CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25538/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo: - vizio di motivazione per avere la corte erroneamente ritenuto procedibile l'azione, pure in difetto di una valida querela; - violazione di legge in relazione alla ritenuta dimostrazione della condotta appropriativa e mancata assunzione di una prova decisiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con corretti argomenti logico-giuridici, ampiamente disatteso l'identico motivo di gravame (v. pag. 4 sulla presenza della querela presentata dalla persona offesa del reato contestato [OSCURATO:PERSONA] n.q. in quanto le somme oggetto di indebita appropriazione dovevano essere versate alla società [OSCURATO:SOCIETA]. della quale il predetto soggetto era il legale rappresentante). 3.2. Il secondo motivo è, anch' esso, manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie la corte territoriale con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, nel disattendere la medesima censura oggi formulata, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in relazione al reato di appropriazione indebita essendo emerso che lo stesso, quale collaboratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si era appropriato di somme versate dai clienti della società. Del tutto correttamente e nell' esercizio dei suoi poteri discrezionali di sua competenza la corte di merito ha ritenuto che non occorreva procedere ad ulteriore attività istruttoria tenuto conto delle risultanze delle complessive emergenze istruttorie in applicazione del principio per cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820 - 01). Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta violazione di legge anche considerati i poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tupee incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.