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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32502/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 23 giugno 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata del 18 giugno 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA], previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva specifica ex art. 99 comma 2 n. 2 cod. pen., era stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 500 di multa, perché ritenuto colpevole del reato ex art. 2 della legge n. 638 del 1983, commesso in Macerata dal 10 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato da parte della Corte di appello, è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non tiene conto del fatto che è stata ritenuta la recidiva specifica contestata (posta in regime di equivalenza con le attenuanti generiche), il che comporta, ai sensi del combinato disposto degli art. 99 comma 2 e 157 comma 2 cod. pen., l'aumento del relativo termine della metà, per cui, individuato il dies a quo nel 16 marzo 2014 (dovendosi aggiungere al termine finale della condotta, 16 gennaio 2014, il termine di 3 mesi ex art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), deve concludersi che, alla data della decisione impugnata (23 giugno 2322), la prescrizione novennale non era maturata, dovendosi considerare anche l'ulteriore sospensione della prescrizione richiamate nella sentenza (e nel ricorso).

Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione possa essere intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole del vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo, è parimenti inammissibile, non confrontandosi adeguatamente la difesa con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 5 ss.), in cui è stato rimarcato, all'esito di una disamina razionale delle prove acquisite e in coerenza con i principi elaborati in materia da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20725 del 27/3/2018, non mass e Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Rv. 263128), che la decisione dell'imputato, anche nella ricorrenza di una crisi economica dell'impresa, di non versare le ritenute previdenziali e assistenziali, è stata frutto di una scelta consapevole di privilegiare creditori diversi dell'Inps, scelta di per sé inidonea a escludere il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il.prlpitgliere_-esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 23 giugno 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata del 18 giugno 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA], previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva specifica ex art. 99 comma 2 n. 2 cod. pen., era stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 500 di multa, perché ritenuto colpevole del reato ex art. 2 della legge n. 638 del 1983, commesso in Macerata dal 10 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato da parte della Corte di appello, è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non tiene conto del fatto che è stata ritenuta la recidiva specifica contestata (posta in regime di equivalenza con le attenuanti generiche), il che comporta, ai sensi del combinato disposto degli art. 99 comma 2 e 157 comma 2 cod. pen., l'aumento del relativo termine della metà, per cui, individuato il dies a quo nel 16 marzo 2014 (dovendosi aggiungere al termine finale della condotta, 16 gennaio 2014, il termine di 3 mesi ex art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), deve concludersi che, alla data della decisione impugnata (23 giugno 2322), la prescrizione novennale non era maturata, dovendosi considerare anche l'ulteriore sospensione della prescrizione richiamate nella sentenza (e nel ricorso). Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione possa essere intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole del vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo, è parimenti inammissibile, non confrontandosi adeguatamente la difesa con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 5 ss.), in cui è stato rimarcato, all'esito di una disamina razionale delle prove acquisite e in coerenza con i principi elaborati in materia da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20725 del 27/3/2018, non mass e Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Rv. 263128), che la decisione dell'imputato, anche nella ricorrenza di una crisi economica dell'impresa, di non versare le ritenute previdenziali e assistenziali, è stata frutto di una scelta consapevole di privilegiare creditori diversi dell'Inps, scelta di per sé inidonea a escludere il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il.prlpitgliere_-esten
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