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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16532/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 2/2/2022 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 2 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4

I. fall. (capo c) perché estinto per prescrizione e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado rideterminando la pena per le residue imputazioni e riducendo anche la durata delle pene accessorie.

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto qui non ricorrente, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione al fallimento, dichiarato il 9 maggio 2012, della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre l'imputato articolando cinque motivi di ricorso qui esposti, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. I primi quattro motivi sono stati tutti proposti, con riferimento a ciascuna distrazione riscontrata, ex art. 606, comma 1, lett b) e lett. e), cod. proc. pen..

Il ricorrente lamenta in particolare che la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine sia alla sussistenza dell'elemento psicologico, sia alla prova dell'esistenza, al momento della commissione dei fatti, dello stato di decozione e, in ogni caso della consapevolezza di questo da parte del ricorrente.

2.1. Con il quinto motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale per non essere state concesse le attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Costituisce principio assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di ,egittimità quello secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) coc. proc. pen., che concerne l'inosservanza della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, deve essere tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Deve dunque rilevarsi che le censure del ricorrente sono inammissibili nella misura in cui sottopongono a questa Corte, sotto il profilo deli'erronea applicazione della legge fallimentare, questioni che attengono, invece, alla ricostruzione del fatto e alla sua prova, che devono essere dedotte invocando il vizio di motivazione.

2.1. Ciò posto, con riferimento al pur dedotto vizio di omessa o comunque carente motivazione, deve rilevarsi che il ricorso è generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza, la quale, nel respingere analoghe obiezioni prospettate con l'atto d'appello, ha puntualmente precisato, con motivazione adeguata, richiamando anche la conforme sentenza di primo grado, a cui si salda per formare una sola entità in considerazione non solo dell'identico epilogo decisorio, ma anche dell'omogeneità dei criteri di giudizio adottati (da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), che già all'epoca dei prelievi di cui alle contestazioni, effettuati tra il 2010 e il 2011, la società, come è emerso dalla relazione del curatore, si trovava in un grave stato di difficoltà economica ormai irreversibile tale, per la sua entità rapportata alle dimensioni della società, da non poter non essere conosciuto dal Cremaschi, in considerazione del suo ruolo di amministratore unico della società dalla sua costituzione sino al 2007, coamministratore sino al 5 gennaio 2009 e nuovamente amministratore unico da tale data sino alla dichiarazione di fallimento.

Ne deriva, pertanto, che i prelievi da questo effettuati durante la sua amministrazione, anche per la soddisfazione di propri crediti non determinati con apposita delibera assembleare, hanno un indubbio valore distrattivo.

Neanche può dirsi che la sentenza non abbia motivato all'esistenza del dolo posto che questo emerge dalla globalità della motivazione.

Deve a tal proposito precisarsi, conformemente all'indirizzo consolidato di questa Corte a cui il Collegio intende dare seguito, che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione all'istituzione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261348).

L'oggetto della tutela apprestata dall'ordinamento con la previsione del delitto de quo è da individuarsi, infatti, nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia e le disposizioni di cui all'art. 216 legge fall. prendono in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta alla sussistenza di un danno ai creditori, ma anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.

Orbene, dalla lettura della motivazione emerge con chiarezza che tutta la condotta dell'imputato, descritta con meticolosa chiarezza, è espressiva della sua consapevolezza dell'idoneità delle operazioni compiute sul patrimonio sociale a cagionare un danno a creditori.3.

E' inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello ritenuto di non dover concedere le attenuanti generiche.

Anche in questo caso devono richiamarsi le considerazioni sopra espresse al punto 2 poiché il ricorrente, nello sviluppare il motivo di ricorso, di fatto contesta la motivazione adottata dal Giudice distrettuale in ordine al diniego delle attenuati generiche.

In ogni caso il ricorrente omette di confrontarsi con il principio secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'articolo 133 cod. pen., per cui ha ritenuto di non doverle concedere.

Nella specie, la Corte d'appello ha stigmatizzato la presenza di una pluralità di episodi distrattivi, la non particolare esiguità delle somme sottratte, l'assenza di segnali di effettiva presa di coscienza del disvalore di quanto compiuto e di forme di risarcimento del danno.

Tanto basta per ritenere la motivazione esente da vizi.

5. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 2/2/2022 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 2 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 I. fall. (capo c) perché estinto per prescrizione e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado rideterminando la pena per le residue imputazioni e riducendo anche la durata delle pene accessorie. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto qui non ricorrente, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione al fallimento, dichiarato il 9 maggio 2012, della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre l'imputato articolando cinque motivi di ricorso qui esposti, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. I primi quattro motivi sono stati tutti proposti, con riferimento a ciascuna distrazione riscontrata, ex art. 606, comma 1, lett b) e lett. e), cod. proc. pen.. Il ricorrente lamenta in particolare che la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine sia alla sussistenza dell'elemento psicologico, sia alla prova dell'esistenza, al momento della commissione dei fatti, dello stato di decozione e, in ogni caso della consapevolezza di questo da parte del ricorrente. 2.1. Con il quinto motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale per non essere state concesse le attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Costituisce principio assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di ,egittimità quello secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) coc. proc. pen., che concerne l'inosservanza della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, deve essere tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Deve dunque rilevarsi che le censure del ricorrente sono inammissibili nella misura in cui sottopongono a questa Corte, sotto il profilo deli'erronea applicazione della legge fallimentare, questioni che attengono, invece, alla ricostruzione del fatto e alla sua prova, che devono essere dedotte invocando il vizio di motivazione. 2.1. Ciò posto, con riferimento al pur dedotto vizio di omessa o comunque carente motivazione, deve rilevarsi che il ricorso è generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza, la quale, nel respingere analoghe obiezioni prospettate con l'atto d'appello, ha puntualmente precisato, con motivazione adeguata, richiamando anche la conforme sentenza di primo grado, a cui si salda per formare una sola entità in considerazione non solo dell'identico epilogo decisorio, ma anche dell'omogeneità dei criteri di giudizio adottati (da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), che già all'epoca dei prelievi di cui alle contestazioni, effettuati tra il 2010 e il 2011, la società, come è emerso dalla relazione del curatore, si trovava in un grave stato di difficoltà economica ormai irreversibile tale, per la sua entità rapportata alle dimensioni della società, da non poter non essere conosciuto dal Cremaschi, in considerazione del suo ruolo di amministratore unico della società dalla sua costituzione sino al 2007, coamministratore sino al 5 gennaio 2009 e nuovamente amministratore unico da tale data sino alla dichiarazione di fallimento. Ne deriva, pertanto, che i prelievi da questo effettuati durante la sua amministrazione, anche per la soddisfazione di propri crediti non determinati con apposita delibera assembleare, hanno un indubbio valore distrattivo. Neanche può dirsi che la sentenza non abbia motivato all'esistenza del dolo posto che questo emerge dalla globalità della motivazione. Deve a tal proposito precisarsi, conformemente all'indirizzo consolidato di questa Corte a cui il Collegio intende dare seguito, che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione all'istituzione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261348). L'oggetto della tutela apprestata dall'ordinamento con la previsione del delitto de quo è da individuarsi, infatti, nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia e le disposizioni di cui all'art. 216 legge fall. prendono in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta alla sussistenza di un danno ai creditori, ma anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Orbene, dalla lettura della motivazione emerge con chiarezza che tutta la condotta dell'imputato, descritta con meticolosa chiarezza, è espressiva della sua consapevolezza dell'idoneità delle operazioni compiute sul patrimonio sociale a cagionare un danno a creditori.3. E' inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello ritenuto di non dover concedere le attenuanti generiche. Anche in questo caso devono richiamarsi le considerazioni sopra espresse al punto 2 poiché il ricorrente, nello sviluppare il motivo di ricorso, di fatto contesta la motivazione adottata dal Giudice distrettuale in ordine al diniego delle attenuati generiche. In ogni caso il ricorrente omette di confrontarsi con il principio secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'articolo 133 cod. pen., per cui ha ritenuto di non doverle concedere. Nella specie, la Corte d'appello ha stigmatizzato la presenza di una pluralità di episodi distrattivi, la non particolare esiguità delle somme sottratte, l'assenza di segnali di effettiva presa di coscienza del disvalore di quanto compiuto e di forme di risarcimento del danno. Tanto basta per ritenere la motivazione esente da vizi. 5. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
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