CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi di ricorso che si risolvono in una proposizione mera niente assertiva al confronto con la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato le deduzioni difensive pervenendo alla conclusione della loro inidoneità a realizzare una ragionata' critica della sentenza di primo grado„ che aveva diffusamente esaminato l'aspetto del trattamento punitivo escludendo l'applicazione delle circostanze attenuanti e la disapplicazione della recidiva. Meramente assertivo il sintetico motivo di appello che il difensore aveva tentato di salvare producendo motivi aggiunti che, però non sono idonei a conferire validità ad un atto di impugnazione strutturalmente generico e, pertanto, originariamente inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]