CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 33306/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11801/2020 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67D23 A944 N). - CONTRORICORRENTE - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11801/2020 Numero sezionale 6845/2025 Numero di raccolta generale 33306/2025 Data pubblicazione 19/12/2025 per la cassazione della sentenza n. 7683/14/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 20 dicembre 2019, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale proposta dalla contribuente tramite la procedura cd. docfa nella misura di 45.218,00 € in relazione ad una porzione del [OSCURATO:PERSONA] denominato “[OSCURATO:PERSONA]” (categoria D/8), rettificandola nella somma di 99.957,18 €. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, decidendo sugli appelli riuniti proposti dalla società contro la stessa sentenza n. 351/9/2013 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, accoglieva il gravame sulla scorta della seguente motivazione: «[…] valutato il merito della controversia questo collegio ritiene che l’odierno appello sia meritevole di accoglimento; l’A.E. infatti non ha fornito argomentazioni utili a dimostrare la legittimità della pretesa in ordine alla determinazione della rendita catastale, secondo criteri coerenti con l’effettiva capacità di produrre reddito di ciascuna area interessata. Sono pertanto condivisibili le conclusioni del CTU disposta nel richiamato giudizio di appello R.G.A. n. 4633/2013 di questa CTR». 3. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 16 aprile 2020, formulando un unico motivo d’impugnazione.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11801/2020 Numero sezionale 6845/2025 Numero di raccolta generale 33306/2025 Data pubblicazione 19/12/2025 4. L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – resisteva con controdeduzioni notificate in data 19 giugno 2020, successivamente depositando memoria il 3 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per carenza di motivazione, ponendo in rilievo: a. l’assenza del ragionamento posto a base della decisione, «[…] contenendo il pronunciamento affermazioni apparenti che impediscono di comprendere la ratio decidendi, comportanti di fatto l’inosservanza dell'articolo 111 della Costituzione […], sostituendo le dovute spiegazioni con una esigua espressione stereotipata, facendo addirittura affidamento - a sua volta – al difettante, immotivato criterio di stima seguito dal C.T.U. per un altro ricorso in appello […]» (così nel ricorso a pagina n. 6), nulla osservando sulle ragioni per le quali i rilievi posti dall'ufficio non potevano essere accolti e, dunque, senza operare alcuna valutazione circa le critiche mosse alla consulenza di ufficio, omettendo di esaminare le controdeduzioni dell’Ufficio svolte nel giudizio riunito n. 413/2014 r.g.a.; b. il marchiano errore in cui era caduto il consulente nella determinazione del valore per averlo desunto dalla tabella B2 del “Prontuario sulle determinazioni delle rendite catastali per gli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E)”, «[…] non rilevando […] finanche l’evidente disomogeneità matematica delle unità di misura utilizzate, segnate in “€/metro quadro” per il valore unitario e nel “metro cubo” per il dato metrico riferito alla consistenza F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11801/2020 Numero sezionale 6845/2025 Numero di raccolta generale 33306/2025 Data pubblicazione 19/12/2025 della porzione di fabbricato oggetto di accertamento […]» (v. pagina n. 8 del ricorso), non potendosi in tali termini ottenere dal prodotto tra i due moltiplicatori (€/mq – mc) un risultato numerico individuante la valutazione espressa in euro; c. la diversa valutazione effettuata dall'ufficio in 253 €/mc, che era stata desunta correttamente dalla tabella C1 del citato prontuario, assumendo il valore minimo di 362 €/mc, attribuito ai piani terra aventi esclusiva destinazione commerciale per l'intera cubatura, ridotto del 30% (253 €/mc) al fine di tener conto che non trattavasi di edificio residenziale, ma di una porzione di centro commerciale avente particolari e differenti caratteristiche tipologiche, da ritenersi ancor più singolari nella valutazione del costo di ricostruzione a nuovo proprio per il tipo di struttura sospesa (ponte) costituita da elementi prefabbricati, inconcepibilmente considerata dalla consulenza tecnica di ufficio come valore da sottrarre; d. il vizio di motivazione della sentenza impugnata per essersi limitata a condividere le conclusioni rassegnate dal consulente di ufficio in altro ricorso, senza sostenerle a fronte delle circostanziate critiche sviluppate dall’Agenzia, ma «[…] confermando le evidenti oggettive storture delle conclusioni e risposte date dal C.T.U. al quesito posto dalla [OSCURATO:PERSONA] adita» (v. pagina n. 9 del ricorso). 2. Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni, subito avvertendo che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata dalla società va disattesa, per lo meno nei termini sviluppati in controricorso con riferimento all’omessa indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda e la loro collocazione topografica, sol considerando che le ragioni del ricorso affondano nei F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11801/2020 Numero sezionale 6845/2025 Numero di raccolta generale 33306/2025 Data pubblicazione 19/12/2025 contenuti della sentenza impugnata e che gli atti sono stati allegati ed elencati nel ricorso. 3. Va premesso che la pronuncia in esame si caratterizza per la predisposizione di una motivazione per relationem, avendo richiamato le risultanze della relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel diverso giudizio deciso con la sentenza n. 599/12/2019 della medesima Commissione regionale. Il provvedimento in esame ha dato conto che la contribuente aveva richiamato la sentenza n. 599/12/2019 della stessa Commissione regionale, la quale, decidendo su analogo ricorso proposto dalla dante causa ([OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) della ricorrente, aveva accolto l’impugnazione sulla base degli esiti di una consulenza tecnica di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] di appello, quindi esaminando i contenuti di detta consulenza tecnica di ufficio li ha ritenuti condivisibili, considerando pertanto non corretta la determinazione della rendita stabilita nell’atto impugnato e (implicitamente, quanto chiaramente) congrua quella accertata dal predetto ausiliario e posta a base della citata pronuncia del giudice tributario. Occorre, altresì, sottolineare in punto di fatto come sia pacifico, per averlo rimarcato la contribuente senza contestazioni di sorta sul punto da parte dell’Agenzia, che la consulenza tecnica resa nel diverso giudizio e posta a base anche della decisione qui in esame, era qualificata anche da una relazione aggiuntiva con cui il consulente aveva reso «chiarimenti» (v. pagina n. 5 del controricorso) a fronte dei rilievi critici mossi alla consulenza. La decisione impugnata ha così fatto proprie le conclusioni del consulente di ufficio come “chiarite” nella suddetta nota aggiuntiva.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11801/2020 Numero sezionale 6845/2025 Numero di raccolta generale 33306/2025 Data pubblicazione 19/12/2025 4. Ciò posto, sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Si discorre, per tale via, di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, che è denunciabile in Cassazione quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235). 4.1. Va aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11801/2020 Numero sezionale 6845/2025 Numero di raccolta generale 33306/2025 Data pubblicazione 19/12/2025 discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103). 5. Per quanto più direttamente concerne la fattispecie in esame, va premesso che, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, legittimamente il Giudice regionale ha posto a base della decisione il contenuto della consulenza tecnica di ufficio svolta in un diverso giudizio e ritualmente prodotta in giudizio (cfr. Cass., Sez. III, 3 novembre 2021, n. 31312; Cass., Sez. II, 14 maggio 2014, n. 10599 e la giurisprudenza ivi citata; Cass., Sez. III, 14 maggio 2013, n. 11555). 5.1. Sul piano generale, va poi richiamato l’orientamento secondo il quale il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, qualora non siano state mosse alla consulenza precise censure. Più precisamente, il giudice, in assenza di specifiche contestazioni all’elaborato tecnico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, esaurendo l'obbligo della motivazione con F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11801/2020 Numero sezionale 6845/2025 Numero di raccolta generale 33306/2025 Data pubblicazione 19/12/2025 l'indicazione della fonte del suo convincimento (cfr. Cass., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080), per cui, riconosciute persuasive le conclusioni del consulente tecnico, non è necessario che esponga in modo specifico le ragioni che lo hanno indotto a far propri gli argomenti dell'ausiliario se dall’indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le deduzioni difensive delle parti siano state rigettate, atteso che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con la menzione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass., Sez. II, 10 aprile 2015, n. 7266; ed anche Cass., Sez. L., 28 marzo 2018, n. 7701 sulla sufficiente adesione alle conclusioni del consulente ove non contestate in modo specifico dalle parti). 5.2. Laddove, per converso, siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, il giudice ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio (v. Cass., Sez. L., 28 marzo 2018, n. 7701 cit., che richiama, tra le tante, Cass., 19 giugno 2015, n. 12703; in tale senso, v anche Cass., Sez. III, 30 luglio 2004, n. 14638, che cita Cass. 9 dicembre 1995, n. 12630; Cass. 7 giugno 2000, n. 7716; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492). 5.3. Ancora, la Corte di legittimità ha chiarito che il giudice può limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, così recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico (Cass., Sez. II, 13 giugno 2008, n. 10688).F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11801/2020 Numero sezionale 6845/2025 Numero di raccolta generale 33306/2025 Data pubblicazione 19/12/2025 In tal caso, infatti, non occorre una specifica motivazione poiché l'accettazione del parere dell'ausiliario, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, all'elaborato tecnico implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass., Sez. II, 28 agosto 2020, n. 18036, che richiama Cass, Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147). 5.4. Va, quindi, ribadito - per quanto più direttamente interessa la fattispecie in esame – il principio secondo cui il giudice di merito, quando aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, sviluppatesi attraverso la motivata considerazione e replica ai rilievi tecnici delle parti e/o dei loro consulenti, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con la decisione assunta, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (così Cass., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15804, che richiama, Cass., Sez. I, 16 novembre 2022, n. 33742; Cass., Sez. III/IV, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., Sez. I, 9 gennaio 2009, n. 2009). 6. Tanto chiarito, deve ulteriormente osservarsi che il vizio assoluto di motivazione della sentenza è denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso l’indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa (cfr., sul principio, Cass., Sez. V, 6 maggio F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11801/2020 Numero sezionale 6845/2025 Numero di raccolta generale 33306/2025 Data pubblicazione 19/12/2025 2021, n. 11917, che richiama Cass. Sez. 3, 6 settembre 2007, n. 18688; Cass., Sez. I, 4 maggio 2009, n. 10222 e Cass., Sez. L. 16 ottobre 2013, n. 23530). In tale direzione la parte che lamenti, sotto il profilo del vizio assoluto di motivazione, l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, illustrando nel ricorso passaggi salienti e non condivisi della relazione tecnica di ufficio e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989 e la giurisprudenza ivi richiamata). 7. Alla luce dei principi sopra richiamati, va osservato che il motivo in esame censura la decisione impugnata per il dedotto vizio motivazionale senza prendersi cura di porre a confronto le specifiche deduzioni di parte con le conclusioni del consulente poste a base della decisione impugnata, di illustrare e riassumere, cioè, nel corpo del ricorso, da un lato, i rilievi critici mossi alla consulenza tecnica di ufficio e, dall’altro, i contenuti della relazione “a chiarimento” con la quale il consulente aveva risposto alle osservazioni mosse, che nello schema redazionale della pronuncia impugnata costituisce, in termini plausibili per quanto sopra detto, la motivazione stessa della sentenza.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11801/2020 Numero sezionale 6845/2025 Numero di raccolta generale 33306/2025 Data pubblicazione 19/12/2025 In tali termini il vizio di motivazione della sentenza viene articolato senza illustrare l’apparato argomentativo richiamato nella motivazione per relationem, senza cioè rappresentare i contenuti della relazione e dei suoi chiarimenti, così precludendo, a monte, alla Corte di verificare se detta motivazione abbia o meno raggiunga o meno il minimo costituzionale esigibile. 8. In realtà, la censura, sebbene fondata sul vizio di motivazione della pronuncia, tradisce, per un verso, il chiaro tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale e di merito sulla congruità della rendita catastale nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di marchiani errori nell’utilizzo della tabella B2, la disomogeneità matematica delle unità di misura utilizzate, il che rende manifesto il profilo di inammissibilità della doglianza, coinvolgendo la Corte in un impraticabile terzo grado merito. Per altra via, la doglianza lamenta, nella sua concretezza, l’erronea valutazione compiuta dal giudice d’appello, reputando, invece, corretta la stima operata dall’Ufficio, il che vale ad aggiungere un ulteriore profilo di inammissibilità della stessa, per lo stesso motivo di cui sopra e per la chiara inconferenza del paradigma censorio prescelto, risultando evidente la distinzione tra la motivazione della pronuncia e la correttezza della sottostante valutazione compiuta. 9. Alla stregua delle complessive riflessioni svolte il ricorso deve, dunque, essere respinto. 10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11801/2020 Numero sezionale 6845/2025 Numero di raccolta generale 33306/2025 Data pubblicazione 19/12/2025 10.1. Va, invece, disattesa la domanda di condanna per lite temeraria, essendo la richiesta talmente generica da dimostrarsi priva di ogni fondamento. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spe