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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39049/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAt dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lb [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicata la pena richiesta, concordata con il P.M.

L'esponente si duole dei vizi di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., alla eccessività della pena irrogata, all'erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

I motivi proposti, riguardanti la motivazione in ordine ad eventuali cause di proscioglimento immediato dell'imputato e la eccessività della pena devono intendersi proposti al di fuori dei casi previsti dalla legge; quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica del fatto, profilo per il quale è ammessa l'impugnazione in questa sede, il ricorso risulta del tutto sfornito di argomentazioni a sostegno.

La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 settembre 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAt dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lb [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicata la pena richiesta, concordata con il P.M. L'esponente si duole dei vizi di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., alla eccessività della pena irrogata, all'erronea qualificazione giuridica del fatto. 2. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I motivi proposti, riguardanti la motivazione in ordine ad eventuali cause di proscioglimento immediato dell'imputato e la eccessività della pena devono intendersi proposti al di fuori dei casi previsti dalla legge; quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica del fatto, profilo per il quale è ammessa l'impugnazione in questa sede, il ricorso risulta del tutto sfornito di argomentazioni a sostegno. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 settembre 2022 Il Consigliere est
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