CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 49305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato :.1C.ANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza.del 05/07/2023 del TRIBUNALE di PALERMO Udita •la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] iLIPPI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; : [OSCURATO:PERSONA]' • 1. Con la sentenza in epigrafe, Su conforme richiesta ielle parti, ii Tnale di to. Palermo ha applicato, ai sensi dell'art..444 cod. proc. peri., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. . Sebastiano la pena di mesi quattro•di arrestò ed euro millecinquecento o ammenda; sostituita in mesi quattro e giorni sei di lavoro di piibblica utilità da svòlgersi presso la [OSCURATO:PERSONA] SS: Delle Grazie con sede in Palermo, c.so [OSCURATO:PERSONA] n. 1085/8, con inizio entro giorni quaranta dalla data .di esecutività della sentenza, cori sospen- •sione della patente di guida per la durata di anni uno, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c),. C.d.S., con l'aggravante di .cùi all'ad. 186, co.mma. 2- sexies, cit..• 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, icorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. • .2.1. Violazione dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Si deduce che il Tribunale ha erroneamente applicato la sanzione della sospen- sione della patente di guida, in quanto essa è subordinata ad un accertamento del . reato e non ad una sentenza di patteggiamento. 2.2. Violazione dell'ad. 186, comma 2, C.d.S.. Si rileva che non era stato effettuato un previo accertamento presso la prefettura di Palermo; allo scopo di scomputare detta sanzione, non considerandosi che il Pre- fetto aveva disposto la sospensione amministrativa dal 1°' settembre 2019 al 10 set- tembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile: Con riferimento al .primo motivo di ricorso, va ricordato il consolidato orienta- , i • mento di questa Corte, secondo cui, in tem a di circolazione stradale; con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospénsione della patente di guida, trat- tandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non poten- dosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura so-• stanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l'elusione del principio del ne bis in Idem e nón ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi, all'esito del medesimo procedimento (Sez. 4, n.. « 57202 del 21/09/201.7, Albesario, Rv. 271688; Sez. 6, n. 45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv. 241611; Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, •Francavilla, Rv. 237231; Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, Saoner, Rv. 232015). I. 3 Ai .r;gt.r.t.,i-ci...), i; ricorrente ha richiamato un indirizzo ormai superato che affermava l'oppDsto 2. In ordii ie al secondo mOtivo di' ricorso, deve rilevarsi che, in tema di sospen- sione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria_connessa alla violazione di norme del codice della strada cbstituenti reato, l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofférto da effettUarsi in via esecutiva né. vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto 9 quelli determinati dal Prefetto (Sez. 1, n: 18920 'del 26/02/2013, Carnieletto, Rvt 256005;.Sez. 4, n. 47955 del 27/10/2004, Mannelli, Rv. 230349). .Stante l'autonomia del processo penale rispetto al procedimento amministrativo, pertanto, il giudice penale, in sede di cognizione, non deve effettuare un previo ac- certamento, inerente all'eventuale irrogazione delta sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto ne deve verificare l'entità di . questa, al fine di detrarla da quella che intende irrogare. i 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- . .stendo ragioni di-esonero - al versamento della:somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,