Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 31485/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17.5,1990, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 24.2.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 24.2.2023 il GIP del Tribunale di Napoli, preso atto della richiesta presentata dal difensore di entrambi gli imputati, a tal fine munito di procura speciale, e della successiva modifica della proposta di pena concordata formulata alla presenza di costoro, e con il consenso del PM, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa ed a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa;

2. ricorrono per cassazione, con separati ricorsi, entrambi gli imputati deducendo, con il medesimo [OSCURATO:PERSONA], il medesimo vizio di nullità dell'impugnata sentenza per motivi attinenti la espressione della volontà dell'imputato e conseguente illegalità della pena avendo il GU P proposto alle parti di modificare i termini dell'accordo, già stato perfezionato con il PM, sull'erroneo presupposto che, all'esito del giudizio di valenza, non potesse procedersi ad una duplice diminuzione della pena per effetto della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. dopo quella operata ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen. e che, invece, la riduzione dovesse essere soltanto una; deducono dunque l'illegalità della pena come erroneamente determinata sostenendo, inoltre, che il "nuovo consenso", espresso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato in realtà "orientato" dall'errore in cui era incorso il GIP nella applicazione delle attenuanti in concorso tra loro ed "obbligato" dal giudice che aveva in sostanza "costretto" le parti a rinunciare al precedente patteggiamento ed a riformulare un nuovo accordo su presupposti errati in diritto;

3. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria scritta in cui ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi sostenendo che la decisione non contrasta con la volontà espressa dai ricorrenti nella nuova istanza presentata a séguito della preventiva interlocuzione con il giudice dato che il carattere informale di quest'ultima e l'eventuale errore di diritto in cui il giudice sarebbe incorso nel preannunciare il rigetto dell'istanza come originariamente formulata non rilevano sulla scelta di convenire sulle sue indicazioni che erano stata comunque frutto di una valutazione consapevole e non necessitata;

4. la difesa dei ricorrenti ha trasmesso motivi nucvi con allegata la ordinanza del GUP di revoca della misura cautelare dal cui tenore assume la impossibilità di ritenere che le due circostanze attenuanti, comunque, riconosciute potessero essere state valutate per una complessiva riduzione non superiore ad un terzo della pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure astrattamente consentite ma manifestamente infondate.1.

Gli odierni ricorrenti, nel corso delle indagini preliminari, ed attraverso il difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, avevano formulato una istanza di applicazione concordata della pena individuando quella finale all'esito del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sulla aggravante contestata per il capo A) della rubrica; avevano perciò operato una duplice riduzione della pena inizialmente indicata che era stata da ultimo ulteriormente ridotta per la scelta del rito premiale; sulla proposta in questi termini formulata (cfr., all. sub 1 al ricorso) era stato acquisito il consenso del PM.

Se non ché, all'udienza preliminare, dalla lettura del verbale (cfr., all. sub 2 al ricorso) risulta che "... le parti concordemente così riformulano la richiesta di applicazione della pena ..." rimodulando la proposta con una unica riduzione per le circostanze attenuanti generiche e la attenuante del risarcimento del danno acquisendo il consenso del PM.

2. Tanto premesso, e con riguardo ai profilo della dedotta "irretrattabilità" dell'accordo inizialmente perfezionato, va in primo luogo ribadito l'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo come avvenuto nel caso di specie, con un nuovo accordo, e ciò finché il primo non venga recepito con la sentenza (cfr., Sez. 4 - , n. 37968 del 06/10/2021, Ceesay, Rv. 282054 - 01; Sez. 4 - , n. 25102 del 03/06/2021, Melileo, Rv. 281492 - 01; Sez. 1, n. 48900 del 15/10/2015, Martinas, Rv. 265429 01; Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371 - C1).

3. Per altro verso, la considerazione secondo cui gli imputati, presenti all'udienza preliminare, sarebbero stati in realtà "obbligati" a rivedere l'accordo già formalizzato finendo per accedere ad una nuova proposta viziata dall'errore in diritto in cui era incorso il giudice nel sollecitare la modifica di quella su cui era stato acquisito il consenso del PM, evoca un "vizio del consensc" (ovvero un profilo attinente la "espressione della volontà dell'imputato") da cui sarebbe stata condizionata la individuazione della nuova pena finale e, dunque, un vizio in quanto tale deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen..

Tanto premesso, il collegio condivide e ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, a séguito della applicazione di pena su richiesta delle parti, non sono proponibili ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, irrilevanti qualora non si traducono in censure di nullità, per le quali vige peraltro il principio di tassatività che regola la materia delle nullità processuali, con la conseguenza per cui deve ritenersi inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per asseriti vizi di intelligenza da parte dell'imputato della conseguente applicazione di una sanzione amministrativa accessoria (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 4 - , n. 54580 del 19/09/2018, Sentimenti, Rv. 274505 -01; conf., tra le non massimate, rese all'esito della entrata in vigore della novella del 2017, Sez. 4, n. 26052 del 24.7.2020, Patera; Sez. 5, n. 19390 del 2.2.2021, Catalano).

In particolare, si è chiarito (cfr., la sentenza 'Catalano") che la manifestazione di volontà espressa dall'imputato in tema di patteggiamento è un atto negoziale personalissimo che presuppone necessariamente la capacità di intendere e di volere al momento del suo compimento tanto che, in diverse occasioni, si è affermato che spetta al giudice l'accertamento, di ufficio, di detta capacità, e di quella di stare in giudizio (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 16544 del 01/03/2007, Rv. 236478; Sez. 6, n. 38454 del 14/07/2017, Rv. 270850), dovendosi dichiarare invalido l'accordo negoziale qualora sia emersa, anche successivamente all'emissione della sentenza, che l'imputato non avesse tali capacità al momento in cui ha espresso la sua volontà (cfr., Sez. 6, n. 38454 del 14/07/2017, Rv. 270850).

Nel contempo, si è chiarito che, nel riconoscere l'incidenza sulla validità del negozio processuale di uno dei vizi della volontà che tipicamente possono incidere sul negozio giuridico in ambito civilistico, l'interessato è onerato della specifica allegazione delle circostanze che abbiano viziato la volontà (cf-., Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Rv. 272630; sez. 5 n. 40498 del 01/07/2019, Rv, 277344; Sez. 6 n. 27214 del 30/05/2018, Rv. 273394) e sono stati invece, in tale contesto, giudicati non deducibili ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, che non valgono a superare il generale principio di cui all'art. 5 cod. pen. (derogabile unicamente nel caso di ignoranza "inevitabile" della legge penale, alle condizioni di cui alla nota sentenza C. Cost. n. 364/1988 - Sez. 4 - n. 54580 del 19/09/2018, Rv. 274505).

Nel caso di specie gli imputati erano presenti in aula e, nell'occasione, erano assistiti dal difensore di fiducia non essendo stato nemmeno prospettato un vizio della volontà sotto il profilo dell'errore determinante che, d'altra parte, sarebbe stato un errore "di diritto" certamente non dovuto ad ignoranza "inevitabile", non foss'altro perché relativo alla modifica di un accordo che, al contrario di quello poi perfezionato in aula, era stato correttamente articolato in conformità ai criteri stabiliti dagli artt. 63 e ssgg. cod. pen..

Va in ogni caso preso atto che la fina finale (ri)determinata in udienza non può nemmeno ritenersi "illegale" nei termini ormai precisati dalle SS.UU.

"Sacchettino" (cfr., Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886 - 01 in ci si affermato che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna di esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17.5,1990, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 24.2.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 24.2.2023 il GIP del Tribunale di Napoli, preso atto della richiesta presentata dal difensore di entrambi gli imputati, a tal fine munito di procura speciale, e della successiva modifica della proposta di pena concordata formulata alla presenza di costoro, e con il consenso del PM, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa ed a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa; 2. ricorrono per cassazione, con separati ricorsi, entrambi gli imputati deducendo, con il medesimo [OSCURATO:PERSONA], il medesimo vizio di nullità dell'impugnata sentenza per motivi attinenti la espressione della volontà dell'imputato e conseguente illegalità della pena avendo il GU P proposto alle parti di modificare i termini dell'accordo, già stato perfezionato con il PM, sull'erroneo presupposto che, all'esito del giudizio di valenza, non potesse procedersi ad una duplice diminuzione della pena per effetto della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. dopo quella operata ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen. e che, invece, la riduzione dovesse essere soltanto una; deducono dunque l'illegalità della pena come erroneamente determinata sostenendo, inoltre, che il "nuovo consenso", espresso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato in realtà "orientato" dall'errore in cui era incorso il GIP nella applicazione delle attenuanti in concorso tra loro ed "obbligato" dal giudice che aveva in sostanza "costretto" le parti a rinunciare al precedente patteggiamento ed a riformulare un nuovo accordo su presupposti errati in diritto; 3. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria scritta in cui ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi sostenendo che la decisione non contrasta con la volontà espressa dai ricorrenti nella nuova istanza presentata a séguito della preventiva interlocuzione con il giudice dato che il carattere informale di quest'ultima e l'eventuale errore di diritto in cui il giudice sarebbe incorso nel preannunciare il rigetto dell'istanza come originariamente formulata non rilevano sulla scelta di convenire sulle sue indicazioni che erano stata comunque frutto di una valutazione consapevole e non necessitata; 4. la difesa dei ricorrenti ha trasmesso motivi nucvi con allegata la ordinanza del GUP di revoca della misura cautelare dal cui tenore assume la impossibilità di ritenere che le due circostanze attenuanti, comunque, riconosciute potessero essere state valutate per una complessiva riduzione non superiore ad un terzo della pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure astrattamente consentite ma manifestamente infondate.1. Gli odierni ricorrenti, nel corso delle indagini preliminari, ed attraverso il difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, avevano formulato una istanza di applicazione concordata della pena individuando quella finale all'esito del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sulla aggravante contestata per il capo A) della rubrica; avevano perciò operato una duplice riduzione della pena inizialmente indicata che era stata da ultimo ulteriormente ridotta per la scelta del rito premiale; sulla proposta in questi termini formulata (cfr., all. sub 1 al ricorso) era stato acquisito il consenso del PM. Se non ché, all'udienza preliminare, dalla lettura del verbale (cfr., all. sub 2 al ricorso) risulta che "... le parti concordemente così riformulano la richiesta di applicazione della pena ..." rimodulando la proposta con una unica riduzione per le circostanze attenuanti generiche e la attenuante del risarcimento del danno acquisendo il consenso del PM. 2. Tanto premesso, e con riguardo ai profilo della dedotta "irretrattabilità" dell'accordo inizialmente perfezionato, va in primo luogo ribadito l'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo come avvenuto nel caso di specie, con un nuovo accordo, e ciò finché il primo non venga recepito con la sentenza (cfr., Sez. 4 - , n. 37968 del 06/10/2021, Ceesay, Rv. 282054 - 01; Sez. 4 - , n. 25102 del 03/06/2021, Melileo, Rv. 281492 - 01; Sez. 1, n. 48900 del 15/10/2015, Martinas, Rv. 265429 01; Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371 - C1). 3. Per altro verso, la considerazione secondo cui gli imputati, presenti all'udienza preliminare, sarebbero stati in realtà "obbligati" a rivedere l'accordo già formalizzato finendo per accedere ad una nuova proposta viziata dall'errore in diritto in cui era incorso il giudice nel sollecitare la modifica di quella su cui era stato acquisito il consenso del PM, evoca un "vizio del consensc" (ovvero un profilo attinente la "espressione della volontà dell'imputato") da cui sarebbe stata condizionata la individuazione della nuova pena finale e, dunque, un vizio in quanto tale deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen.. Tanto premesso, il collegio condivide e ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, a séguito della applicazione di pena su richiesta delle parti, non sono proponibili ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, irrilevanti qualora non si traducono in censure di nullità, per le quali vige peraltro il principio di tassatività che regola la materia delle nullità processuali, con la conseguenza per cui deve ritenersi inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per asseriti vizi di intelligenza da parte dell'imputato della conseguente applicazione di una sanzione amministrativa accessoria (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 4 - , n. 54580 del 19/09/2018, Sentimenti, Rv. 274505 -01; conf., tra le non massimate, rese all'esito della entrata in vigore della novella del 2017, Sez. 4, n. 26052 del 24.7.2020, Patera; Sez. 5, n. 19390 del 2.2.2021, Catalano). In particolare, si è chiarito (cfr., la sentenza 'Catalano") che la manifestazione di volontà espressa dall'imputato in tema di patteggiamento è un atto negoziale personalissimo che presuppone necessariamente la capacità di intendere e di volere al momento del suo compimento tanto che, in diverse occasioni, si è affermato che spetta al giudice l'accertamento, di ufficio, di detta capacità, e di quella di stare in giudizio (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 16544 del 01/03/2007, Rv. 236478; Sez. 6, n. 38454 del 14/07/2017, Rv. 270850), dovendosi dichiarare invalido l'accordo negoziale qualora sia emersa, anche successivamente all'emissione della sentenza, che l'imputato non avesse tali capacità al momento in cui ha espresso la sua volontà (cfr., Sez. 6, n. 38454 del 14/07/2017, Rv. 270850). Nel contempo, si è chiarito che, nel riconoscere l'incidenza sulla validità del negozio processuale di uno dei vizi della volontà che tipicamente possono incidere sul negozio giuridico in ambito civilistico, l'interessato è onerato della specifica allegazione delle circostanze che abbiano viziato la volontà (cf-., Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Rv. 272630; sez. 5 n. 40498 del 01/07/2019, Rv, 277344; Sez. 6 n. 27214 del 30/05/2018, Rv. 273394) e sono stati invece, in tale contesto, giudicati non deducibili ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, che non valgono a superare il generale principio di cui all'art. 5 cod. pen. (derogabile unicamente nel caso di ignoranza "inevitabile" della legge penale, alle condizioni di cui alla nota sentenza C. Cost. n. 364/1988 - Sez. 4 - n. 54580 del 19/09/2018, Rv. 274505). Nel caso di specie gli imputati erano presenti in aula e, nell'occasione, erano assistiti dal difensore di fiducia non essendo stato nemmeno prospettato un vizio della volontà sotto il profilo dell'errore determinante che, d'altra parte, sarebbe stato un errore "di diritto" certamente non dovuto ad ignoranza "inevitabile", non foss'altro perché relativo alla modifica di un accordo che, al contrario di quello poi perfezionato in aula, era stato correttamente articolato in conformità ai criteri stabiliti dagli artt. 63 e ssgg. cod. pen.. Va in ogni caso preso atto che la fina finale (ri)determinata in udienza non può nemmeno ritenersi "illegale" nei termini ormai precisati dalle SS.UU. "Sacchettino" (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886 - 01 in ci si affermato che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena). 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna di esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
Sentenza Cassazione n. 31485/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris