato a prestatori di servizi di ospitalità alberghiera operanti nella Repubblica ceca, per l’utilizzazione di opere protette dal diritto d’autore mediante ricevitori televisivi e radiofonici, prezzi calcolati senza tener conto del tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri interessati, e ciò senza giustificazione oggettiva. Secondo tale decisione, lo OSA aveva quindi richiesto il pagamento di compensi (anche) per le camere inoccupate nelle quali non sarebbe stato effettuato alcun utilizzo di tali opere.
9
L’autorità ceca garante della concorrenza ha ritenuto che, con tale pratica, lo OSA avesse imposto condizioni di transazione non eque sul mercato nazionale della concessione di licenze per l’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore. La pratica in questione avrebbe costituito un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE e dalle corrispondenti disposizioni della normativa ceca in materia di concorrenza. Di conseguenza, detta autorità ha condannato lo OSA al pagamento di un’ammenda di importo pari a 10676000 corone ceche (CZK) (circa EUR 429000) e gli ha vietato tale pratica per il futuro.
10
Lo OSA ha presentato un reclamo avverso tale decisione, che il presidente dell’autorità ceca garante della concorrenza ha respinto con decisione del 23 novembre 2020.
11
Lo OSA ha proposto ricorso avverso quest’ultima decisione dinanzi al Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio.
12
Secondo tale giudice, è pacifico tra le parti nel procedimento principale che lo OSA dispone, nella Repubblica ceca, di un «monopolio di fatto» nel settore della gestione collettiva dei diritti d’autore e che, nel periodo compreso tra il 19 maggio 2008 e il 6 novembre 2014, esso ha fatturato agli stabilimenti alberghieri compensi per la diffusione di opere protette mediante ricevitori televisivi e radiofonici installati nelle loro camere, occupate o meno. Per contro, le parti divergono sull’interpretazione della giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «abuso di posizione dominante» e sulla sua applicazione ai fatti del procedimento principale.
13
Secondo lo OSA, l’autorità ceca garante della concorrenza avrebbe dovuto esaminare se la sua pratica tariffaria potesse essere considerata una pratica di prezzi abusivi alla luce dei criteri enunciati dalla Corte nella sentenza del 14 febbraio 1978, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
27/76
,
EU:C:1978:22
), i quali sarebbero stati applicati nel contesto particolare degli organismi di gestione collettiva nelle sentenze del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – [OSCURATO:PERSONA] apvienība (
C‑177/16
,
EU:C:2017:689
), e del 25 novembre 2020, SABAM (C‑372/19, in prosieguo: la «sentenza SABAM,
EU:C:2020:959
).
14
Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che la Corte non si sia ancora pronunciata sulla questione se il fatto di non prendere in considerazione, nel calcolo dei compensi dovuti per i diritti d’autore, il tasso di occupazione delle camere degli stabilimenti alberghieri possa costituire un abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
15
In primo luogo, tale giudice segnala di dover esaminare gli argomenti dello OSA secondo i quali la controversia non può essere risolta applicando semplicemente i principi elaborati nella sentenza SABAM. Lo OSA ha sottolineato che tale sentenza riguardava il pagamento di compensi dovuti a titolo del diritto d’autore per opere che, sebbene messe a disposizione, non erano state utilizzate nell’ambito di un festival musicale. A suo avviso, se richiedere il pagamento di un compenso è irragionevole in un tale contesto, è invece ragionevole un compenso annuale per la messa a disposizione di opere nelle camere di uno stabilimento alberghiero, e ciò indipendentemente dal tasso di occupazione di tale stabilimento, salvo per le camere rimaste inoccupate tutto l’anno.
16
In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che la giurisprudenza della Corte non sembra aver fissato criteri concreti che consentano di stabilire se l’assenza di considerazione del tasso di occupazione delle camere di uno stabilimento alberghiero in sede di calcolo del compenso dovuto per i diritti d’autore debba essere valutata, alla luce dell’articolo 102 TFUE, come una pratica di prezzi eccessivi, come sostiene lo OSA, o come una pratica di «condizioni di transazione non eque», ai sensi di tale disposizione, come fa valere l’autorità ceca garante della concorrenza.
17
In questa seconda ipotesi, secondo il giudice del rinvio resterebbero ancora da determinare i criteri che consentono di stabilire se una condizione di transazione non sia equa. A tal riguardo, lo OSA ritiene che debbano essere soddisfatti tre criteri cumulativi. Primo: tale condizione dovrebbe essere priva di nesso con la finalità del contratto o non essere necessaria per realizzarne l’effetto atteso. Secondo: detta condizione dovrebbe arrecare un pregiudizio all’altra parte del contratto. Terzo: la stessa condizione non dovrebbe essere né appropriata né equa. L’autorità ceca garante della concorrenza obietta al riguardo che né la Commissione europea né i giudici dell’Unione hanno applicato tali criteri e che era sufficiente, nel caso di specie, verificare se la condizione della transazione, imposta dallo OSA, fosse giustificata e proporzionata.
18
Parimenti, secondo il giudice del rinvio, se dovesse essere accolta la prima ipotesi menzionata al punto 16 della presente sentenza, resterebbe da stabilire se la pratica tariffaria dello OSA possa essere considerata contraria all’articolo 102 TFUE nella misura in cui impone prezzi eccessivi. L’interpretazione della Corte consentirebbe di chiarire se, e come, i criteri risultanti dalla sentenza del 14 febbraio 1978, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
27/76
,
EU:C:1978:22
), possano essere applicati nel contesto della causa di cui è investito il giudice del rinvio.
19
In terzo luogo, tale giudice ritiene che, per verificare se ricorrano gli elementi costitutivi dell’infrazione di cui all’articolo 102 TFUE, occorre risolvere la questione se l’autorità ceca garante della concorrenza fosse tenuta a dimostrare che la pratica tariffaria di cui trattasi aveva avuto un effetto anticoncorrenziale o se tale autorità potesse fondarsi su un semplice rischio di distorsione della concorrenza.
20
In quarto e ultimo luogo, il giudice del rinvio si domanda se, per constatare l’esistenza di una violazione dell’articolo 102 TFUE, sia necessario dimostrare che la pratica tariffaria dello OSA ha pregiudicato sensibilmente il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri o se sia sufficiente mostrare che un tale effetto era ragionevolmente ipotizzabile.
21
In tale contesto, il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 102, secondo comma, lettera a), [TFUE] possa essere interpretato nel senso che costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi di tale articolo, la pratica di un organismo di gestione collettiva che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro e applica, nei confronti dei gestori di strutture ricettive, prezzi, per la concessione di una licenza di messa a disposizione di opere d’autore mediante ricevitori televisivi e radiofonici installati in camere destinate all’alloggiamento privato di clienti, che non tengono conto dell’effettiva occupazione delle singole camere delle strutture ricettive.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se tale pratica debba essere valutata in termini di (a) applicazione di condizioni di transazione non eque o di (b) applicazione di prezzi eccessivi:
a)
nell’ipotesi in cui lo standard corretto sia l’applicazione di condizioni di transazione non eque, quale test specifico debba essere impiegato per valutarle;
b)
nell’ipotesi in cui lo standard corretto sia l’applicazione di prezzi eccessivi, quale test specifico debba essere impiegato per valutarli, se il test “[OSCURATO:PERSONA]” generale o una sua versione modificata.
3)
Se, ai fini della dimostrazione di una violazione dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), [TFUE] in relazione alla pratica di cui alla prima questione, sia necessario provare gli effetti negativi reali o potenziali sulla concorrenza (compreso l’impatto sul benessere dei consumatori e gli effetti di sfruttamento del comportamento dominante).
4)
Se, ai fini della dimostrazione di una violazione dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), [TFUE] in relazione alla pratica di cui alla prima questione, sia necessario provare un’incidenza sostanziale di tale comportamento sul commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione o se sia sufficiente presumere ragionevolmente la possibilità di una tale incidenza, senza dover esaminare la sua portata effettiva».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
22
Con le sue prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE debba essere interpretato nel senso che il fatto che un organismo di gestione collettiva non prenda in considerazione il tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri per il calcolo dei compensi dovuti come corrispettivo della concessione, a tali stabilimenti, di una licenza di messa a disposizione di opere protette dal diritto d’autore costituisce un abuso di posizione dominante consistente in una pratica di prezzi o di altre condizioni di transazione non equi.
23
Occorre ricordare, anzitutto, che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli autori dispongono di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utilizzatori della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utilizzatori potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima (sentenza del 20 giugno 2024, GEMA,
C‑135/23
,
EU:C:2024:526
, punto
17
e giurisprudenza citata).
24
Per quanto riguarda gli stabilimenti alberghieri, la Corte ha precisato che la messa a disposizione di apparecchi radiofonici o televisivi in grado di captare segnali e quindi di diffondere opere protette nelle camere di tali stabilimenti costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di detto articolo 3, paragrafo 1, che consente ai clienti di avere accesso a siffatte opere, e ciò senza che sia determinante che questi ultimi si avvalgano o meno di tale possibilità (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE,
C‑306/05
,
EU:C:2006:764
, punto
43
, e del 20 giugno 2024, GEMA,
C‑135/23
,
EU:C:2024:526
, punto
33
e giurisprudenza citata).
25
A tal riguardo la Corte ha considerato che, abitualmente, i clienti di un tale stabilimento si succedono rapidamente e che si tratta in generale di un numero di persone abbastanza rilevante, di modo che queste devono essere considerate come un pubblico (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE,
C‑306/05
,
EU:C:2006:764
, punto
38
).
26
Peraltro, l’intervento di uno stabilimento alberghiero che dà accesso alle opere radiodiffuse ai suoi clienti dev’essere considerato come una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile, dato che l’offerta di tale servizio ha un’influenza sullo standing dell’albergo e, quindi, sul prezzo delle camere (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE,
C‑306/05
,
EU:C:2006:764
, punto
44
).
27
Occorre poi ricordare che un organismo di gestione collettiva che dispone, nel territorio di uno Stato membro, di un monopolio ai fini della gestione dei diritti d’autore relativi a una categoria di opere protette e che mette, dietro pagamento di un compenso, tali opere a disposizione di operatori economici, affinché questi possano comunicarle al pubblico, deve essere considerato un’impresa che detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno, ai sensi dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza SABAM, punti 26 e 27 nonché giurisprudenza citata). Nel caso di specie, come indicato al punto 7 della presente sentenza, è pacifico che lo OSA detiene una tale posizione dominante.
28
Occorre inoltre rilevare che, qualora l’asserito carattere iniquo del comportamento di un siffatto organismo di gestione collettiva verta sull’ammontare del compenso, ossia sul prezzo praticato in quanto tale, e non su altre condizioni di tale messa a disposizione, detta tariffazione deve essere valutata alla luce dei criteri relativi ai prezzi eccessivi.
29
Pertanto, un tale comportamento può costituire un abuso vietato dall’articolo 102 TFUE se, quando fissa l’ammontare dei suoi compensi, detto organismo pratica un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione di servizi da esso fornita. Tale carattere eventualmente eccessivo dei compensi dev’essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza SABAM, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza citata).
30
A tal riguardo occorre prendere in considerazione non solo il valore economico del servizio di gestione collettiva in quanto tale, ma anche la natura e la portata dell’utilizzo delle opere, nonché il valore economico generato da tale utilizzo (v., in tal senso, sentenza SABAM, punto 30).
31
Se è vero, come ricordato al punto 24 della presente sentenza, che la messa a disposizione di segnali e di apparecchi radiofonici o televisivi nelle camere di uno stabilimento alberghiero costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, senza che occorra accertare se tale pubblico, composto dai clienti presenti in tale stabilimento, scelga di accedere o meno alle opere così messe a disposizione, occorre invece considerare, per quanto riguarda l’articolo 102 TFUE, che il numero di persone che compongono detto pubblico è un elemento pertinente per stimare, da un lato, quale sia la portata dell’utilizzo potenziale delle opere protette dai diritti d’autore e, dall’altro, quale beneficio, di cui al punto 26 della presente sentenza, lo stabilimento alberghiero possa trarre dalla licenza che acquista presso l’organismo di gestione collettiva. Pertanto, il tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri è una circostanza di cui occorre tener conto per valutare, mediante un modello statistico o sulla base di altri criteri, purché questi ultimi siano oggettivi, stabili, facilmente accessibili e controllabili, l’ampiezza dell’utilizzo delle opere e il valore economico rappresentato dal loro utilizzo e, quindi, per determinare se il compenso richiesto per la concessione delle licenze che consentono la comunicazione delle opere al pubblico sia «non equo», ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE.
32
A tal riguardo, nulla consente di ritenere che sia irrilevante, in situazioni che coinvolgono stabilimenti alberghieri, la giurisprudenza ricordata e precisata dalla Corte ai punti 30 e 41 della sentenza SABAM, secondo la quale il corrispettivo dovuto per la comunicazione al pubblico delle opere protette, rappresentato dal compenso fissato dall’organismo di gestione collettiva, deve essere analizzato con riferimento alla natura e all’ampiezza dell’utilizzo delle opere, nonché al valore di tale utilizzo negli scambi economici, il quale dipende in particolare dal numero reale di soggetti che fruiscono delle opere protette.
33
Pertanto, in linea di principio, non si può ammettere che un organismo di gestione collettiva richieda agli stabilimenti alberghieri compensi che non tengano conto del fatto che una parte significativa delle camere di questi ultimi è inaccessibile ai clienti, a causa, ad esempio, di una riduzione stagionale dell’attività, di una chiusura parziale per lavori di rinnovo o di una situazione eccezionale quale una crisi sanitaria.
34
Più in generale, il compenso applicato da tale organismo, pur potendo fondarsi su tariffe forfettarie, dovrebbe tener conto, quanto meno, di una stima della quantità di opere protette dal diritto d’autore realmente utilizzate (v., in tal senso, sentenza SABAM, punto 50).
35
È in ragione di tutte le circostanze del caso di specie, compresa la disponibilità e l’affidabilità dei dati relativi al tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri, nonché degli strumenti tecnologici esistenti (v., in tal senso, sentenza SABAM, punto 55), che il giudice del rinvio dovrà valutare se sia possibile per lo OSA, senza che ciò comporti un aumento sproporzionato delle spese che esso sostiene ai fini della gestione dei contratti che lo vincolano agli utilizzatori delle opere protette e del controllo dell’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore, tener conto, nella determinazione dei compensi, del tasso di occupazione prevedibile degli stabilimenti alberghieri.
36
Non si può quindi escludere che il metodo di calcolo dei compensi applicato dallo OSA, che non prende in considerazione il tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri, debba essere qualificato come «abusivo», ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Infatti, nell’ipotesi in cui un metodo di calcolo dei compensi che tenga conto di tale tasso di occupazione possa essere disponibile a un costo ragionevole e implichi una riduzione sostanziale dell’importo dei compensi, si potrebbe ritenere che l’utilizzo del metodo attuale di calcolo di questi ultimi comporti prezzi non equi, ai sensi del secondo comma, lettera a), dell’articolo 102 TFUE.
37
La conclusione che precede non pregiudica l’obbligo, per il giudice del rinvio, di tener conto di qualsiasi altro elemento che sia parimenti rilevante per valutare se il livello dei compensi sia equo o meno. Elementi siffatti sono idonei a corroborare o ad infirmare l’indizio di un abuso di posizione dominante che possa eventualmente derivare dal non prendere in considerazione il tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri.
38
Come risulta da una giurisprudenza consolidata, quando un organismo di gestione collettiva impone tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, e sempre che il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, tale differenza deve essere considerata come l’indizio di un abuso di posizione dominante. A tale riguardo, è opportuno confrontare le sue tariffe con quelle applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] vicini e con quelle applicabili in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, corrette mediante l’indice che riflette la parità di potere d’acquisto, purché gli [OSCURATO:PERSONA] di riferimento siano stati selezionati secondo criteri obiettivi, appropriati e verificabili e che la base dei confronti effettuati sia omogenea (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – [OSCURATO:PERSONA] apvienība,
C‑177/16
,
EU:C:2017:689
, punti
38
e
51
).
39
Infine, quanto alla questione se, come sostiene lo OSA, la valutazione dell’eventuale carattere eccessivo dei prezzi praticati da un organismo di gestione collettiva imponga di verificare se vi sia un’eccessiva sproporzione tra i costi effettivamente sostenuti da tale organismo e i prezzi richiesti, è sufficiente rilevare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il ricorso a tale raffronto tra i prezzi e i costi non è obbligatorio nell’ambito di tale valutazione, esistendo ulteriori metodi che permettono di individuare l’eventuale carattere eccessivo di un prezzo (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – [OSCURATO:PERSONA] apvienība,
C‑177/16
,
EU:C:2017:689
, punti
36
e
37
, e SABAM, punto 31).
40
Pertanto, occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che l’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un organismo di gestione collettiva non prenda in considerazione il tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri per il calcolo dei compensi dovuti come corrispettivo della concessione, a tali stabilimenti, di una licenza di messa a disposizione di opere protette dal diritto d’autore può, in funzione di tutte le circostanze pertinenti, contribuire all’accertamento di un abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi non equi, a condizione di verificare se il livello di tali compensi sia eccessivo rispetto alla natura e alla portata dell’utilizzo delle opere, nonché al valore economico generato da tale utilizzo.
Sulla terza questione
41
Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE debba essere interpretato nel senso che la constatazione di uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante richiede che un’autorità garante della concorrenza dimostri che la pratica in questione produce un effetto reale sulla concorrenza, in particolare sul benessere dei consumatori.
42
Secondo costante giurisprudenza, l’articolo 102 TFUE mira a sanzionare non soltanto le pratiche che possono provocare un danno diretto ai consumatori, ma anche quelle che li danneggiano indirettamente pregiudicando la struttura di effettiva concorrenza (sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑377/20
,
EU:C:2022:379
, punto
44
e giurisprudenza citata).
43
Pertanto, un’autorità garante della concorrenza assolve l’onere della prova a suo carico se dimostra che una pratica di un’impresa in posizione dominante è idonea a pregiudicare, ricorrendo a risorse o a mezzi diversi da quelli su cui si impernia una concorrenza normale, una struttura di effettiva concorrenza, senza che sia necessario che la medesima dimostri che detta pratica ha, in aggiunta, la capacità di arrecare un danno diretto ai consumatori. L’impresa dominante in questione può nondimeno sottrarsi al divieto di cui all’articolo 102 TFUE dimostrando che l’effetto escludente che può derivare dalla pratica di cui trattasi è controbilanciato, se non superato, da effetti positivi per i consumatori (v., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑377/20
,
EU:C:2022:379
, punto
47
, e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑333/21
,
EU:C:2023:1011
, punto
202
).
44
Pertanto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE dev’essere interpretato nel senso che la constatazione di uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante è sufficientemente comprovata qualora sia dimostrato che la pratica considerata è idonea a pregiudicare una struttura di concorrenza effettiva, senza che sia necessario dimostrare che tale pratica ha anche la capacità di arrecare un pregiudizio diretto ai consumatori.
Sulla quarta questione
45
Con la sua quarta questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE debba essere interpretato nel senso che un’autorità garante della concorrenza è tenuta a dimostrare che una pratica abusiva pregiudica sensibilmente il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri.
46
A tale riguardo, da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che l’interpretazione e l’applicazione della condizione relativa agli effetti sul commercio fra [OSCURATO:PERSONA] membri, di cui agli articoli 101 e 102 TFUE, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto dell’Unione rispetto a quello degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Rientrano perciò nell’ambito del diritto dell’Unione qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte ad incidere sulla libertà del commercio fra [OSCURATO:PERSONA] membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (sentenza del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – [OSCURATO:PERSONA] apvienība,
C‑177/16
,
EU:C:2017:689
, punto
26
e giurisprudenza citata).
47
Perché una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra [OSCURATO:PERSONA] membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che essi siano atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, in un modo tale da far temere che possano nuocere al conseguimento di un mercato unico fra [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale influenza inoltre non deve essere trascurabile (sentenza del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – [OSCURATO:PERSONA] apvienība,
C‑177/16
,
EU:C:2017:689
, punto
27
e giurisprudenza citata).
48
La Corte ha già riconosciuto che le tariffe praticate da un organismo di gestione collettiva che detiene un monopolio possono incidere sul commercio transfrontaliero, di modo che l’articolo 102 TFUE è applicabile a una tale situazione. Infatti, il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri può essere influenzato dalle pratiche tariffarie di un organismo di gestione collettiva che detiene un monopolio nel proprio Stato membro e vi gestisce, oltre ai diritti dei titolari cittadini di tale Stato, altresì quelli dei titolari stranieri (sentenza del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – [OSCURATO:PERSONA] apvienība,
C‑177/16
,
EU:C:2017:689
, punti
28
e
29
).
49
Pertanto, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE dev’essere interpretato nel senso che un’autorità garante della concorrenza è tenuta a dimostrare che una pratica abusiva può pregiudicare sensibilmente il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Quando una pratica tariffaria di un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore è qualificata come abusiva, è sufficiente, al fine di dimostrare che essa può pregiudicare sensibilmente il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri, stabilire che tale organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore gestisce non solo i diritti dei titolari cittadini dello Stato membro in cui detiene un monopolio, ma anche quelli dei titolari cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
Sulle spese
50
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore non prenda in considerazione il tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri per il calcolo dei compensi dovuti come corrispettivo della concessione, a tali stabilimenti, di una licenza di messa a disposizione di opere protette dal diritto d’autore può, in funzione di tutte le circostanze pertinenti, contribuire all’accertamento di un abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi non equi, a condizione di verificare se il livello di tali compensi sia eccessivo rispetto alla natura e alla portata dell’utilizzo delle opere, nonché al valore economico generato da tale utilizzo.
2)
L’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE dev’essere interpretato nel senso che la constatazione di uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante è sufficientemente comprovata qualora sia dimostrato che la pratica considerata è idonea a pregiudicare una struttura di concorrenza effettiva, senza che sia necessario dimostrare che tale pratica ha anche la capacità di arrecare un pregiudizio diretto ai consumatori.
3)
L’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE dev’essere interpretato nel senso che un’autorità garante della concorrenza è tenuta a dimostrare che una pratica abusiva può pregiudicare sensibilmente il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Quando una pratica tariffaria di un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore è qualificata come abusiva, è sufficiente, al fine di dimostrare che essa può pregiudicare sensibilmente il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri, stabilire che tale organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore gestisce non solo i diritti dei titolari cittadini dello Stato membro in cui detiene un monopolio, ma anche quelli dei titolari cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il ceco.