CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02518/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 125, 442, 671 cod. proc. pen., 78 e 81 cpv cod. pen. e in relazione al quantum di aumento di pena per la continuazione - perché manifestamente infondate e quelle di cui al secondo motivo anche reiterative di profili già affrontati dall'ordinanza in esame. Invero, quanto al calcolo dell'aumento di pena per la continuazione, la motivazione della sentenza in esame risulta scevra da vizi logici e giuridici, laddove, nel riconoscere la continuazione tra i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo più grave il reato associativo di cui alla prima sentenza, considera congrui, e quindi insuscettibili di modifiche, gli aumenti di pena quantificati dalla Corte catanzarese in relazione ai restanti capi e dalla Corte reggina in relazione ai reati satellite, e giustifica l'aumento di pena per il reato associativo commesso in provincia di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni dieci di reclusione in ragione della durata della condotta, quasi due anni, e del ruolo verticistico rivestito da Arcuri. Quanto, poi, al primo motivo - in cui ci si duole del mancato abbattimento per effetto dell'art. 78 cod. pen. prima della diminuzione della pena per l'abbreviato - va richiamato il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta ( si veda per tutte Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278494: in motivazione la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5