CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 1983
Cassazione n. 18357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 28/09/1983 avverso la sentenza dei 05/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 novembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato, negate le circostanze attenuanti generiche e computata la diminuente per la scelta del rito, condannava Giuseppe Della Corte alla pena di anni tre di reclusione per il reato di violenza privata commesso, in concorso da più persone e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricostruiva i fatti sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni rese dallo stesso Della Corte circa gli antefatti, delle intercettazioni di conversazioni. In particolare, il Giudice accertava la sussistenza di un contenzioso tra Della Corte, vigile urbano, e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimo aveva richiesto a Della Corte la restituzione di somme di denaro, provento di un'associazione - partecipata da Della Corte e da [OSCURATO:PERSONA] - finalizzata alla realizzazione di truffe a danno di compagnie assicurative. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto Della Corte responsabile di aver informato i Carabinieri dell'esistenza di tale attività illecita, circostanza che aveva determinato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad avanzare a Della Corte la richiesta di denaro. Al fine di far desistere [OSCURATO:PERSONA] dalla pretesa, Della Corte aveva richiesto l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], parente dello stesso Della Corte e appartenente al clan dei Casalesi. [OSCURATO:PERSONA], dopo alcuni tentativi, era riuscito ad incontrare [OSCURATO:PERSONA] il 1° giugno 2015, lo aveva condotto in un luogo appartato, gli aveva imposto di lasciare il telefono e lo aveva minacciato e malmenato con un bastone. A seguito di tali condotte, [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato Della Corte e aveva ridimensionato le proprie richieste, definendole un mero scherzo. [OSCURATO:PERSONA] riteneva integrata la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, fondando il proprio giudizio sulla base dello spessore camorristico di [OSCURATO:PERSONA], emerso dalle discussioni tra [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte; del ricorso a metodologie in uso da parte della criminalità organizzata per risolvere i contrasti tra criminali; delle modalità di approccio e del successivo sviluppo dell'incontro occorso il 1° giugno 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa di Della Corte proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo l'errata qualificazione del reato; l'errata applicazione dell'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 3. Con sentenza del 5 giugno 2019, la Corte di appello di Napoli confermava integralmente la sentenza impugnata.4. La difesa di Della Corte ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazioni degli artt. 110 e 610 cod. pen. e per difetto di motivazione. Il giudice di appello ha fornito una motivazione solamente apparente circa la censura, avanzata nell'atto di appello, relativa alla qualificazione della condotta. Della Corte aveva infatti reagito alla condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], il quale pretendeva, reiteratamente e minacciosamente, la restituzione delle somme di denaro ottenute da Della Corte quale provento dell'associazione a delinquere partecipata tanto da [OSCURATO:PERSONA] quanto da Della Corte. La pretesa avanzata da [OSCURATO:PERSONA] era illecita, in ragione dell'origine del denaro. Di conseguenza, il giudice di appello avrebbe dovuto qualificare la richiesta di intervento, rivolta da Della Corte a [OSCURATO:PERSONA], come reazione legittima finalizzata a impedire la condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che si era reso talmente insistente e minaccioso da costringere Della Corte a spostarsi a Milano. A fronte di tale censura, il giudice di appello ha affermato apoditticamente, da un lato, che la reazione di Della Corte non era stata immediata e diretta; dall'altro lato, che la reazione non era stata proporzionata all'azione. Il giudice di appello, invece, avrebbe dovuto tener conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato la propria richiesta reiteratamente e continuamente, e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], anche dopo l'incontro del 1° giugno 2015, non aveva affatto desistito dalla illecita pretesa. In tal senso, infatti, deponeva la conversazione del 28 agosto 2015. Proprio il giudice di appello, tra l'altro, ha rilevato che il contenzioso tra [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte aveva avuto per oggetto una pretesa illecita e aveva visto coinvolti due delinquenti. La motivazione sul punto è stata apodittica e svincolata dagli elementi probatori. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 582 e 585 cod. pen. Il giudice di appello non ha fornito alcuna motivazione sulla circostanza dedotta dal difensore, secondo la quale anche in data successiva all'incontro del 1° giugno 2015, e in particolare anche il 28 agosto 2015, [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetutamente e nuovamente avanzato l'illecita richiesta di denaro a Della Corte. [OSCURATO:PERSONA], il successivo comportamento di [OSCURATO:PERSONA] dimostrava che, nonostante le pressioni di [OSCURATO:PERSONA], l'incontro del 1° giugno 2015 non aveva sortito alcun effetto intimidatorio. Di conseguenza, non essendosi verificato l'effetto limitativo della libertà morale - elemento necessario per l'integrazione del reato di violenza privata - il giudice avrebbe dovuto qualificare il fatto come reato di lesione volontaria. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 del c1.1. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991. Il giudice di appello ha fondato il riconoscimento dell'aggravante su una motivazione del tutto carente, se parametrata alle censure avanzate nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello si è limitato a richiamare l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione mafiosa, senza approfondire le modalità concrete della condotta in esame, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva reiterato le pretese illecite anche dopo l'incontro del 1° giugno 2015 è indicativo della mancata produzione o percezione del presunto effetto intimidatorio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva desistito dalle richieste di restituzione del denaro solo nel momento in cui era stato malmenato. Nonostante le specifiche deduzioni difensive, il giudice di appello si è limitato a riportare apoditticamente e acriticamente quanto già argomentato dal giudice di primo grado. 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. Il giudice di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche, fondando il proprio giudizio su una circostanza relativa ad altro procedimento. Sussiste, infatti, un nesso tra i due procedimenti aventi ad oggetto rispettivamente la presunta condotta di violenza privata e l'associazione per delinquere - nesso da identificare nel fatto che la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato origine negli eventi relativi alla suddetta associazione — ma non è consentito valutare la medesima condotta per due volte, in senso sfavorevole all'imputato. [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione all'associazione per delinquere era già stata oggetto di separato procedimento, e in quella sede già sanzionata. I giudici di merito avrebbero dovuto tener conto, invece, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, della pressione subita da Della Corte e ingenerata dalle richieste di [OSCURATO:PERSONA], talmente insistenti da costringere Della Corte a trasferirsi a Milano. La difesa aveva inoltre dedotto le condizioni di vita e di famiglia di Della Corte e la sua incensuratezza. Tali elementi non sono stati in alcun modo valutati dal giudice di appello. Altrettanto carente è la motivazione circa la determinazione dell'entità della pena, sebbene essa sia stata quantificata in misura ben superiore al minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, riguardante la qualificazione del reato, è infondato. La sentenza impugnata non è incorsa in violazioni di diritto e la motivazione non è apparente. Il giudice di appello ha basato il proprio convincimento, circa la configurabilità del reato di violenza privata contestato, sull'osservazione che la condotta di Della Corte non poteva definirsi come una reazione immediata e diretta alla richiesta di danaro sopra ricordata, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza spiega che, a distanza di qualche giorno dalla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], Della Corte si rivolse a [OSCURATO:PERSONA], esponente della criminalità, per chiedergli di far desistere il [OSCURATO:PERSONA] dalla richiesta. Inoltre, il giudice di appello ha evidenziato l'assenza di proporzionalità tra la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] e la spedizione punitiva richiesta da Della Corte a [OSCURATO:PERSONA] e ha spiegato congruamente che il comportamento di Della Corte era destinato a ledere l'integrità fisica e la libertà morale di [OSCURATO:PERSONA] e non poteva ritenersi attività lecita. La qualificazione del reato ritenuta dal giudice del merito non è inficiata dal fatto che, anche in data successiva all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo reiterò la propria richiesta illecita rivolta a Della Corte. [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza non può, di per sé, conferire ex post il requisito della proporzionalità alla condotta di Della Corte, né tantomeno escludere l'efficacia intimidatoria di una condotta - qualificata dal giudice di appello come una spedizione punitiva realizzata mediante minacce e percosse, anche a mezzo di un bastone - che aveva prodotto, quantomeno nell'immediato, la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] alle proprie pretese. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il delitto di violenza privata è istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione e azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e che l'offeso possa successivamente eliminarli (Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020, dep. 2021, Zaffaroni, Rv. 280130-01). 2.2. Sul punto, la sentenza impugnata non è affetta da violazione di legge e la motivazione non è apparente. Il giudice di appello ha infatti qualificato il reato di violenza privata come reato a consumazione istantanea, conformemente al suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità. In particolare, il giudice di appello ha evidenziato come l'incontro del 10 giugno 2015 sortì nell'immediato l'effetto voluto da Della Corte, ossia la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA], espressa nel corso della telefonata a Della Corte, alla precedente richiesta di restituzione di denaro. Il ; giudice di appello ha dunque individuato la consumazione del reato in tale momento, immediatamente successivo all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Preso atto che si era verificato l'effetto intimidatorio, il giudice di appello ha escluso che potesse assumere alcuna rilevanza il fatto che, successivamente, [OSCURATO:PERSONA] avesse ripreso ad avanzare la richiesta di restituzione del denaro. Per la consumazione della violenza privata, infatti, rileva solamente che, in un dato momento, si sia prodotta l'efficacia intimidatoria derivante dalla condotta dell'agente, mentre è del tutto indifferente che, in un momento successivo, la persona offesa abbia ridimensionato o eliminato gli effetti della condotta minacciosa o violenta. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della configurabilità della circostanza di cui all'art. 7, dl. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, ora contemplata dall'art. 416-bis.l. cod. pen., è necessario l'effettivo utilizzo, nell'occasione delittuosa contestata, del metodo mafioso, che deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata, e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900-01). È stato ulteriormente precisato che la suddetta circostanza aggravante ha la funzione di reprimere il metodo delinquenziale mafioso ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01). 3.2. Sul punto, non si ravvisa violazione di legge né difetto di motivazione. Il giudice di appello, nel prendere in esame la relativa censura formulata dalla difesa con il gravame, ha effettuato esplicito richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, ritenendola condivisibile. Di conseguenza, le motivazioni della sentenza di appello e di quella di primo grado, avendo l'una effettuato esplicito richiamo all'altra, devono essere lette congiuntamente, formando un unico complessivo corpo argomentativo (ex multis, Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008). Il giudice di primo grado, oltre ad aver evidenziato lo «spessore camorristico del [OSCURATO:PERSONA]», ha espressamente richiamato la metodologia mafiosa con la quale Della Corte, per mezzo di [OSCURATO:PERSONA], ottenne che [OSCURATO:PERSONA] desistesse dalla richiesta di denaro. Il giudice di primo grado ha affermato che la metodologia mafiosa era resa evidente dal fatto che Della Corte si era avvalso dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione mafiosa quale «palese elemento di pressione» nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come emerso dalle risultanze delle intercettazioni. Inoltre, il giudice di primo grado ha indicato come sintomatiche del metodo mafioso le «modalità di approccio e di successivo sviluppo dell'incontro», avuto riguardo al linguaggio velatamente minaccioso utilizzato; alle allusive indicazioni di appartenenza camorristica; alla conduzione della vittima in luogo appartato; alla schermatura da intercettazioni, realizzata mediante privazione della disponibilità delle utenze cellulari. Di conseguenza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la suddetta aggravante è stata ritenuta integrata in ragione non solo dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, o di condotte minacciose o violente che necessariamente caratterizzano il reato di violenza privata, ma anche della richiesta, da parte di Della Corte, di un «intervento criminale "superiore"» che potesse dirimere il contenzioso fra Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso a «metodologie in uso alla criminalità organizzata». Perciò, i giudici di merito hanno fondato il proprio giudizio sulle modalità della condotta, ritenuta caratterizzata dalle forme tipiche dell'avvertimento intimidatorio e del successivo pestaggio. 4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). È stato inoltre stabilito che, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). 4.2. Sul punto, la sentenza di appello non è affetta da carenza di motivazione. In relazione alla negazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., il giudice di appello ha preso atto che la pressione, subita da Della Corte ad opera di [OSCURATO:PERSONA] che gli chiedeva danaro, trovava la propria ragion d'essere in un contesto illecito, individuato nella partecipazione alla associazione per delinquere precedentemente indicata. Di conseguenza, il giudice di appello non ha doppiamente valutato la condotta di partecipazione alla suddetta associazione, come sostenuto dal ricorrente; ma ha sottolineato che la pressione subita da Della Corte, e la conseguente condotta di violenza privata, erano comunque originate da un iniziale contesto illecito, tale da non poter essere valutato come elemento positivo ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Inoltre, il giudice di appello ha posto a fondamento del diniego delle suddette circostanze attenuanti il particolare allarme sociale derivante dalla condotta di Della Corte, il quale agì in totale spregio della pubblica funzione da lui ricoperta e richiese l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], esponente criminale, piuttosto che farsi carico delle conseguenze delle proprie precedenti condotte illecite. Le medesime considerazioni, insieme alla particolare violenza che aveva caratterizzato il pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA], hanno portato il giudice di appello a confermare il trattamento sanzionatorio già determinato in primo grado. Il giudice di appello ha specificamente indicato gli elementi che lo hanno determinato a negare la concessione delle attenuanti generiche e a non modificare il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorr