CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27888/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con o senza rinvio con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo a) (art. 474 cod. pen.) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato ascritto al capo b) (art. 648 cod. pen.) nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 160,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 474 e 648 cod. pen.; il giudice ha erroneamente ritenuto che i beni provenissero da contraffazione in presenza di falso inoffensivo; ne consegue la presenza di un c.d. reato impossibile non potendo di conseguenza neanche essere ipotizzata la ricettazione. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 133 e 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.; la Corte di appello ha reso quanto alla dosimetria della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche una motivazione di stile. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e inammissibili. 3.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito non essendo stato devoluto il tema del c.d. falso inoffensivo quanto al reato di cui al capo a) per il quale tra l'altro è intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione, alla quale il ricorrente non risulta aver rinunciato. Il ricorrente aveva, difatti proposto motivi con esclusivo riferimento alla ricorrenza di rapporto di specialità tra i reati contestati e della insufficienza di prova, in termini del tutto differenti dall'odierno motivo di ricorso, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). La Corte di appello ha comunque ampiamente motivato in relazione alla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato per il quale il ricorrente è stato condannato (capo b) pag. 4 § 5). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto reiterativo dei motivo di appello, in mancanza di adeguato confronto con la motivazione del giudice di secondo grado e, dunque, non consentito (Sez. 3, n. 44882 dei 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, e che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Ricorre una logica e persuasiva motivazione della Corte di appello sul punto, che ha evidenziato la presenza di precedente penale e la mancanza di elementi ulteriori positivamente valutabili. Il ricorrente nel titolo del proprio motivo richiama anche l'art. 62 n. 4 cod. pen., senza tuttavia articolare alcuna considerazione sul punto, sicché in relazione a tale profilo il motivo si deve ritenere del tutto generico ed aspecifico. 3.3. Il motivo in ordine all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è inammissibile perché non proposto in appello. Detta causa non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789) e, in ogni caso, la inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare detta causa di esclusione della punibilità (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv. 282998). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa