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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 46718/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto del 22/11/2022 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a nei confronti del decreto che dichiarava esecutivo lo stato passivo formato per tutelare i crediti dei terzi sui beni confiscati ad [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 52 d.lgs n. 159 del 2011): il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo la "strumentalità" del finanziamento concesso al perseguimento dei fini illeciti perseguiti da [OSCURATO:PERSONA], nonostante il provvedimento opposto si fosse limitato ad escludere il credito rilevando solo l'omessa valutazione del "merito creditizio".

A ciò si aggiungeva che tale valutazione - riferita ad un prestito risalente al 2016 - sarebbe fondata sulla sussistenza, a quell'epoca, della condizione di pericolosità di Blangino ritenuta sulla base di condanne risalenti al periodo 1988-2002;

2.2. violazione di legge (artt. 52 e ss. d.lgs n. 159 del 2011): si deduceva che era contraddittorio ammettere, da un lato, al passivo alcuni crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che in relazione agli stessi vi fosse la buona fede della banca e l'insussistenza della strumentalità a fini illeciti e, dall'altro, escludere altri crediti vantati nei confronti delle medesime società, tutte facenti parte del gruppo Scivittaro.

Si deduceva, inoltre, che la definitività della decisione relativa alla ammissione di alcuni crediti avrebbe generato un giudicato endoprocedimentale sull'assenza di strumentalità e sulla sussistenza di buona fede, che ridonderebbe sulle valutazioni relative ai crediti esclusi;

2.3. violazione di legge (art. 52 e ss. d.lgs n. 159 del 2011): la conoscenza in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. della strumentalità del credito richiesto ai fini illeciti perseguiti dal proposto sarebbe stata affermata in modo apodittico e si sarebbe esaurita nella sola verifica del presunto nesso di strumentalità tra le somme concesse e l'attività di Blangino; di contro, sarebbe emerso che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe correttamente valutato il "merito creditizio" della [OSCURATO:SOCIETA] e non sarebbe stata tenuta a svolgere indagini ulteriori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che risulterebbe estraneo al finanziamento;

2.4. violazione di legge (artt. 52 e ss. d.lgs n. 159 del 2011) la banca non avrebbe avuto obblighi di verifica ulteriori rispetto a quelli adempiuti e non avrebbe poteri ispettivi;

2.5. violazione di legge (artt. 52 e ss. d.lgs n. 159 del 2011): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il contratto di accensione del conto corrente sarebbe in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato per una ragione preliminare ed assorbente rispetto a tutti gli argomenti proposti con il ricorso, ovvero la valutazione in ordine al fatto che la condizione di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], fosse sussistente e percepita all'epoca in cui erano state effettuate le operazioni finanziarie che avevano generato i crediti esclusi.

Si riafferma, infatti, che in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della valutazione in ordine al requisito - necessario per l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro - dell'insussistenza di alcun vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del soggetto pericoloso o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, il giudice è tenuto a valutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l'emersione della pericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, ma non anche quando, al momento, dell'erogazione la pericolosità fosse assente od "occulta", con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse (Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 280793 - 01).

Invero la sussistenza e riconoscibilità della condizione di pericolosità è un presupposto logico ineludibile per la valutazione sia della buona fede della ricorrente, che della ipotetica strumentalità dei finanziamenti ai fini illeciti perseguiti da Blangino.

Dall'ordito argomentativo del provvedimento impugnato emerge che la condizione di percepibile pericolosità sarebbe stata desumibile (a) dalle condanne per omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali consumate in Torino tra il 1992 ed il 1993, (b) dalla condanna per i delitti di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e corruzione, consumati in date comprese tra il 1988 ed il 1992, (c) dalle condanna per bancarotte fraudolente e semplici risalenti al 1994 ed al 1995, (d) dalla condanna per una bancarotta risalente al 2002.

Ritiene il collegio che la notevole distanza temporale - di oltre dieci anni - tra tali condanne e l'operazione finanziaria che ha generato i crediti esclusi non sia da sola sufficiente a far ritenere che la condizione di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] fosse sussistente e percepibile quando sono insorti i crediti.

Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto del 22/11/2022 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a nei confronti del decreto che dichiarava esecutivo lo stato passivo formato per tutelare i crediti dei terzi sui beni confiscati ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 52 d.lgs n. 159 del 2011): il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo la "strumentalità" del finanziamento concesso al perseguimento dei fini illeciti perseguiti da [OSCURATO:PERSONA], nonostante il provvedimento opposto si fosse limitato ad escludere il credito rilevando solo l'omessa valutazione del "merito creditizio". A ciò si aggiungeva che tale valutazione - riferita ad un prestito risalente al 2016 - sarebbe fondata sulla sussistenza, a quell'epoca, della condizione di pericolosità di Blangino ritenuta sulla base di condanne risalenti al periodo 1988-2002; 2.2. violazione di legge (artt. 52 e ss. d.lgs n. 159 del 2011): si deduceva che era contraddittorio ammettere, da un lato, al passivo alcuni crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che in relazione agli stessi vi fosse la buona fede della banca e l'insussistenza della strumentalità a fini illeciti e, dall'altro, escludere altri crediti vantati nei confronti delle medesime società, tutte facenti parte del gruppo Scivittaro. Si deduceva, inoltre, che la definitività della decisione relativa alla ammissione di alcuni crediti avrebbe generato un giudicato endoprocedimentale sull'assenza di strumentalità e sulla sussistenza di buona fede, che ridonderebbe sulle valutazioni relative ai crediti esclusi; 2.3. violazione di legge (art. 52 e ss. d.lgs n. 159 del 2011): la conoscenza in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. della strumentalità del credito richiesto ai fini illeciti perseguiti dal proposto sarebbe stata affermata in modo apodittico e si sarebbe esaurita nella sola verifica del presunto nesso di strumentalità tra le somme concesse e l'attività di Blangino; di contro, sarebbe emerso che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe correttamente valutato il "merito creditizio" della [OSCURATO:SOCIETA] e non sarebbe stata tenuta a svolgere indagini ulteriori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che risulterebbe estraneo al finanziamento; 2.4. violazione di legge (artt. 52 e ss. d.lgs n. 159 del 2011) la banca non avrebbe avuto obblighi di verifica ulteriori rispetto a quelli adempiuti e non avrebbe poteri ispettivi; 2.5. violazione di legge (artt. 52 e ss. d.lgs n. 159 del 2011): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il contratto di accensione del conto corrente sarebbe in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato per una ragione preliminare ed assorbente rispetto a tutti gli argomenti proposti con il ricorso, ovvero la valutazione in ordine al fatto che la condizione di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], fosse sussistente e percepita all'epoca in cui erano state effettuate le operazioni finanziarie che avevano generato i crediti esclusi. Si riafferma, infatti, che in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della valutazione in ordine al requisito - necessario per l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro - dell'insussistenza di alcun vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del soggetto pericoloso o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, il giudice è tenuto a valutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l'emersione della pericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, ma non anche quando, al momento, dell'erogazione la pericolosità fosse assente od "occulta", con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse (Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 280793 - 01). Invero la sussistenza e riconoscibilità della condizione di pericolosità è un presupposto logico ineludibile per la valutazione sia della buona fede della ricorrente, che della ipotetica strumentalità dei finanziamenti ai fini illeciti perseguiti da Blangino. Dall'ordito argomentativo del provvedimento impugnato emerge che la condizione di percepibile pericolosità sarebbe stata desumibile (a) dalle condanne per omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali consumate in Torino tra il 1992 ed il 1993, (b) dalla condanna per i delitti di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e corruzione, consumati in date comprese tra il 1988 ed il 1992, (c) dalle condanna per bancarotte fraudolente e semplici risalenti al 1994 ed al 1995, (d) dalla condanna per una bancarotta risalente al 2002. Ritiene il collegio che la notevole distanza temporale - di oltre dieci anni - tra tali condanne e l'operazione finanziaria che ha generato i crediti esclusi non sia da sola sufficiente a far ritenere che la condizione di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] fosse sussistente e percepibile quando sono insorti i crediti. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa composizione. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunal
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