CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 dicembre 1977
Cassazione n. 12485/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/12/1977 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent-ke le conclusioni del PG A. ,C ta•[OSCURATO:PERSONA] a-Alt (1...1Z, txt„Le. rx ce_or_e_,‘.~.To gex .ye [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza resa in data 4 luglio 2023 ha respinto la domanda di rescissione del giudicato introdotta da [OSCURATO:PERSONA], relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 9.12.2020, irrevocabile il 26.3.2021. In motivazione si osserva che: a) in data 4 giugno 2017 il Memedali venne fermato per identificazione e venne reso edotto della esistenza di indagini a suo carico, con nomina di difensore di ufficio e relativa elezione di domicilio; b) le posteriori notifiche degli atti di instaurazione del contraddittorio sono state operate presso il difensore di ufficio domiciliatarío. 2. Tanto premesso, la Corte di Appello ritiene che Memedali - essendo in grado di comprendere la lingua italiana - era stato posto a conoscenza della esistenza del procedimento e che su di lui gravava un onere di diligenza, teso a mantenere il contatto con il difensore di ufficio per conoscere lo sviluppo del procedimento. Il difensore di ufficio ha regolarmente presenziato alle udienze. La ritenuta assenza di diligenza in capo al Memedali integra, in tale visione, una ipotesi di «volontaria sottrazione» alla conoscenza degli atti del procedimento, tale da rendere valida ed efficace la dichiarazione di assenza. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 3.1 Viene evidenziato che nessuna verifica è stata operata, tanto nel giudizio definitosi in data 9 dicembre 2020 che in sede di rescissione, circa l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l'imputato. Ciò secondo la prevalente giurisprudenza rende illegittima la dichiarazione di assenza, non essendovi concreti indicatori di conoscenza 'effe1:tiva' del processo. Vengono citati arresti giurisprudenziali in tale direzione. Non poteva, pertanto, ritenersi integrata l'ipotesi della 'volontaria sottrazione', ritenuta sussistente dalla Corte di Appello.4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 La linea interpretativa del tutto prevalente, negli arresti di questa Corte, evidenzia come in caso di elezione di domicilio presso un difensore di ufficio - indicatore alquanto debole di conoscenza effettiva del processo - l'autorità giudiziaria ha il dovere di realizzare - in sede di dichiarazione di assenza o di controllo ex post - una verifica 'in positivo' della esistenza di contatti tra il professionista e l'imputato. Ciò sulla scia dell'insegnamento espresso da Sez. U 2020 Ismail, come di recente ribadito da Sez. VI n. 34523 del 11.5.2023, rv 285177, secondo cui in tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (si vedano, sul medesimo tema, Sez. IV n. 48776 del 15.11.2023, rv 285572; Sez. I n. 3048 del 15.9.2023, dep.2024, rv 285711). 4.2 A tale indirizzo interpretativo occorre, ad avviso del Collegio, dare piena continuità, in ragione del fatto che l'ipotesi di 'volontaria sottrazione' non può desumersi dalla semplice 'mancata comparizione' (pur se posteriore ad un contatto iniziale con l'autorità investigante) lì dove tale comportamento non sia assistito e corroborato da ragionevoli indizi di conoscenza effettiva dello sviluppo del procedimento, che nel caso in esame mancano del tutto. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano. Così deciso il 21 dicembre 2023 Il C