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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 23451/2022

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15092/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorren ti - contro [OSCURATO:PERSONA] Q E’S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in Fallimento, in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione contro ildecreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l’ opposizione da essi proposta avverso lo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in relazione all’esclusione del loro credito, motivata dal giudice delegato con la mancanza di prova della natura subordinata dei rispettivi rapporti di lavoro intercors i con la società poi fallita , formalmente qualificati come“contratti di lavoro a progetto”. 1.1.– La parte intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.– E’ superfluo dar conto in dettaglio dell’unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano la «Nullità del decreto e del procedimento per motivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile.

Violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione», in quanto il ricorso, presentato a mezzo PCT,risulta improcedibile.

2.1. – Invero il Collegio dà atto che, anche all’e sito d ella verifica effettuata tramite la cancelleria con accesso agli atti telematici, non risulta effettuato il deposito di copia autentica del decreto impugnato, che l’art. 369 , comma 2, n. 2) c.p.c. prevede testualmente come onere della parte, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilità del ricorso (fatta salva la possibilità di depositodella certificazione di conformità all’originale con la nota ex art. 372 c.p.c.: v.

Cass. 15712/2019).

2.2. – Tale inadempimento non è superabile , poiché il decreto impugnato non risulta comunque nella disponibilità di questa Corte, nemmeno attingendo agli atti della controparte, rimasta soltanto intimata (cfr. Cass. Sez.

U, 22438/2018, 8312/2019).

2.3. – N on si configura pertanto una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. 4370 /2019 ) , poiché tradizionalmente l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di undeterminato processo (Cass. Sez.

U, 22438/2018; Cass. 14839/2020);

2.4. – Del resto, le stesse Sezioni Unite hanno osservato che l a mancata produzione, nei termini, della decisione im pugnata , così come la mancata prova , mediante la relata di notifica , della tempestività del ricorso per cassazione, costituiscono « negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili», trattandosi «di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice (…) con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato» (Cass. Sez.

U, 10648/ 20 17 ) , non spettando alla Corte attivarsi per supplire all 'inosservanza della parte al precetto posto dall'art. 369, comma 2, c.p.c.(Cass. 14839/2020, 22324/2020).

3. – L’assen z a di difese della parte intimata esclude la pronuncia sulle spese.

4. –Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15092/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorren ti - contro [OSCURATO:PERSONA] Q E’S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in Fallimento, in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione contro ildecreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l’ opposizione da essi proposta avverso lo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in relazione all’esclusione del loro credito, motivata dal giudice delegato con la mancanza di prova della natura subordinata dei rispettivi rapporti di lavoro intercors i con la società poi fallita , formalmente qualificati come“contratti di lavoro a progetto”. 1.1.– La parte intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.– E’ superfluo dar conto in dettaglio dell’unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano la «Nullità del decreto e del procedimento per motivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile. Violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione», in quanto il ricorso, presentato a mezzo PCT,risulta improcedibile. 2.1. – Invero il Collegio dà atto che, anche all’e sito d ella verifica effettuata tramite la cancelleria con accesso agli atti telematici, non risulta effettuato il deposito di copia autentica del decreto impugnato, che l’art. 369 , comma 2, n. 2) c.p.c. prevede testualmente come onere della parte, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilità del ricorso (fatta salva la possibilità di depositodella certificazione di conformità all’originale con la nota ex art. 372 c.p.c.: v. Cass. 15712/2019). 2.2. – Tale inadempimento non è superabile , poiché il decreto impugnato non risulta comunque nella disponibilità di questa Corte, nemmeno attingendo agli atti della controparte, rimasta soltanto intimata (cfr. Cass. Sez. U, 22438/2018, 8312/2019). 2.3. – N on si configura pertanto una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. 4370 /2019 ) , poiché tradizionalmente l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di undeterminato processo (Cass. Sez. U, 22438/2018; Cass. 14839/2020); 2.4. – Del resto, le stesse Sezioni Unite hanno osservato che l a mancata produzione, nei termini, della decisione im pugnata , così come la mancata prova , mediante la relata di notifica , della tempestività del ricorso per cassazione, costituiscono « negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili», trattandosi «di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice (…) con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato» (Cass. Sez. U, 10648/ 20 17 ) , non spettando alla Corte attivarsi per supplire all 'inosservanza della parte al precetto posto dall'art. 369, comma 2, c.p.c.(Cass. 14839/2020, 22324/2020). 3. – L’assen z a di difese della parte intimata esclude la pronuncia sulle spese. 4. –Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso a
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