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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19066/2022

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a seguente ORDINANZA "1.11 A sul ricorso iscritto al n. 8673/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 803/14/14, depositata il 12 febbraio 2014, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - con un solo motivo, illustrato con memoria, l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 803/14/14, depositata il 12 febbraio 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha parzialmente accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in conseguente riforma della decisione di prime cure, - che aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte ipocatastali dovute (in misura proporzionale) in relazione ai cespiti immobiliari oggetto della dichiarazione di successione in morte di [OSCURATO:PERSONA], - ha statuito l'applicabilità in misura fissa delle imposte ricadenti su immobile di interesse artistico e storico costituito dal palazzo Borghese di Artena; - l'intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva;

2. - con ordinanza resa all'udienza del 6 luglio 2020 la Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Considerato che:

1. - nell'ordinanza resa all'udienza del 6 luglio 2020 la Corte aveva rilevato che «il ricorso per cassazione risulta notificato presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Acqua e [OSCURATO:PERSONA], individuati dalla ricorrente quale difensori, nel giudizio di appello, della parte intimata, laddove dall'intestazione della gravata sentenza emerge che quella stessa parte era difesa (solo) dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]»;

2. - dall'esame del fascicolo processuale acquisito emerge, ora, che: - gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Acqua e [OSCURATO:PERSONA], erano stati nominati dalla contribuente con mandato in calce alle controdeduzioni depositate nel giudizio di appello;- con comunicazione inviata alla loro assistita, in data 5 novembre 2013, e depositata al fascicolo il 10 dicembre 2013, i due difensori avevano rinunciato al mandato; - con atto, depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale in data 12 luglio 2013, la contribuente aveva nominato come proprio difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];

3. - ricorrono, quindi, i presupposti per ordinare il rinnovo della notifica del ricorso presso il nominato difensore, a fronte del sopra ricostruito contesto processuale dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo il quale la notifica dell'impugnazione, effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass., 24 gennaio 2018, n. 1798 cui adde Cass. Sez.

U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass. Sez.

U., 30 gennaio 2020, n. 2087).

P.Q.M.

La Corte, ordina rinnovarsi nei confronti della intimata la notifica del ricorso per cassazione, da eseguirsi presso il difensore nominato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio in Cisterna di Latina, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5; assegna all'uopo termine di giorni sessanta, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA "1.11 A sul ricorso iscritto al n. 8673/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 803/14/14, depositata il 12 febbraio 2014, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con un solo motivo, illustrato con memoria, l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 803/14/14, depositata il 12 febbraio 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha parzialmente accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in conseguente riforma della decisione di prime cure, - che aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte ipocatastali dovute (in misura proporzionale) in relazione ai cespiti immobiliari oggetto della dichiarazione di successione in morte di [OSCURATO:PERSONA], - ha statuito l'applicabilità in misura fissa delle imposte ricadenti su immobile di interesse artistico e storico costituito dal palazzo Borghese di Artena; - l'intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; 2. - con ordinanza resa all'udienza del 6 luglio 2020 la Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Considerato che: 1. - nell'ordinanza resa all'udienza del 6 luglio 2020 la Corte aveva rilevato che «il ricorso per cassazione risulta notificato presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Acqua e [OSCURATO:PERSONA], individuati dalla ricorrente quale difensori, nel giudizio di appello, della parte intimata, laddove dall'intestazione della gravata sentenza emerge che quella stessa parte era difesa (solo) dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]»; 2. - dall'esame del fascicolo processuale acquisito emerge, ora, che: - gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Acqua e [OSCURATO:PERSONA], erano stati nominati dalla contribuente con mandato in calce alle controdeduzioni depositate nel giudizio di appello;- con comunicazione inviata alla loro assistita, in data 5 novembre 2013, e depositata al fascicolo il 10 dicembre 2013, i due difensori avevano rinunciato al mandato; - con atto, depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale in data 12 luglio 2013, la contribuente aveva nominato come proprio difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 3. - ricorrono, quindi, i presupposti per ordinare il rinnovo della notifica del ricorso presso il nominato difensore, a fronte del sopra ricostruito contesto processuale dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo il quale la notifica dell'impugnazione, effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass., 24 gennaio 2018, n. 1798 cui adde Cass. Sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass. Sez. U., 30 gennaio 2020, n. 2087). P.Q.M. La Corte, ordina rinnovarsi nei confronti della intimata la notifica del ricorso per cassazione, da eseguirsi presso il difensore nominato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio in Cisterna di Latina, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5; assegna all'uopo termine di giorni sessanta, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 fe
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