CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. /7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trapani, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha revocato la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] sia con la sentenza irrevocabile il 30 settembre 2016, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di furto commesso il 15 ottobre 2015, sia con la sentenza irrevocabile il 22 settembre 2020, con la quale era stata pronunziata la condanna del predetto alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. commesso il 19 novembre 2014. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata revocata la sospensione condizionale della pena senza prima operare la dovuta verifica in ordine alla mancata conoscenza della causa ostativa da parte del giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure mosse nel ricorso sono fondate laddove si rivolgono alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza divenuta irrevocabile il 22 settembre 2020, mentre vanno disattese quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza irrevocabile in data 30 settembre 2016. 2. In ordine a quest'ultima revoca va rilevato che essa era imposta dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., avendo il condannato successivamente riportato un'altra condanna (quella di cui alla sentenza irrevocabile il 22 settembre 2020) per un delitto anteriormente commesso (quello di cui all'art. 341-bis cod. pen. consumato il 9 dicembre 2014), per il quale era stata irrogata una pena (mesi due di reclusione) che, cumulata a quella precedentemente sospesa (anni due di reclusione),supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (anni due di reclusione). 3. Si tratta di un'ipotesi di revoca di diritto correttamente adottata in esecuzione in ragione della condanna sopraggiunta all'irrevocabilità della decisione in ordine alla prima concessione della sospensione condizionale della pena. Per tale revoca non opera l'insegnamento della sentenza Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381, richiamato nel ricorso, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, di talché il giudice dell'esecuzione, ai fini della doverosa verifica al riguardo, è tenuto ad acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione. 4. Tale obbligo invece sussisteva e non risulta assolto con riguardo alla revoca della sospensione condizionale di cui alla sentenza divenuta irrevocabile il 22 settembre 2020, poiché essa è ricollegabile, secondo quanto risulta dallo stesso provvedimento impugnato, alla violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in ragione del superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. derivante dal cumulo della pena irrogata con quella della precedente sentenza di cui sopra. 5. Ne discende l'annullamento del provvedimento limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Trapani irrevocabile il 22 settembre 2020, con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio sul punto che dovrà uniformarsi ai principi affermati dalla sopra citata sentenza della Sezioni Unite. Il ricorso va, invece, nel resto rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Trapani irrevocabile il 22 settembre 2020, e rinvia.per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trapani. Rigetta il ricorso ne