CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30016/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 10041/26 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il ricorrente lamenta un vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, con riguardo non solo ai plurimi precedenti penali, ma anche all'assenza di elementi positivi meritevoli di attenuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.Mh - PAGO 2026 IL Fl.r,,;7_1(:)NAF:3() (iit.)17,11_ [OSCURATO:PERSONA] _ 2