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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28096/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; Rilevato: che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, nonché al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto, da un lato, corretta l'applicazione della recidiva, alla luce dei diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, gravanti sul ricorrente, e, dall'altro, l'assenza di elementi positivamente valutabili ex art. 62-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA]: che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, al diniego delle attenuanti generiche nonché al quantum di pena irrogato - sono tutti parimenti inammissibili in quanto riproduttivi di doglianze inerenti al trattamento punitivo, su cui la Corte territoriale ha già adeguatamente motivato, ritenendo di non poter disapplicare la recidiva, né riconoscere le invocate attenuanti, stanti i numerosi precedenti penali specifici e l'assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso, con conseguente impossibilità di riduzione della pena irrogata, già determinata in misura pari al minimo edittale; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; Rilevato: che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, nonché al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto, da un lato, corretta l'applicazione della recidiva, alla luce dei diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, gravanti sul ricorrente, e, dall'altro, l'assenza di elementi positivamente valutabili ex art. 62-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA]: che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, al diniego delle attenuanti generiche nonché al quantum di pena irrogato - sono tutti parimenti inammissibili in quanto riproduttivi di doglianze inerenti al trattamento punitivo, su cui la Corte territoriale ha già adeguatamente motivato, ritenendo di non poter disapplicare la recidiva, né riconoscere le invocate attenuanti, stanti i numerosi precedenti penali specifici e l'assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso, con conseguente impossibilità di riduzione della pena irrogata, già determinata in misura pari al minimo edittale; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28096/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris