CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputata l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del 16/10/2018 del Tribunale di Brindisi, riqualificato il fatto a carico dell'imputata in quello di cui all'art. 44 lett c) d.P.R. n. 380/2001, rideterminava la pena pecuniaria in euro 22.000,00 di ammenda e confermava nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 584 cod.poc.pen. per la mancata notifica all'imputata del ricorso per cassazione convertito in appello del Procuratore generale. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello, integrando la carente motivazione del Tribunale, aveva denegato l'applicazione della speciale causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, con argomentazioni illogiche e carenti. Con il terzo motivo deduce violazione del divieto di reformatio in peius per applicazione di una diversa e più grave cornice edittale a seguito della riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, in difetto di impugnazione in tal senso da parte del Pubblico Ministero. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla reformatio in peius del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte di appello aveva riqualificato in senso peggiorativo il fatto senza procedere alla previa rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa della ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, di n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato che l'appello incidentale del pubblico ministero non è inammissibile nel caso di omessa notificazione all'imputato appellante, la quale non determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo, che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado (Sez.2, n.38827 del 04/07/2019, Rv. 277096 - 01;Sez.4, n. 3481 del 12/12/2007, dep.23/01/2008, Rv.239028 - 01). Da tanto discende che la doglianza proposta è del tutto destituita di fondamento. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione all'entità della struttura abusiva realizzata. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01; Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In forza del principio devolutivo il giudice dell'appello può modificare in senso peggiorativo l'entità della pena irrogata con la sentenza di primo grado solo quando i motivi dell'impugnazione riguardano specificamente il relativo punto della decisione (Sez. 4, n. 8605 del 29/01/2008, Rv.238937 - 01). Nella specie, tale principio trova applicazione in quanto l'appello del pubblico ministero conteneva motivi concernenti l'entità della pena e, quindi, il giudice dell'impugnazione, in forza del principio devolutivo, legittimamente ha modificato in senso peggiorativo la pena pecuniaria irrogata, alla luce della operata riqualificazione del fatto. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha condivisibilrnente affermato che non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudice di appello, che riforma "in peius" la sentenza di condanna di primo grado, proceda solo a una diversa riqualificazione giuridica dei fatti, senza rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi, come avvenuto nella specie allora (Sez.6, n. 6804 del 06/12/2018, dep.12/02/2019, Rv. 275036 - 01; Sez.5,n.32351 del 27/03/2018, Rv.273574 - 01). Va evidenziato che, secondo altro orientamento, il giudice di appello, che riqualifichi "in peius" il fatto contestato all'imputato anche in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente ( Sez.2-n. 38823 del 25/06/2019, Rv. 277094 - 01; Sez.6 n. 5769 del 27/11/2019,dep.13/02/2020, Rv. 278210 - 01). Nella specie, non solo la Corte territoriale non solo non ha proceduto ad una differente valutazione della prova dichiarativa ma ha ampiamente giustificato, in maniera persuasiva e con adeguate e corrette argomentazioni, la diversa qualificazione giuridica della condotta operata in sentenza. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dandosi atto che tale declaratoria non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]