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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 05971/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen. è manifestamente infondato; invero il ricorrente ha provveduto al risarcimento solo in data 19 gennaio 2024, successiva alla data di apertura del giudizio; considerato il principio di diritto in forza del quale l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, Rv. 282321 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il C nsigliere Este re Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen. è manifestamente infondato; invero il ricorrente ha provveduto al risarcimento solo in data 19 gennaio 2024, successiva alla data di apertura del giudizio; considerato il principio di diritto in forza del quale l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, Rv. 282321 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il C nsigliere Este re Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05971/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris