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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33115/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Baririgettava la richiesta di differimento pena per ragioni di salute anche nella formadella detenzione domiciliare presentata, ai sensi degli artt. 47-ter legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.) e 147, comma primo, n. 2, cod. pen., nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

In particolare, il Tribunale, sulla base delle relazionisanitarie, pur riconoscendo la sussistenza di una patologia psichiatrica, haescluso la concessione del beneficio.

Da un lato, ha rilevato come il detenuto siaadeguatamente seguito dal personale sanitario del carcere, evidenziando tuttaviaha sottolineato l’elevatissima e indiscussa pericolosità sociale del detenuto,desunta dalle numerosissime infrazioni disciplinari, dalle condotte integrantireato durante la detenzione tra le quali più evasioni, dal possesso in carcere disostanze stupefacenti e di un telefono cellulare, elementi tutti indicativi di unaspiccata e persistente volizione criminale, ritenuta non riconducibile allepatologie da cui è affetto.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio deldifensore di fiducia, affidandosi ad un unico coacervato motivo.2.1.

Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen. nonchéil vizio della motivazione ritenuta contraddittoria ed illogica.In particolare, il ricorso dopo aver evidenziato le patologie soffertestigmatizza la ritenuta incompatibilità dell’ambiente penitenziario e critica ladecisione qui impugnata, chiedendone l’annullamento, nella parte in cui è statonegato l’espletamento di una perizia diretta a verificare la compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto, già ritenute da una consulenza tecnica di parteincompatibili con la detenzione.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena previstodall’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. può essere disposto quando ilcondannato sia affetto da una grave infermità fisica.Ai fini dell’accoglimento dell’istanza non è richiesta un’assolutaincompatibilità tra la patologia e lo stato di detenzione.

È, tuttavia,necessario che l’infermità sia tanto grave da comportare un serio pericolo perla vita del condannato, da esigere trattamenti non efficacemente praticabili inambito penitenziario oppure da determinare, per effetto della protrazionedella detenzione, sofferenze aggiuntive ed eccessive, tali da renderel’esecuzione della pena contraria al senso di umanità.Si è, in proposito, affermato che, ai fini dell’accoglimento diun’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per gravimotivi di salute, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., non ènecessaria un’incompatibilità assoluta tra la patologia del condannato e lostato di detenzione, ma occorre che l’infermità sia tale da comportare unserio pericolo per la vita, da impedire la prestazione di adeguate curemediche in ambito carcerario oppure da causare sofferenze aggiuntive edeccessive, in contrasto con il diritto alla salute e con il senso di umanità cuideve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del17/5/2019, Rv. 276413).Più di recente, questa Corte ha precisato che il rinvio facoltativodell’esecuzione della pena presuppone che la malattia sia grave, vale a diretale da porre in pericolo la vita del condannato, da provocargli rilevanticonseguenze dannose o, comunque, da esigere un trattamento che nonpossa essere facilmente attuato nello stato di detenzione, dovendosi operareun bilanciamento tra l’interesse del condannato a ricevere cure adeguate e leesigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025, Rv.287692).2.1.

La relativa valutazione deve essere condotta tenendo conto,oltre che della natura e della gravità della patologia, della sua evoluzione,delle cure concretamente necessarie, della possibilità di somministrarleall’interno dell’istituto o mediante ricovero in strutture sanitarie esterne edell’eventuale incidenza negativa dell’ambiente carcerario sulle complessivecondizioni del detenuto.Il giudizio non può, pertanto, arrestarsi alla verifica dell’astrattadisponibilità di presidi terapeutici, ma deve investire la concreta adeguatezzadell’assistenza sanitaria che può essere assicurata nello specifico istituto e lasua effettiva corrispondenza alle necessità del condannato.In termini conformi, si è ritenuto che il giudice investito dellarichiesta di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliareper motivi di salute debba effettuare un bilanciamento tra le istanze socialicorrelate alla pericolosità del detenuto e le complessive condizioni di salute diquest’ultimo, avendo riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari eterapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza delle possibilità di cura eassistenza, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento delregime carcerario sull’aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del9/4/2018, Rv. 273699).È stato altresì affermato che il Tribunale di sorveglianza, ove rigettil’istanza ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie inambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura nellaquale la pena può essere espiata e verificare la concreta praticabilità dellecure e dei ricoveri che l’autorità sanitaria indichi come necessari (Sez. 1, n.28631 del 23/4/2024, Rv. 286742).2.2.

Anche quando l’infermità risulti astrattamente compatibile con lepossibilità di assistenza e cura offerte dal sistema penitenziario, il giudicedeve verificare che la protrazione della detenzione non si traduca, inconcreto, in una lesione del diritto fondamentale alla salute o in untrattamento contrario al senso di umanità.È principio consolidato che, in tema di differimento facoltativodell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice debba tenereconto, indipendentemente dalla compatibilità dell’infermità con le possibilitàdi assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell’esigenza di nonledere il diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso diumanità, tutelati dagli artt. 32 e 27 Cost. (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015,dep. 2016, Rv. 265722).

I medesimi criteri trovano applicazione con riguardoalla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.,che costituisce una modalità alternativa di esecuzione della pena nelle ipotesiin cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo ai sensidegli artt. 146 e 147 cod. pen.2.3.

Il differimento facoltativo dell’esecuzione e la detenzionedomiciliare sostitutiva postulano, inoltre, un bilanciamento tra l’interesse delcondannato a ricevere cure adeguate e le esigenze di sicurezza dellacollettività.

La pericolosità del condannato non può giustificare ilmantenimento in carcere quando l’esecuzione intramuraria, avuto riguardoalla gravità della patologia e alle concrete condizioni di detenzione, si traducain un trattamento contrario al senso di umanità.

Essa può, invece, assumererilievo determinante quando le condizioni di salute non raggiungano talesoglia e risultino adeguatamente gestibili all’interno del circuito penitenziario.Il giudice è quindi tenuto a valutare congiuntamente il quadro clinico, laconcreta possibilità di cura e assistenza, l’incidenza del regime detentivo sullecondizioni del condannato e il grado della sua pericolosità, dando conto delleragioni per le quali ritenga prevalenti le esigenze di tutela della salute oppurequelle di difesa sociale.2.4.

Quanto alle modalità dell’accertamento, il giudice di sorveglianzanon è tenuto in ogni caso a disporre una perizia.

Questa Corte ha affermatoche il giudice il quale, in presenza di dati o di documentazione clinicaregime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimentodell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute,deve basare la propria decisione su dati tecnici concreti, disponendo gliaccertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito (Sez. 1,n. 39798 del 16/5/2019, Rv. 276948).

L’inciso “all’occorrenza” chiarisce chela perizia non costituisce un adempimento necessario in ogni procedimentoriguardante le condizioni di salute del condannato.Essa deve essere disposta quando gli elementi tecnici già acquisitinon consentano una decisione consapevole, quando emergano contrasti nonsuperabili tra valutazioni sanitarie parimenti attendibili oppure quandoresiduino dubbi rilevanti circa la diagnosi, la gravità della patologia, la suaevoluzione, l’incidenza della detenzione o la concreta praticabilità delle curenecessarie.Non sussiste, invece, un obbligo di perizia quando il giudice disponga didocumentazione clinica aggiornata e sufficientemente completa, idonea aconsentire la verifica delle condizioni del detenuto e della loro compatibilitàcon il regime penitenziario.

La mera produzione di una consulenza tecnica diparte non impone, dunque, la nomina di un perito, sempre che il giudice neesamini il contenuto e spieghi, sulla base di elementi sanitari concreti, leragioni per le quali non ne condivide le conclusioni.3.

L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati ed è sorretta da una motivazione immune dai vizi denunciati.Il Tribunale non ha negato l’esistenza della patologia psichiatricadedotta dalla difesa.

Al contrario, ha espressamente riconosciuto il quadromorboso, ma ha escluso che esso presenti caratteristiche tali da renderel’esecuzione della pena incompatibile con il diritto alla salute e con il senso diumanità.La conclusione è stata tratta dalle relazioni sanitarie acquisite, dellacui valutazione il provvedimento ha dato conto, rilevando che il condannato èseguito dal personale medico dell’istituto e che le cure necessarie risultanoconcretamente praticabili in ambito penitenziario.Il Tribunale ha anche preso in esame le difficoltà incontrate nellosvolgimento degli accertamenti, correlandole agli atteggiamenti oppositividell’interessato e al rifiuto di sottoporsi ad alcuni esami.L’ordinanza non ha, quindi, ricavato la compatibilità delle condizionidi salute da una valutazione meramente astratta delle prestazioni disponibilinel sistema penitenziario, ma ha esaminato le modalità dell’assistenzaeffettivamente assicurata al detenuto.3.1.

Non è fondata la censura concernente il mancato espletamentodella perizia.

Il ricorso non individua specifiche e decisive lacune dellerelazioni sanitarie considerate dal Tribunale, né indica quali accertamentiindispensabili sarebbero stati omessi o quali aspetti determinanti del quadroclinico sarebbero rimasti privi di verifica.

La difesa si limita a contrapporrealle conclusioni recepite nell’ordinanza quelle formulate dal proprioconsulente, invocando una diversa valutazione del medesimo materialetecnico.Il Tribunale, per contro, ha preso in considerazione le deduzionidifensive e le osservazioni del consulente di parte, pervenendo a unaconclusione diversa sulla base delle relazioni provenienti dai sanitari cheseguono il condannato e delle informazioni concernenti l’assistenzaconcretamente prestatagli.In assenza di un contrasto tecnico non risolvibile alla luce delladocumentazione acquisita, la decisione di non disporre la perizia non si ponein contrasto con il principio espresso da Sez. 1, n. 39798 del 2019.La perizia non rappresenta, infatti, uno strumento destinato averificare ogni allegazione difensiva o a rinnovare accertamenti già compiuti,ma un mezzo di prova la cui necessità deve essere apprezzata dal giudice inrelazione alla completezza e all’affidabilità del quadro tecnico disponibile.Nel caso in esame, il ricorrente non dimostra che le acquisizionisanitarie utilizzate dal Tribunale fossero obsolete, incomplete o inidonee asostenere la decisione, né indica un dato clinico decisivo, specificamenteallegato e non considerato.4.

Il Tribunale ha, infine, operato il necessario bilanciamento con leesigenze di sicurezza.

A tal fine ha valorizzato non soltanto la natura dei reatioggetto dell’esecuzione, ma anche i comportamenti tenuti durante ladetenzione, reputati espressivi di una persistente capacità trasgressiva.

Harichiamato le numerose infrazioni disciplinari, le condotte integranti reato, gliepisodi di evasione, il possesso di sostanze stupefacenti e il rinvenimento diun telefono cellulare, spiegando perché tali comportamenti siano indicativi diuna pericolosità attuale e non risultino interamente riconducibili alla patologiapsichiatrica.La motivazione non si limita, dunque, a un generico richiamo allapericolosità sociale, ma ne individua gli elementi dimostrativi in condotteconcrete e plurime, poste in essere anche durante l’esecuzione della pena.L’apprezzamento secondo cui tali condotte denotano una persistente volontàtrasgressiva, non neutralizzata dalle condizioni di salute, appartiene algiudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, poiché sorretto dauna motivazione non apparente, priva di contraddizioni manifeste e coerentecon gli elementi richiamati.4.1.

Le deduzioni del ricorrente, pur formalmente prospettate comeviolazione di legge e vizio di motivazione, si risolvono, pertanto, nellarichiesta di una nuova lettura del quadro sanitario e di una diversaponderazione della pericolosità.Esse non evidenziano omissioni decisive, travisamenti rilevabili dal testodel provvedimento o passaggi argomentativi manifestamente illogici, masollecitano questa Corte a sostituire il proprio apprezzamento a quellomotivatamente espresso dal Tribunale di sorveglianza, operazione nonconsentita nel giudizio di legittimità.5.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Baririgettava la richiesta di differimento pena per ragioni di salute anche nella formadella detenzione domiciliare presentata, ai sensi degli artt. 47-ter legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.) e 147, comma primo, n. 2, cod. pen., nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXX. In particolare, il Tribunale, sulla base delle relazionisanitarie, pur riconoscendo la sussistenza di una patologia psichiatrica, haescluso la concessione del beneficio. Da un lato, ha rilevato come il detenuto siaadeguatamente seguito dal personale sanitario del carcere, evidenziando tuttaviaha sottolineato l’elevatissima e indiscussa pericolosità sociale del detenuto,desunta dalle numerosissime infrazioni disciplinari, dalle condotte integrantireato durante la detenzione tra le quali più evasioni, dal possesso in carcere disostanze stupefacenti e di un telefono cellulare, elementi tutti indicativi di unaspiccata e persistente volizione criminale, ritenuta non riconducibile allepatologie da cui è affetto.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio deldifensore di fiducia, affidandosi ad un unico coacervato motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen. nonchéil vizio della motivazione ritenuta contraddittoria ed illogica.In particolare, il ricorso dopo aver evidenziato le patologie soffertestigmatizza la ritenuta incompatibilità dell’ambiente penitenziario e critica ladecisione qui impugnata, chiedendone l’annullamento, nella parte in cui è statonegato l’espletamento di una perizia diretta a verificare la compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto, già ritenute da una consulenza tecnica di parteincompatibili con la detenzione.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena previstodall’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. può essere disposto quando ilcondannato sia affetto da una grave infermità fisica.Ai fini dell’accoglimento dell’istanza non è richiesta un’assolutaincompatibilità tra la patologia e lo stato di detenzione. È, tuttavia,necessario che l’infermità sia tanto grave da comportare un serio pericolo perla vita del condannato, da esigere trattamenti non efficacemente praticabili inambito penitenziario oppure da determinare, per effetto della protrazionedella detenzione, sofferenze aggiuntive ed eccessive, tali da renderel’esecuzione della pena contraria al senso di umanità.Si è, in proposito, affermato che, ai fini dell’accoglimento diun’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per gravimotivi di salute, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., non ènecessaria un’incompatibilità assoluta tra la patologia del condannato e lostato di detenzione, ma occorre che l’infermità sia tale da comportare unserio pericolo per la vita, da impedire la prestazione di adeguate curemediche in ambito carcerario oppure da causare sofferenze aggiuntive edeccessive, in contrasto con il diritto alla salute e con il senso di umanità cuideve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del17/5/2019, Rv. 276413).Più di recente, questa Corte ha precisato che il rinvio facoltativodell’esecuzione della pena presuppone che la malattia sia grave, vale a diretale da porre in pericolo la vita del condannato, da provocargli rilevanticonseguenze dannose o, comunque, da esigere un trattamento che nonpossa essere facilmente attuato nello stato di detenzione, dovendosi operareun bilanciamento tra l’interesse del condannato a ricevere cure adeguate e leesigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025, Rv.287692).2.1. La relativa valutazione deve essere condotta tenendo conto,oltre che della natura e della gravità della patologia, della sua evoluzione,delle cure concretamente necessarie, della possibilità di somministrarleall’interno dell’istituto o mediante ricovero in strutture sanitarie esterne edell’eventuale incidenza negativa dell’ambiente carcerario sulle complessivecondizioni del detenuto.Il giudizio non può, pertanto, arrestarsi alla verifica dell’astrattadisponibilità di presidi terapeutici, ma deve investire la concreta adeguatezzadell’assistenza sanitaria che può essere assicurata nello specifico istituto e lasua effettiva corrispondenza alle necessità del condannato.In termini conformi, si è ritenuto che il giudice investito dellarichiesta di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliareper motivi di salute debba effettuare un bilanciamento tra le istanze socialicorrelate alla pericolosità del detenuto e le complessive condizioni di salute diquest’ultimo, avendo riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari eterapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza delle possibilità di cura eassistenza, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento delregime carcerario sull’aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del9/4/2018, Rv. 273699).È stato altresì affermato che il Tribunale di sorveglianza, ove rigettil’istanza ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie inambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura nellaquale la pena può essere espiata e verificare la concreta praticabilità dellecure e dei ricoveri che l’autorità sanitaria indichi come necessari (Sez. 1, n.28631 del 23/4/2024, Rv. 286742).2.2. Anche quando l’infermità risulti astrattamente compatibile con lepossibilità di assistenza e cura offerte dal sistema penitenziario, il giudicedeve verificare che la protrazione della detenzione non si traduca, inconcreto, in una lesione del diritto fondamentale alla salute o in untrattamento contrario al senso di umanità.È principio consolidato che, in tema di differimento facoltativodell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice debba tenereconto, indipendentemente dalla compatibilità dell’infermità con le possibilitàdi assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell’esigenza di nonledere il diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso diumanità, tutelati dagli artt. 32 e 27 Cost. (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015,dep. 2016, Rv. 265722). I medesimi criteri trovano applicazione con riguardoalla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.,che costituisce una modalità alternativa di esecuzione della pena nelle ipotesiin cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo ai sensidegli artt. 146 e 147 cod. pen.2.3. Il differimento facoltativo dell’esecuzione e la detenzionedomiciliare sostitutiva postulano, inoltre, un bilanciamento tra l’interesse delcondannato a ricevere cure adeguate e le esigenze di sicurezza dellacollettività. La pericolosità del condannato non può giustificare ilmantenimento in carcere quando l’esecuzione intramuraria, avuto riguardoalla gravità della patologia e alle concrete condizioni di detenzione, si traducain un trattamento contrario al senso di umanità. Essa può, invece, assumererilievo determinante quando le condizioni di salute non raggiungano talesoglia e risultino adeguatamente gestibili all’interno del circuito penitenziario.Il giudice è quindi tenuto a valutare congiuntamente il quadro clinico, laconcreta possibilità di cura e assistenza, l’incidenza del regime detentivo sullecondizioni del condannato e il grado della sua pericolosità, dando conto delleragioni per le quali ritenga prevalenti le esigenze di tutela della salute oppurequelle di difesa sociale.2.4. Quanto alle modalità dell’accertamento, il giudice di sorveglianzanon è tenuto in ogni caso a disporre una perizia. Questa Corte ha affermatoche il giudice il quale, in presenza di dati o di documentazione clinicaregime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimentodell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute,deve basare la propria decisione su dati tecnici concreti, disponendo gliaccertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito (Sez. 1,n. 39798 del 16/5/2019, Rv. 276948). L’inciso “all’occorrenza” chiarisce chela perizia non costituisce un adempimento necessario in ogni procedimentoriguardante le condizioni di salute del condannato.Essa deve essere disposta quando gli elementi tecnici già acquisitinon consentano una decisione consapevole, quando emergano contrasti nonsuperabili tra valutazioni sanitarie parimenti attendibili oppure quandoresiduino dubbi rilevanti circa la diagnosi, la gravità della patologia, la suaevoluzione, l’incidenza della detenzione o la concreta praticabilità delle curenecessarie.Non sussiste, invece, un obbligo di perizia quando il giudice disponga didocumentazione clinica aggiornata e sufficientemente completa, idonea aconsentire la verifica delle condizioni del detenuto e della loro compatibilitàcon il regime penitenziario. La mera produzione di una consulenza tecnica diparte non impone, dunque, la nomina di un perito, sempre che il giudice neesamini il contenuto e spieghi, sulla base di elementi sanitari concreti, leragioni per le quali non ne condivide le conclusioni.3. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati ed è sorretta da una motivazione immune dai vizi denunciati.Il Tribunale non ha negato l’esistenza della patologia psichiatricadedotta dalla difesa. Al contrario, ha espressamente riconosciuto il quadromorboso, ma ha escluso che esso presenti caratteristiche tali da renderel’esecuzione della pena incompatibile con il diritto alla salute e con il senso diumanità.La conclusione è stata tratta dalle relazioni sanitarie acquisite, dellacui valutazione il provvedimento ha dato conto, rilevando che il condannato èseguito dal personale medico dell’istituto e che le cure necessarie risultanoconcretamente praticabili in ambito penitenziario.Il Tribunale ha anche preso in esame le difficoltà incontrate nellosvolgimento degli accertamenti, correlandole agli atteggiamenti oppositividell’interessato e al rifiuto di sottoporsi ad alcuni esami.L’ordinanza non ha, quindi, ricavato la compatibilità delle condizionidi salute da una valutazione meramente astratta delle prestazioni disponibilinel sistema penitenziario, ma ha esaminato le modalità dell’assistenzaeffettivamente assicurata al detenuto.3.1. Non è fondata la censura concernente il mancato espletamentodella perizia. Il ricorso non individua specifiche e decisive lacune dellerelazioni sanitarie considerate dal Tribunale, né indica quali accertamentiindispensabili sarebbero stati omessi o quali aspetti determinanti del quadroclinico sarebbero rimasti privi di verifica. La difesa si limita a contrapporrealle conclusioni recepite nell’ordinanza quelle formulate dal proprioconsulente, invocando una diversa valutazione del medesimo materialetecnico.Il Tribunale, per contro, ha preso in considerazione le deduzionidifensive e le osservazioni del consulente di parte, pervenendo a unaconclusione diversa sulla base delle relazioni provenienti dai sanitari cheseguono il condannato e delle informazioni concernenti l’assistenzaconcretamente prestatagli.In assenza di un contrasto tecnico non risolvibile alla luce delladocumentazione acquisita, la decisione di non disporre la perizia non si ponein contrasto con il principio espresso da Sez. 1, n. 39798 del 2019.La perizia non rappresenta, infatti, uno strumento destinato averificare ogni allegazione difensiva o a rinnovare accertamenti già compiuti,ma un mezzo di prova la cui necessità deve essere apprezzata dal giudice inrelazione alla completezza e all’affidabilità del quadro tecnico disponibile.Nel caso in esame, il ricorrente non dimostra che le acquisizionisanitarie utilizzate dal Tribunale fossero obsolete, incomplete o inidonee asostenere la decisione, né indica un dato clinico decisivo, specificamenteallegato e non considerato.4. Il Tribunale ha, infine, operato il necessario bilanciamento con leesigenze di sicurezza. A tal fine ha valorizzato non soltanto la natura dei reatioggetto dell’esecuzione, ma anche i comportamenti tenuti durante ladetenzione, reputati espressivi di una persistente capacità trasgressiva. Harichiamato le numerose infrazioni disciplinari, le condotte integranti reato, gliepisodi di evasione, il possesso di sostanze stupefacenti e il rinvenimento diun telefono cellulare, spiegando perché tali comportamenti siano indicativi diuna pericolosità attuale e non risultino interamente riconducibili alla patologiapsichiatrica.La motivazione non si limita, dunque, a un generico richiamo allapericolosità sociale, ma ne individua gli elementi dimostrativi in condotteconcrete e plurime, poste in essere anche durante l’esecuzione della pena.L’apprezzamento secondo cui tali condotte denotano una persistente volontàtrasgressiva, non neutralizzata dalle condizioni di salute, appartiene algiudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, poiché sorretto dauna motivazione non apparente, priva di contraddizioni manifeste e coerentecon gli elementi richiamati.4.1. Le deduzioni del ricorrente, pur formalmente prospettate comeviolazione di legge e vizio di motivazione, si risolvono, pertanto, nellarichiesta di una nuova lettura del quadro sanitario e di una diversaponderazione della pericolosità.Esse non evidenziano omissioni decisive, travisamenti rilevabili dal testodel provvedimento o passaggi argomentativi manifestamente illogici, masollecitano questa Corte a sostituire il proprio apprezzamento a quellomotivatamente espresso dal Tribunale di sorveglianza, operazione nonconsentita nel giudizio di legittimità.5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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