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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20716/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del

1. dicembre 2020 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2018 del Tribunale di Pordenone, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 10 -bis e 10 -ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2012, con le relative sanzioni accessorie e la confisca per equivalente per un ammontare di euro 1.153.944.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui era stato attribuito allo stesso la qualifica di amministratore di fatto della società, non tenendo conto della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 922 del 2018, la quale aveva escluso che l'imputato rivestisse con certezza tale qualità già in relazione all'anno d'imposta 2011, tanto più che il materiale istruttorio era in parte addirittura coincidente, e ciò avrebbe dovuto rappresentare motivo di confronto per i giudici.

In realtà il ricorrente era impegnato nell'amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], e non poteva superarsi l'effettiva nuova distribuzione dei ruoli nella storica azienda di famiglia, come si desumeva dalle emergenze testimoniali, cui la sentenza impugnata non aveva fornito risposta.

In definitiva la motivazione giungeva ad individuare un ruolo di presidente di fatto di un consiglio di amministrazione di fatto.

Oltre a ciò, non era stata fornita risposta alle censure sviluppate nel gravame quanto all'invocazione delle norme di cui agli artt. 2639 e 2392 cod. civ., malamente richiamate dalla sentenza di primo grado.

2.2. Col secondo motivo, invocando sempre i medesimi vizi, il ricorrente ha lamentato carenza di motivazione circa la ritenuta suitas della condotta e l'elemento soggettivo del reato, nonché in ordine alla sussistenza di forza maggiore o stato di necessità.

In particolare, la sentenza impugnata non aveva fornito risposta alle specifiche censure rivolte nei confronti delle argomentazioni della prima decisione, laddove erano state evidenziate le circostanze che davano conto dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, contrariamente ai rilievi della sentenza censurata.

Né la Corte territoriale aveva inteso formulare risposta.

2.3. Col terzo motivo infine, quanto alla contestata confisca per equivalente, la Corte territoriale non aveva inteso replicare alle doglianze dell'appello, laddove era stato tra l'altro rilevato che non sussisteva alcun profitto concretamente lucrato dall'imputato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha dimesso ulteriore memoria, insistendo nelle proprie istanze.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO5.

Il ricorso è inammissibile.

5.1. In relazione in genere ai motivi di censura, osserva la Corte che essi possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.

Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult.

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303).

5.2. Ciò posto, ed avuto riguardo al primo motivo di impugnazione, è stato correttamente ricordato dal Procuratore generale che, ancorché in tema di reati fallimentari (ma i termini della questione appaiono del tutto sovrapponibili), la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767).

A questo proposito il Tribunale e la Corte territoriale, il primo ricordando le deposizioni testimoniali intervenute e la seconda confermando il ruolo dell'odierno ricorrente come dominus della vita delle società della famiglia Mio, hanno, con percorso argomentativo certamente non illogico, comunque attribuito senz'altro all'imputato il ruolo dell'imprenditore, cui comunque fare riferimento per ogni decisione di un qualche rilievo societario.

Tutto ciò anche a prescindere dagli impegni che lo portavano fisicamente altresì a Giavera del Montello (senza trattenersi pertanto nell'arco di tutta la giornata nella sede storica di famiglia a Portogruaro) a seguire l'andamento della [OSCURATO:SOCIETA], società la cui fallimentare acquisizione aveva - pacificamente - condotto al dissesto anche il gruppo acquirente.In questo senso è stato altresì sottolineato il ruolo meramente formale dell'anziana madre, posta a capo della società di famiglia [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Mentre, quanto ai contenuti assolutori della sentenza del 31 ottobre 2018 del Tribunale di Pordenone, la Corte territoriale - che ne ha richiamato i tratti essenziali - ne ha motivatamente e non illogicamente dissentito proprio in ragione dell'interpretazione univocamente attribuita da entrambi i Giudici del merito di questo procedimento alle emergenze processuali (in proposito è stato tra l'altro specificamente ricordato - senza rilievi difensivi di sorta - il contenzioso con la [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA], e al ruolo di interlocutore privilegiato, se non unico, assunto dall'odierno ricorrente tanto nelle trattative con i terzi quanto all'interno della famiglia), che in ogni caso hanno attribuito all'imputato le scelte decisionali più significative e l'assegnazione delle priorità.

Tutto ciò avuto riguardo ad es. ai pagamenti da eseguire ai creditori ed ai rapporti da intrattenere con la clientela (l'odierno ricorrente era colui, in definitiva, "che dovevi aspettare").

Né rilevano, in simile quadro, eventuali erroneità nell'indicazione delle norme di riferimento, in considerazione della realtà fattuale siccome non contraddittoriamente descritta ed ai richiamati principi, correttamente applicati.

5.3. Allo stesso tempo, quanto al secondo motivo di censura ed alla ricordata reciproca integrazione motivazionale delle due conformi decisioni di merito, per un verso il Tribunale ha dato ampio conto della suitas della condotta dell'imputato, da un lato nelle infelici scelte imprenditoriali e dall'altro nei comportamenti omissivi che hanno originato le responsabilità penali, e d'altro canto il Giudice dell'appello - sia pure riconoscendo lo sforzo economico della famiglia Mio per fare fronte alle difficoltà (comunque originate da libere ma sbagliate opzioni industriali) - ha appunto ricordato che al dominus dell'impresa incombevano le scelte inevitabili anche nella destinazione delle risorse aziendali, con accettazione del rischio relativo alla commissione di reati, come nel caso di specie - non contestato in alcun modo - degli omessi pagamenti all'Amministrazione fiscale.

5.3.1. In proposito, quindi, la sentenza impugnata non ha omesso la risposta in ordine all'elemento soggettivo e alla suitas dei comportamenti, contrariamente ai rilievi del ricorrente, che i richiamati passaggi motivazionali non ha inteso cogliere.

5.4. In ordine infine al terzo motivo di censura, è nozione ormai ribadita che, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, l'onere motivazionale del giudice che dispone la confisca di valore prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 di beni dell'imputato, attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, è limitato alla sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nell'impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816).

In tal senso la Corte territoriale ha appunto evidenziato l'impossibilità di procedere a confisca diretta atteso lo stato fallimentare della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di detta persona giuridica (cfr. Sez. 3, n. 14766 del 26/02/2020, Sangermano, Rv. 279382; cfr. altresì Sez. 3, n. 47299 del 16/11/2021, [OSCURATO:PERSONA] srl, Rv. 282618).

5.4.1. Ciò posto, pertanto, vi è evidentemente piena coerenza con quanto ripetutamente osservato in tema di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, laddove il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238).

Quanto al profitto, esso naturalmente consiste nell'avvenuto risparmio d'imposta, come è stato correttamente evidenziato dal primo Giudice.

5.5. Anche detta ultima doglianza è priva pertanto di consistenza.

6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che in parte non si confronta appieno col percorso motivazionale della sentenza impugnata, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1. dicembre 2020 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2018 del Tribunale di Pordenone, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 10 -bis e 10 -ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2012, con le relative sanzioni accessorie e la confisca per equivalente per un ammontare di euro 1.153.944. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui era stato attribuito allo stesso la qualifica di amministratore di fatto della società, non tenendo conto della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 922 del 2018, la quale aveva escluso che l'imputato rivestisse con certezza tale qualità già in relazione all'anno d'imposta 2011, tanto più che il materiale istruttorio era in parte addirittura coincidente, e ciò avrebbe dovuto rappresentare motivo di confronto per i giudici. In realtà il ricorrente era impegnato nell'amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], e non poteva superarsi l'effettiva nuova distribuzione dei ruoli nella storica azienda di famiglia, come si desumeva dalle emergenze testimoniali, cui la sentenza impugnata non aveva fornito risposta. In definitiva la motivazione giungeva ad individuare un ruolo di presidente di fatto di un consiglio di amministrazione di fatto. Oltre a ciò, non era stata fornita risposta alle censure sviluppate nel gravame quanto all'invocazione delle norme di cui agli artt. 2639 e 2392 cod. civ., malamente richiamate dalla sentenza di primo grado. 2.2. Col secondo motivo, invocando sempre i medesimi vizi, il ricorrente ha lamentato carenza di motivazione circa la ritenuta suitas della condotta e l'elemento soggettivo del reato, nonché in ordine alla sussistenza di forza maggiore o stato di necessità. In particolare, la sentenza impugnata non aveva fornito risposta alle specifiche censure rivolte nei confronti delle argomentazioni della prima decisione, laddove erano state evidenziate le circostanze che davano conto dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, contrariamente ai rilievi della sentenza censurata. Né la Corte territoriale aveva inteso formulare risposta. 2.3. Col terzo motivo infine, quanto alla contestata confisca per equivalente, la Corte territoriale non aveva inteso replicare alle doglianze dell'appello, laddove era stato tra l'altro rilevato che non sussisteva alcun profitto concretamente lucrato dall'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha dimesso ulteriore memoria, insistendo nelle proprie istanze. CONSIDEFtATO IN DIRITTO5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. In relazione in genere ai motivi di censura, osserva la Corte che essi possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303). 5.2. Ciò posto, ed avuto riguardo al primo motivo di impugnazione, è stato correttamente ricordato dal Procuratore generale che, ancorché in tema di reati fallimentari (ma i termini della questione appaiono del tutto sovrapponibili), la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767). A questo proposito il Tribunale e la Corte territoriale, il primo ricordando le deposizioni testimoniali intervenute e la seconda confermando il ruolo dell'odierno ricorrente come dominus della vita delle società della famiglia Mio, hanno, con percorso argomentativo certamente non illogico, comunque attribuito senz'altro all'imputato il ruolo dell'imprenditore, cui comunque fare riferimento per ogni decisione di un qualche rilievo societario. Tutto ciò anche a prescindere dagli impegni che lo portavano fisicamente altresì a Giavera del Montello (senza trattenersi pertanto nell'arco di tutta la giornata nella sede storica di famiglia a Portogruaro) a seguire l'andamento della [OSCURATO:SOCIETA], società la cui fallimentare acquisizione aveva - pacificamente - condotto al dissesto anche il gruppo acquirente.In questo senso è stato altresì sottolineato il ruolo meramente formale dell'anziana madre, posta a capo della società di famiglia [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Mentre, quanto ai contenuti assolutori della sentenza del 31 ottobre 2018 del Tribunale di Pordenone, la Corte territoriale - che ne ha richiamato i tratti essenziali - ne ha motivatamente e non illogicamente dissentito proprio in ragione dell'interpretazione univocamente attribuita da entrambi i Giudici del merito di questo procedimento alle emergenze processuali (in proposito è stato tra l'altro specificamente ricordato - senza rilievi difensivi di sorta - il contenzioso con la [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA], e al ruolo di interlocutore privilegiato, se non unico, assunto dall'odierno ricorrente tanto nelle trattative con i terzi quanto all'interno della famiglia), che in ogni caso hanno attribuito all'imputato le scelte decisionali più significative e l'assegnazione delle priorità. Tutto ciò avuto riguardo ad es. ai pagamenti da eseguire ai creditori ed ai rapporti da intrattenere con la clientela (l'odierno ricorrente era colui, in definitiva, "che dovevi aspettare"). Né rilevano, in simile quadro, eventuali erroneità nell'indicazione delle norme di riferimento, in considerazione della realtà fattuale siccome non contraddittoriamente descritta ed ai richiamati principi, correttamente applicati. 5.3. Allo stesso tempo, quanto al secondo motivo di censura ed alla ricordata reciproca integrazione motivazionale delle due conformi decisioni di merito, per un verso il Tribunale ha dato ampio conto della suitas della condotta dell'imputato, da un lato nelle infelici scelte imprenditoriali e dall'altro nei comportamenti omissivi che hanno originato le responsabilità penali, e d'altro canto il Giudice dell'appello - sia pure riconoscendo lo sforzo economico della famiglia Mio per fare fronte alle difficoltà (comunque originate da libere ma sbagliate opzioni industriali) - ha appunto ricordato che al dominus dell'impresa incombevano le scelte inevitabili anche nella destinazione delle risorse aziendali, con accettazione del rischio relativo alla commissione di reati, come nel caso di specie - non contestato in alcun modo - degli omessi pagamenti all'Amministrazione fiscale. 5.3.1. In proposito, quindi, la sentenza impugnata non ha omesso la risposta in ordine all'elemento soggettivo e alla suitas dei comportamenti, contrariamente ai rilievi del ricorrente, che i richiamati passaggi motivazionali non ha inteso cogliere. 5.4. In ordine infine al terzo motivo di censura, è nozione ormai ribadita che, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, l'onere motivazionale del giudice che dispone la confisca di valore prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 di beni dell'imputato, attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, è limitato alla sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nell'impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816). In tal senso la Corte territoriale ha appunto evidenziato l'impossibilità di procedere a confisca diretta atteso lo stato fallimentare della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di detta persona giuridica (cfr. Sez. 3, n. 14766 del 26/02/2020, Sangermano, Rv. 279382; cfr. altresì Sez. 3, n. 47299 del 16/11/2021, [OSCURATO:PERSONA] srl, Rv. 282618). 5.4.1. Ciò posto, pertanto, vi è evidentemente piena coerenza con quanto ripetutamente osservato in tema di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, laddove il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238). Quanto al profitto, esso naturalmente consiste nell'avvenuto risparmio d'imposta, come è stato correttamente evidenziato dal primo Giudice. 5.5. Anche detta ultima doglianza è priva pertanto di consistenza. 6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che in parte non si confronta appieno col percorso motivazionale della sentenza impugnata, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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