CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 39954/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Sajmir (cui 04usirh) nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. DamziSajmir, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 11/09/2025, con cui la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Milano e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena principale e accessoria inflitta all’imputato in ordine ai reati rispettivamente ascritti di cui alla rubrica. 2. Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché non consentito in sede di legittimità. Quanto alla pena principale, va ribadito che in tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame. 4. Quanto alla pena accessoria, con ordinanza del 15/09/2025 – resa e comunicata alle parti prima della proposizione dell’odierno ricorso - la Corte d’appello ha disposto la correzione dell’errore materiale laddove “prima dell’espressione conferma nel resto l’impugnata sentenza”, deve leggersi “sostituisce la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione temporanea per la durata di cinque anni”. Donde si è provveduto ad eliminare l’errore che rende le disposizione rese in sentenza pienamente conformi all’accordo raggiunto tra le parti, alla proposta di concordato fatta propria dalla Corte d’appello e alla previsione legale di cui all’art. 29 cod. pen., con conseguente carenza di interesse all’impugnazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend