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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46960/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio a sèguito di annullamento di sua precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione a due delitti di estorsione pluriaggravata, anche a norma dell'art. 416-bís.1, cod. pen..

2. Ricorre l'indagato attraverso il proprio difensore, lamentando la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizi cumulativi di motivazione.

Il Tribunale, sollecitato dalla sentenza rescindente a motivare puntualmente sull'attualità e la concretezza del ravvisato pericolo di recidiva, in ragione del notevole lasso di tempo intermedio tra i fatti ed il provvedimento restrittivo (gli uni, risalenti al 2015 e 2017; l'altro, ad ottobre del 2021), non solo avrebbe trascurato tale dato obiettivo, ma avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Questi, infatti, in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria, aveva riferito che, a cavallo tra il 2018 ed il 2019, altre persone si erano presentate per esigere il "pizzo" precedentemente da lui versato al Círella, rappresentandogli che quest'ultimo «non era più nessuno e non c'era più».

Di qui, secondo la sua difesa, la dimostrazione della successiva estromissione di costui dai circuiti criminali nei quali erano maturate le condotte delittuose addebitategli e, di conseguenza, l'assenza di attualità e di concretezza dell'ipotizzato pericolo di recidiva.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso non è fondato e dev'essere, perciò, respinto.

L'ordinanza, infatti, risponde specificamente sull'inconcludenza delle dichiarazioni del Minopoli ai fini dell'esclusione del pericolo di recidiva, spiegando come le vicende delittuose oggetto di giudizio si collocassero in un contesto di riequilibrio tra i vari clan operanti su quel territorio, con accordi interni e relative spartizioni, resisi necessari a sèguito di faide ed arresti: con la conseguenza di non poter ritenere decisivo, per dedurne l'allontanamento del Cirella dalla camorra, quanto riferito alla vittima dai nuovi esattori.

Inoltre, con indubbia linearità logica, che vale a sottrarla a censura in questa sede, l'ordinanza impugnata, per desumere la persistente intraneità dell'indagato a quei contesti ed escludere, dunque, il superamento della presunzione legale di esigenze cautelari, valorizza l'intervento di costui in differenti vicende estorsive, distanti due anni l'una dall'altra, con ruoli diversi e di crescente rilevanza (prima, cioè, quale autore della richiesta; poi, invece, come "intermediario qualificato"), nonché la natura di mafia storica della "camorra", la gravità obiettiva dei reati a lui addebitati, il suo nutrito curriculum criminale e la mancanza, infine, di specifici elementi dimostrativi di un suo allontanamento da quegli ambiti.

5. Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di causa (art. 616, cod, proc. pen.). .2..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio a sèguito di annullamento di sua precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione a due delitti di estorsione pluriaggravata, anche a norma dell'art. 416-bís.1, cod. pen.. 2. Ricorre l'indagato attraverso il proprio difensore, lamentando la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizi cumulativi di motivazione. Il Tribunale, sollecitato dalla sentenza rescindente a motivare puntualmente sull'attualità e la concretezza del ravvisato pericolo di recidiva, in ragione del notevole lasso di tempo intermedio tra i fatti ed il provvedimento restrittivo (gli uni, risalenti al 2015 e 2017; l'altro, ad ottobre del 2021), non solo avrebbe trascurato tale dato obiettivo, ma avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Questi, infatti, in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria, aveva riferito che, a cavallo tra il 2018 ed il 2019, altre persone si erano presentate per esigere il "pizzo" precedentemente da lui versato al Círella, rappresentandogli che quest'ultimo «non era più nessuno e non c'era più». Di qui, secondo la sua difesa, la dimostrazione della successiva estromissione di costui dai circuiti criminali nei quali erano maturate le condotte delittuose addebitategli e, di conseguenza, l'assenza di attualità e di concretezza dell'ipotizzato pericolo di recidiva. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso non è fondato e dev'essere, perciò, respinto. L'ordinanza, infatti, risponde specificamente sull'inconcludenza delle dichiarazioni del Minopoli ai fini dell'esclusione del pericolo di recidiva, spiegando come le vicende delittuose oggetto di giudizio si collocassero in un contesto di riequilibrio tra i vari clan operanti su quel territorio, con accordi interni e relative spartizioni, resisi necessari a sèguito di faide ed arresti: con la conseguenza di non poter ritenere decisivo, per dedurne l'allontanamento del Cirella dalla camorra, quanto riferito alla vittima dai nuovi esattori. Inoltre, con indubbia linearità logica, che vale a sottrarla a censura in questa sede, l'ordinanza impugnata, per desumere la persistente intraneità dell'indagato a quei contesti ed escludere, dunque, il superamento della presunzione legale di esigenze cautelari, valorizza l'intervento di costui in differenti vicende estorsive, distanti due anni l'una dall'altra, con ruoli diversi e di crescente rilevanza (prima, cioè, quale autore della richiesta; poi, invece, come "intermediario qualificato"), nonché la natura di mafia storica della "camorra", la gravità obiettiva dei reati a lui addebitati, il suo nutrito curriculum criminale e la mancanza, infine, di specifici elementi dimostrativi di un suo allontanamento da quegli ambiti. 5. Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di causa (art. 616, cod, proc. pen.). .2.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così
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