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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 38973/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: FORNO Ettore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 9 febbraio 2023 del Tribunale per il riesame di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 7 giugno 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 2; mentre in riferimento al reato di cui al capo 3 ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in quanto il Tribunale per il riesame, con successiva ordinanza del 11 maggio 2023, ha revocato la misura cautelare in essere (limitatamente a tale fatto) rigettando nel resto l'appello proposto; il difensore ha quindi rinunziato, in parte qua, al ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto.[OSCURATO:PERSONA].

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Caltanissetta rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data 20 gennaio 2023 dal GIP del Tribunale di Enna, che procede per concorso in diversi episodi di usura aggravata; il giudice che procede aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione, ravvisando inalterata gravità del quadro indiziario (capi 1, 2 e 3 della ordinanza genetica in data 11 novembre 2022) e persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale e di turbamento probatorio, tutelabili solo con la misura di detentiva in essere, attese le modalità dei fatti iterati e professionali e le recenti evidenze che testimoniano vivo interesse del ricorrente nell'alterare la prova dichiarativa non ancora formatasi nella sede propria dibattimentale.

2. Con i motivi di ricorso si deduce:

2.1. violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità del quadro indiziario fondante solo sul narrato delle persone offese e di occasionali conversazioni intercettate, elementi questi smentiti dal successivo interrogatorio reso dal fratello del ricorrente e dagli elementi documentali allegati all'istanza, all'appello ed al ricorso, in grado di incrinare il quadro indiziario già inizialmente stimato grave nella sede di riesame del provvedimento genetico;

2.2. i medesimi vizi sono denunziati in ordine alla inalterata consistenza delle ritenute esigenze cautelari, stimate in grado elevato, per avere il Tribunale valorizzato elementi astratti ed il pericolo per la genuinità della prova in formazione desunto solo da quanto genericamente rappresentato dal Pubblico ministero e non altrove suffragato, richiamandosi infatti solo le generiche indicazioni offerte dagli offesi, circa le profferte ricevute al fine di "addomesticare" le iniziali dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.

3. Con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 7 giugno 2023, contenente le conclusioni scritte, la difesa del ricorrente ha rappresentato che, in riferimento al reato descritto al capo 3 (p.o.

Cunsolo), il Tribunale con ordinanza in data 11 maggio 2023 aveva revocato la misura in essere, il che imponeva la rinuncia parziale alla impugnazione, limitatamente ai reati di cui al capo 3, mentre permaneva interesse a coltivare il ricorso nel resto (capi 1 e 2, persone offese Giangreco e Arangio).[OSCURATO:PERSONA] .

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La richiesta rivolta al giudice per le indagini preliminari recava un petitum vasto ed alternativo, fondando sia sulla censurata valutazione di gravità degli indizi di colpevolezza che sulla insussistenza attuale di esigenze cautelari, tutelabili solo attraverso il presidio detentivo in corso di esecuzione.

1.2. La motivazione spesa dal Tribunale preposto all'appello cautelare appare logica e congruente rispetto alle emergenze evidenziate in atti.

Il ricorrente è stato infatti attinto sia da elementi indiziari di natura dichiarativa, che da conferme di natura intercettiva.

Né può ritenersi che il giudizio di affidabilità delle stesse persone offese, che identificano il ricorrente quale necessario anello di congiunzione con il fratello Antonino nei rapporti di finanziamento illeciti, possa essere messo in discussione dalla prospettazione di un'ipotesi alternativa, che non trova conforto negli elementi indiziari di natura intercettiva.

Del resto, anche la successiva ordinanza emessa in sede di nuova impugnazione incidentale (ord. del 11 maggio 2023) di merito, ha confermato (pur alla luce dei nova dedotti) la consistenza del grave quadro indiziario, almeno limitatamente ai reati contestati ai capi 1 e 2 della provvisoria imputazione.

La richiesta diversa valutazione degli elementi indiziari, già stimati come connotati da gravità atta a sostenere il titolo coercitivo, non è pertanto ammissibile nella sede di legittimità, risolvendosi nella prospettazione di motivi di merito.

1.3. Ciò posto, in tema di valutazione delle esigenze cautelari, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177).

1.4. Sul tema della sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale ed adeguatezza della restrizione domiciliare (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale ha reso congrua motivazione, valorizzando gli aspetti rilevanti dei fatti (commesso nel corso di un cospicuo intervallo cronologico con modalità professionali) che offendono più persone richiedenti accesso al credito.

1.5. A tanto si aggiunga anche il rilievo decisivo offerto dalla rappresentazione dei pericoli per la genuinità della prova in formazione, per le dichiarazioni rese da chi, recentemente è stato avvicinato da soggetti che hanno "consigliato" di ridimensionare fortemente le accuse mosse a carico del ricorrente.

Il che impone di mantenere, ad avviso del Tribunale, una misura capace di inibire i contatti con terzi che si p.restano a veicolare le aspettative illecite del ricorrente sul tema della prova in formazione.

1.6. Il Tribunale della cautela, con il provvedimento impugnato emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha indicato dunque, come significativi ai fini del decidere, elementi del fatto sintomatici dell'estrema pericolosità manifestata dal ricorrente nell'inquinare il procedimento di formazione della prova dichiarativa; è stata altresì valorizzata la inidoneità funzionale della meno gravosa misura del divieto di dimora regionale.

Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093).

In tal senso, non sussistono le dedotte carenze motivazionali.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo sanzionatorio, in ragione del grado di colpa ravvisato nella proposizione del ricorso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro duemila, tenuto conto del sopravvenuto venir meno dell'interesse parziale alla impugnazione in ragione della revoca sopravenuta della misura, limitata al reato di cui al capo

3. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: FORNO Ettore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 9 febbraio 2023 del Tribunale per il riesame di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 7 giugno 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 2; mentre in riferimento al reato di cui al capo 3 ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in quanto il Tribunale per il riesame, con successiva ordinanza del 11 maggio 2023, ha revocato la misura cautelare in essere (limitatamente a tale fatto) rigettando nel resto l'appello proposto; il difensore ha quindi rinunziato, in parte qua, al ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto.[OSCURATO:PERSONA]. 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Caltanissetta rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data 20 gennaio 2023 dal GIP del Tribunale di Enna, che procede per concorso in diversi episodi di usura aggravata; il giudice che procede aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione, ravvisando inalterata gravità del quadro indiziario (capi 1, 2 e 3 della ordinanza genetica in data 11 novembre 2022) e persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale e di turbamento probatorio, tutelabili solo con la misura di detentiva in essere, attese le modalità dei fatti iterati e professionali e le recenti evidenze che testimoniano vivo interesse del ricorrente nell'alterare la prova dichiarativa non ancora formatasi nella sede propria dibattimentale. 2. Con i motivi di ricorso si deduce: 2.1. violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità del quadro indiziario fondante solo sul narrato delle persone offese e di occasionali conversazioni intercettate, elementi questi smentiti dal successivo interrogatorio reso dal fratello del ricorrente e dagli elementi documentali allegati all'istanza, all'appello ed al ricorso, in grado di incrinare il quadro indiziario già inizialmente stimato grave nella sede di riesame del provvedimento genetico; 2.2. i medesimi vizi sono denunziati in ordine alla inalterata consistenza delle ritenute esigenze cautelari, stimate in grado elevato, per avere il Tribunale valorizzato elementi astratti ed il pericolo per la genuinità della prova in formazione desunto solo da quanto genericamente rappresentato dal Pubblico ministero e non altrove suffragato, richiamandosi infatti solo le generiche indicazioni offerte dagli offesi, circa le profferte ricevute al fine di "addomesticare" le iniziali dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria. 3. Con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 7 giugno 2023, contenente le conclusioni scritte, la difesa del ricorrente ha rappresentato che, in riferimento al reato descritto al capo 3 (p.o. Cunsolo), il Tribunale con ordinanza in data 11 maggio 2023 aveva revocato la misura in essere, il che imponeva la rinuncia parziale alla impugnazione, limitatamente ai reati di cui al capo 3, mentre permaneva interesse a coltivare il ricorso nel resto (capi 1 e 2, persone offese Giangreco e Arangio).[OSCURATO:PERSONA] . 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La richiesta rivolta al giudice per le indagini preliminari recava un petitum vasto ed alternativo, fondando sia sulla censurata valutazione di gravità degli indizi di colpevolezza che sulla insussistenza attuale di esigenze cautelari, tutelabili solo attraverso il presidio detentivo in corso di esecuzione. 1.2. La motivazione spesa dal Tribunale preposto all'appello cautelare appare logica e congruente rispetto alle emergenze evidenziate in atti. Il ricorrente è stato infatti attinto sia da elementi indiziari di natura dichiarativa, che da conferme di natura intercettiva. Né può ritenersi che il giudizio di affidabilità delle stesse persone offese, che identificano il ricorrente quale necessario anello di congiunzione con il fratello Antonino nei rapporti di finanziamento illeciti, possa essere messo in discussione dalla prospettazione di un'ipotesi alternativa, che non trova conforto negli elementi indiziari di natura intercettiva. Del resto, anche la successiva ordinanza emessa in sede di nuova impugnazione incidentale (ord. del 11 maggio 2023) di merito, ha confermato (pur alla luce dei nova dedotti) la consistenza del grave quadro indiziario, almeno limitatamente ai reati contestati ai capi 1 e 2 della provvisoria imputazione. La richiesta diversa valutazione degli elementi indiziari, già stimati come connotati da gravità atta a sostenere il titolo coercitivo, non è pertanto ammissibile nella sede di legittimità, risolvendosi nella prospettazione di motivi di merito. 1.3. Ciò posto, in tema di valutazione delle esigenze cautelari, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). 1.4. Sul tema della sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale ed adeguatezza della restrizione domiciliare (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale ha reso congrua motivazione, valorizzando gli aspetti rilevanti dei fatti (commesso nel corso di un cospicuo intervallo cronologico con modalità professionali) che offendono più persone richiedenti accesso al credito. 1.5. A tanto si aggiunga anche il rilievo decisivo offerto dalla rappresentazione dei pericoli per la genuinità della prova in formazione, per le dichiarazioni rese da chi, recentemente è stato avvicinato da soggetti che hanno "consigliato" di ridimensionare fortemente le accuse mosse a carico del ricorrente. Il che impone di mantenere, ad avviso del Tribunale, una misura capace di inibire i contatti con terzi che si p.restano a veicolare le aspettative illecite del ricorrente sul tema della prova in formazione. 1.6. Il Tribunale della cautela, con il provvedimento impugnato emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha indicato dunque, come significativi ai fini del decidere, elementi del fatto sintomatici dell'estrema pericolosità manifestata dal ricorrente nell'inquinare il procedimento di formazione della prova dichiarativa; è stata altresì valorizzata la inidoneità funzionale della meno gravosa misura del divieto di dimora regionale. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). In tal senso, non sussistono le dedotte carenze motivazionali. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo sanzionatorio, in ragione del grado di colpa ravvisato nella proposizione del ricorso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro duemila, tenuto conto del sopravvenuto venir meno dell'interesse parziale alla impugnazione in ragione della revoca sopravenuta della misura, limitata al reato di cui al capo 3. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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