CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 501/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ FILIPPO, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi in Roma, via Banco di [OSCURATO:PERSONA], 48, il tutto come da procura speciale; -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 3520 - 4 - 19, depositata il 27 maggio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Sisma sicilia 90 1. L ’Agenzia ricorrente premette come il contribuente abbia chiesto il rimborso del 90 % degli importi versati a titolo di IRPEF (€18.912,65) ed IVA (€ 21.198,49) per l’ ann o 1992, in ragione degli eventi sismici considerati dall’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289. A seguito del silenzio - rifiuto dell’amministrazione, il contribuente proponeva ricorso alla CTP, che accoglieva l’impugnazionelimitatamente all’IRPEF. 2. L’Agenzia proponeva appello avverso la decisione di primo grado, e la CTR lo rigettava, confermando la decisione di primo grado. 3. L’Agenzia propone quindi ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, e ilcontribuente si è costituito per resistere all’impugnativa. La parte controricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa in data 15 novembre2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., osservando che i giudici d’appello non avrebbero rilevato la mancanza, nell’originaria istanza di rimborso, del quantum richiesto e de lla connessa prova di aver versato quanto si richiede a titolo di rimborso, per cui neppure si sarebbe formato il silenzio-rigetto, che per giurisprudenza di legittimità può formarsi solo rispetto ad istanze che debbono contenere l’indicazione degli estremi del versamento e degli importi relativi all’ammontare delle ritenute e quanto richiesto in restituzione (Cass. 20/03/2000, n.3250). 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., dell’art. 9 della legg e n. 289/2002 e dell'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. La ricorrente rappresenta come nelle more del giudizio di primo grado fosse intervenuta la suddetta l. n. 190 del 2014, che prevedeva all’indicato art. 1, comma 665, il diritto dei contribuenti residenti nelle aree interessante dal sisma dei giorni 13 e 16 dicembre 1990, al rimborso delle somme versate eccedenti al 10 % delle imposte relative al triennio 1990/1992, salvo quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’indicata agevolazione veniva sospesa in attesa della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento UE, e sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei terminidi legge. Con decisione C/ 2015-5549 la Commissione UE, a conclusione della relativa indagine, ha stabilito che l’agevolazione fiscale contenuta nella predetta legge costituisce una misura rientrante negli aiuti di Stato, e pertanto adottata in violazione dell’art. 108 TFUE, come tale incompatibile con il mercato interno. Da tanto emergerebbe l’obbligo dello Stato italiano di non rimborsare la somma oggetto di causa, posto che l’attività professionale svolta dal contribuente (notaio), alla stregua della disciplina unionale, sarebbe equiparabile ad attività economica, in cui infatti indistintamente tale ordinamento accomuna quella imprenditoriale e da lavoro autonomo (cfr. Corte Giustizia 23 aprile 1991, in causa C-41/90),e dunque l’accoglimento del motivo. 3. Col terzo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito in l. 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art.3 60, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. La modifica della disposizione rileverebbe nel presente procedimento, poiché dalla sentenza della CTR discenderebbe il diritto all’integrale rimborso, e non per la metà, come avverrebbe invece in caso di incapienza di bilancio dei fondi destinati al pagamento dei danneggiati dal sisma, rilevante a mente della novella legislativa, limite che per la giurisprudenza di questa Corte opererebbe in sede di liquidazione (Cass. 13/12/2017, n. 29906). 4. Il controricorr ente chiede anzitutto la pronuncia di improcedibilità del ricorso in quanto nella relazione di notificazione via pec non sarebbe stata apposta l’attestazione di conformità, difetto di autosufficienza mancando la riproduzione di istanza di rimborso, dichiarazione dei redditi e nota 26/07/2015 del MEF; difetto di specificità dei motivi. Nel merito nello stesso si denuncia la novità del primo motivo di ricorso, il cui oggetto mai era stato proposto nei precedenti gradi di giudizio. invece il controricorrente chiede la conferma della decisione di secondo grado, osservando che il motivo ostativo al rimborso non sussisterebbe e che la questione inerente l’applicabilità della l. n. 123/2017 sarebbe anch’essa nuova, che peraltro appunto riguarda la fase liquidativa, chiedendo infine la condanna alle spese exart. 96, cod. proc. civ. Con la memoria si deduce poi che i rimborsi , anche nei confronti di soggetti svolgenti attività economica, non configurerebbero aiuti illegittimi se contenuti nella misura stabilita dal regolamento UE n. 1407/13, cd. de minimis, secondo cui il massimale compatibile per un’impresa va contenuto in € 200 mila nell’ambito di un triennio, affinché si possa ritenere che la misura non incida sugli scambi tra Stati membri o falsi il meccanismo della concorrenza. 5. Le eccezioni pregiudiziali sono infondate. Con riferimento alla mancata attestazione di conformità della notifica via pec, va osservato che «Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo Pec, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, 1° comma-bis e 10-ter, l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma2, d.lgs. n. 82 del 2005; viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo Pec del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio» (Cass., Sez. U., n. 22438 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 27480 del 2018, Cass., Sez. U., n. 8312 del 2019). Nella specie, a fronte della notifica via pec effettuata in data 17/12/2019, risulta l’attestazione sottoscritta dall’Avvocato dello Stato in data 23/12/2019, disponibile in atti ben prima della camera di consiglio odierna. I motivi poi appaiono sufficientemente specifici, con i dovuti riferimenti agli atti citati ed alle parti della sentenza oggetto di specifica impugnazione, né occorre la riproduzione integrale di tutti i documenti, che anzi la stessa determinerebbe a sua volta l’inammissibilità del ricorso, che non può presentarsi come un illeggibile riproduzione di atti intervallata qua e là da osservazioni della parte. 6. Nel merito, e anzitutto con riguardo al primo motivo, lo stesso risulta inammissibile. In effetti la parte ricorrente non specifica in quale atto e quando abbia eccepito l’incompletezza dell’istanza di rimborso, limitandosi a riportare di aver chiesto in primo grado la sospensione del giudizio a seguito della procedura di verifica avviata dalla Comunità Europea in ordine alla compatibilità della l. n. 289/2002 con la disciplina unionale sulla libera concorrenza. 7. In ordine al secondo motivo deve osservarsi quanto segue. La fattispecie in esame si caratterizza in ragione del fatto che la sentenza d’appello che ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 è stata resa in un momento (27 maggio 2019) in cui vi era già la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato, così come la stessa legge n. 289 del 2014 e la successiva modifica, oggetto del terzo motivo. E’ principio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 22/11/2021, n. 35984, Cass. 03/11/2010, n. 22318). Se l’ingiunzione di sospensione, risalente al 17 ottobre 2012, imponeva l’obbligo di astenersi dall’erogazione o dal riconoscimento di aiuti di Stato, anche in sede giudiziale, la successiva decisione del 14 agosto 2015, C/2015, disponeva l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti. Deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancora divenute definitive. Pertanto, nella fattispecie in esame, deve affermarsi che i giudici nazionali erano tenuti ad osservare i limiti imposti dalla suddetta sentenza della corte unionale. La decisione della Commissione stabiliva, altresì, che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio, individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile, oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o di un regolamento di esenzione. Orbene a fronte di ciò, e dunque sia dell’intervenuta decisione della Commissione, sia della citata l. n. 190/2014, il giudice d’appello doveva rilevare la questione d’ufficio e comunque introdotta dall’Agenzia in sede d’appello con la stessa istanza di sospensione motivata dalla pendenza di quel procedimento. Alla luce poi della decisione della Commissione 14 agosto 2015, il giudice tributario avrebbe dovuto decidere applicando i criteri dalla stessa ricavabili e cioè: a) regola generale dell’esclusione del rimborso per titolari di attività economica, in quanto lo stesso costituirebbe aiuto di Stato; b) eccezione in caso di contribuenti c.d. “minimi”; c) in ogni caso, stabilire se il richiedente aveva subito danni (paragrafo 150 della decisione), vi fosse un nesso chiaro e diretto tra danni e aiuto concesso (paragrafo 136) e il beneficiario avesse sede nella località colpita e non avesse ottenuto una “sovra-compensazione”, tramite altri titoli indennitari o risarcitori scorporando dal pregiudizio accertato l 'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto)(in tal senso Cass. 05/07/2019, n. 18146). 7.1. Diventa, pertanto, dirimente accertare se il contribuente abbia i requisiti soggettivi e oggettivi per ritenere il beneficio concesso in linea con il relativoregolamento. I requisiti soggettivi non sono contestati, trattandosi pacificamente di professionista , ma la parte controricorrente di rientrare nelle condizioni corrispondenti alla «regola de minimis», delle quali l’Agenzia non fa cenno nel proprio ricorso. L’Agenzia ritiene che la pronuncia impugnata, laddove riconosce il diritto al rimborso, non può avere valore di implicito riconoscimento dei requisiti de minimis, ed in effetti occorre che gli stessi, il cui concreto accertamento costituisce un obbligo in capo al giudice del merito (cfr. Cass. 16/05/2017, n. 22377/17), siano verificati anche alla luce delle produzioni documentali che prima (della decisione della Commissione UE) non erano indispensabili, sempre ovviamente che la decisione stessa sia intervenuta in corso di giudizio (Cass. 08/03/2017, n.14465). Dunque, una volta accertato che il contribuente svolge un'attività economica professionale, il giudice dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento deminimis applicabile (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE relativo agli aiuti de minimis). A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsi all'importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l'ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell'anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; ii) tenere presente che la regola de minimís, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza; iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (cfr. anche Cass. 21/11/2019 n. 30373). 7.2. Nella specie è pacifico che la soglia de minimis in concreto applicabile all’aiuto in parola è costituita dall’importo di € 200 mila (cfr. del resto art. 3, comma 2 e secondo considerando del regolamento in parola), laddove è altrettanto pacifico che l’importo dell’aiuto-rimborso in contestazione è in sé inferiore, cioè pari ad € 17.021,39 (cfr. ricorso in primo grado). In applicazione di quanto appena detto, occorrerà allora verificare che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento, unito ad eventuali altri percepiti nel triennio a decorrere dal momento del primo, sia pari od inferiore l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis, e comunque svolgendo gli accertamenti sopra indicati. 8. Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente. 9. Quanto precede impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata, che non ha preso in considerazione i dati sopra rilevanti, con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado, in diversa composizione, che si conformerà ai superiori principi e provvederà altresì a determinare le spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie il ricorsoe, dichiarata l’inammissibilità del primo motivo e l’assorbimento del terzo, cassa la decis