CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 013NKEW [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 0103D2I [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano) in data 10 novembre 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen, ed anche la condanna inflitta alla sola [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della L. 18 aprile 1975, n. 11; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2:014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta alla luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere degli imputati, resa evidente dai loro numerosi precedenti penali specifici); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] i