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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01230/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di lesioni gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Piacenza il 22 marzo 2014; - dato atto che in data 12 dicembre 2022 è stata trasmessa tramite PEC memoria difensiva nell'interesse del ricorrente; - considerato che: v il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciato il travisamento per omissione di prove inequivocabili a favore dell'imputato, non è consentito in questa sede, posto che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406), situazione che non si registra con riferimento a nessuna delle prove dichiarative indicate in ricorso; V che il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole della manifesta sproporzione dell'entità del trattamento sanzionatorio applicato all'imputato rispetto a quello applicato ai correi con la sentenza di patteggiamento, non è consentito in questa sede, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito insindacabile dal giudice di legittimità a fronte di una motivazione non illogica (pag. 5 della sentenza impugnata), e manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante patteggiamento, anche con riferimento al riconoscimento o all'esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti (Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, Rv. 274091; conf.

Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di lesioni gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Piacenza il 22 marzo 2014; - dato atto che in data 12 dicembre 2022 è stata trasmessa tramite PEC memoria difensiva nell'interesse del ricorrente; - considerato che: v il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciato il travisamento per omissione di prove inequivocabili a favore dell'imputato, non è consentito in questa sede, posto che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406), situazione che non si registra con riferimento a nessuna delle prove dichiarative indicate in ricorso; V che il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole della manifesta sproporzione dell'entità del trattamento sanzionatorio applicato all'imputato rispetto a quello applicato ai correi con la sentenza di patteggiamento, non è consentito in questa sede, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito insindacabile dal giudice di legittimità a fronte di una motivazione non illogica (pag. 5 della sentenza impugnata), e manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante patteggiamento, anche con riferimento al riconoscimento o all'esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti (Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, Rv. 274091; conf. Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre
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