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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 01904/2024

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024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35483/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato professore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] “ [OSCURATO:PERSONA] ” , in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2564/2019 depositata il 16/09/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva di fronte al Tribunale di Rimini il [OSCURATO:PERSONA] di viale Ceccarini, 88 Riccione e [OSCURATO:PERSONA] , assumendo: di avere acquistato con rogito del 30.06.2008 da Luca e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà di una porzione del fabbricato condominialeavente ingresso dal civico n. 88 di [OSCURATO:PERSONA], costituita da un locale ad uso deposito (o sgombero) (mappale 2545 sub. 3 di mq. 11) e anche di una adiacente aerea cortiliva (mappali 2597, 2598 e 2622) da sempre adibita a parcheggio, avente natura pertinenziale al fabbricato; che a favore del fabbricato condominiale ove è ubicata la sua proprietà esiste una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul terreno (mappale 2779) costituente parte comune del [OSCURATO:PERSONA], abitualmente esercitata dai proprietari dell’edificio di viale Ceccarini, n. 88 per accedere e parcheggiare in tale area cortiliva; che a confine tra l’area cortiliva adibita a parcheggio ed il terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti “il [OSCURATO:PERSONA]”) vi era originariamente un cancello scorrevole, sostituito da fioriere, che limitavano l’uso dell’area; che lo stesso aveva chiestoinutilmente al [OSCURATO:PERSONA] di potere ampliare l’accesso all’area cortiliva, demolendo una porzione del muro confinante, al fine di poter e parcheggiare fino a quattro autovetture.

Chiedeva, dunque, al Tribunale di accertare senza efficacia di giudicato il suo diritto di proprietà indivisa sull’aerea cortiliva, al fine di eliminare le fioriere che limitano il parcheggio a non più di due autovetture, allargando anche l’accesso con la demolizione del muretto, condannando il [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dei relativi lavori, nonché al pagamento di una somma pari all’affitto dei posti auto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva impedito a fare data dal 21 agosto 2007. 2.Si costitutiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’attore, asserendo che questonon fosse proprietario dell’aerea cortiliva in questione e osservando che la richiesta di eliminazione delle fioriere e di demolizione del muretto avrebbe costituitoun aggravamento della servitù, vietato dall’art.1067 c.c.

Si costituiva anche Giancarl a Zurla , che chiedeva il rigetto delle domande attrici e, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari delle altre due unità immobiliari dell’edificio ove trovasi la proprietà attorea, la chiusura della porta aperta da MaurizioFeverati, poiché realizzata a distanza inferiore a mt. 1.5, in violazione degli artt.905, 1120 e 1136 c.c.

Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], la quale formulava le medesime conclusioni dell’attore, mentre gli altri due chiamati in causa rimanevano contumaci. 3.Il Tribunale di Rimini rigettava le domande attoree e della terza chiamata Ruggeri e , in accogli mento del la domanda riconvenzionale della convenuta Zurla, condannava l’attore ad eliminare la porta realizzata sul muro perimetrale del locale di sua proprietà. 4.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].

Resisteva il [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la riforma della decisione impugnata.

Rimaneva contumace GiancarlaZurla.

5. Con sentenza n.2564/2019, l a Corte d i Appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibili le domande nuove proposte da [OSCURATO:PERSONA] in sede di gravame e rigettava l’appello principale, confermando la sentenza impugnata.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte distrettuale: -rigettava il primo motivo di appello con il quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] contestava la violazione dell’art. 818 c . c . , nella parte in cui il Tribunale escludeva la natura pertinenziale dell’area cortiliva al locale ad uso deposito di proprietà dell’attore, poiché l’atto di acquisto di tale locale non contemplava la vendita per quota proporzionale della corte adibita a parcheggio di autovetture, ma solo un generico richiamo ai “diritti di comproprietà sulle parti, enti e servizi da ritenersi comuni”; –dichiarava inammissibile i l terzo motivo di gravame, con il quale l’appellante si doleva per avere il Tribunale ritenuto che questi non avesse provato il titolo di acquisto contrattuale della servitù, lamentando l’erronea applicazione degli artt. 1079, 2697 e 2700 c.c. e ritenendo, invece, che il rogito del 10.04.1979 depositato in atti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe la prova.

Secondo la Corte territoriale, come riconosciuto dal Tribunale, l’appellante non ha mai formulato specifica domanda di accertamento della servitù di passaggio sull’area condominiale in favore del proprio locale, bensì di accertamento del diritto di comproprietà sull’area cortiliva oggetto di causa, asseritamente ritenuta pertinenziale; –rigettava il quarto motivo di appello con il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non ritenevain alcun modo gravosa per il fondo servente l’innovazione dell’ampliamento dell’accesso al fondo dominante, in quanto su questo avrebbe continuato, come sempre, a transitare una sola autovettura per volta.

Secondo la Corte di Appello l’ampliamento dell’accesso al fondo dominante non solo risultava non necessario (dovendo il fondo servente garantire il regolare esercizio della servitù di passo e non già la commoditas del parcheggio), ma avrebbe comportato anche un aggravamento della servitù, determinando un grave problema di accesso al parcheggio condominiale, con la creazione di un vuoto pericoloso per gli accessi ai garage del [OSCURATO:PERSONA].

6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue doglianze a due motivi.

7. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto delricorso e la conferma della sentenza impugnata .

8. Ai fini di integrità del contradditorio il ricorso è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese in questa sede.

9. In prossimità dell’adunanza, parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e l’errata applicazione dell’art. 1079 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3c.p.c., per avere la sentenza impugnata ignoratola costante giurisprudenza della Suprema Corte in tema di “diritti autodeterminati”, la cui rivendicazione in giudizio si identifica con il diritto stesso e non con il titolo che ad essi si riferisce. 2.-Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la violazione e l’errata applicazione degli artt. 1067 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. , affermando che la Corte di Appello ha travisa to la nozione di “allargamento” dell’accesso al fondo dominante e dunque di ampliamento della servitù, non avendo il giudice di seconde cure verificato che l’allargamento dell’accesso al fondo dominante non permette in ogni caso il transito sul fondo servente ad automezzi più ingombranti e neppure a più di una sola autovettura alla volta. 3.-Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] , contumace nel giudizio di secondo grado, in ordine alla quale, secondo quanto si legge nelle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, non si è determinata la cessazione della materia del contendererichiesta da parte appellante.

Tuttavia, non vi è ragione di disporre alcunché al riguardo in quanto il ricorso può essere respinto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questo Giudice secondo la quale “ in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti”(v.

Cass. Sez.

U. n. 6826 /2010; Cass. n. 12515 /2018 ; Cass. n. 11287/2018; n. 800/2020). 4.-Come anticipato, il ricorso non merita accoglimento. 5.-Il primo motivo è inammissibile.

Secondo il ricorrente, non avrebbe giustificazione alcuna, “al cospetto dell’actio confessoria servitutis esperita dall’attore”, l’affermazione della Corte d’Appello della mancata “domanda specifica di accertamento della servitù di passaggio”.

Il rilievo non ha ragion d’essere.

Come puntualmente osservato dal controricorrente, la Corte distrettuale non ha onerato il [OSCURATO:PERSONA] dell’allegazione e della prova del titolo costitutivo della servitù, dichiarando invece che lo stesso “non ha mai formulato specifica domanda di accertamento della servitù di passaggio sull'area condominiale in favore del proprio locale, avendo piuttosto il F e v erati propost o domanda di accertamento della comproprietà della quota di corte adibita a parcheggio ed asseritamente ritenuta pertinenziale”.

Per superare questa conclusione a suo sfavore il ricorrente fa leva sul consolidato indirizzo di questo Giudice secondo il quale “la proprietà e gli altridiritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd.diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con idiritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessaria ai soli fini della prova.

Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" -di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio. (Nella specie, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza che il convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale un'"actio confessoria servitutis", in primo grado avesse dedotto l'esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del padre di famiglia)” (Cass. n. 23565/2019).

È stato chiarito da precedenti decisioni che, elaborata allo scopo di fissare i limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto dellamutatio libelli , “ la distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati scioglie una risalente antitesi fra titolazione e sostanziazione della causa petendi.

La deduzione dei diritti autodeterminati dipende, infatti, da un puro meccanismo di designazione legale (titolazione, appunto), che consente di collegare la pretesa alla norma invocata senza la mediazione dei fatti storici su cui si fonda l'acquisto del diritto; fatti, al contrario, da cui i diritti eterodeterminati traggono senso e contenuto (sostanziazione, appunto) perché solo attraverso essi prende corpo il rapporto giuridico che ne è all'origine”(Cass. n. 24400/2014).

Anche in materia di diritti autodeterminati è comunque necessario che l’attore soddisfi l'onere di dedurre almeno il titolo sul quale il diritto reale è fondato, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento(Cass. n. 721/2018).

Tale onere –quanto all’esistenza del suo diritto di servitù sul mappale n. 2779 - non è stato nella specie soddisfatto dal [OSCURATO:PERSONA], spiegandosi ciò in ragione del fatto che lo stesso ha proposto l’azione sul presupposto della comproprietà dell’area cortiliva.

Ed infatti, le conclusioni dell’atto di citazione riportate a pag. 7 e 8 del ricorso sono proprio incentrate sulla richiesta di previo riconoscimento della sua qualità di (com)proprietario dell’area cortiliva, ossia del fondo dominante ( in tal senso milita anche quanto dedotto a pag. 10 del ricorso in cui si parla di “allargamento dell’accesso al fondo dominante”), escluse dalla Corte territoriale sulla base di una serie di argomentazioni che appaiono logicamente e adeguatamente argomentate, avendo rilevato il giudice a quo che i diritti di comproprietà sull'area cortiliva sono ripartiti tra la proprietà Zurla per 1/3 e la proprietà degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per i restanti 2/3 e che l'atto di acquisto del fondo del [OSCURATO:PERSONA] (piccolo locale ad uso sgombero e deposito) manca di uno specifico richiamo- come è stato per gli altri atti di compravendita aventi ad oggetto porzioni del l'unità immobiliarea d uso abitativo – p er l’appunto alla c orte adibita a parcheggio. 5.1.- Peraltro , p roprio il riferimento al carattere autodeterminato della servitù di passaggioha condotto la Corte di Appello ad analizzare comunque il titolo –il rogito del 10.4.79 per atto notaio Pelliccioni depositato dalla difesa del C ondominio , ritenuto dall’appellante prova della costituzione della servitù perpetua di passaggio con ogni mezzosul suolo del [OSCURATO:PERSONA] in favore del fabbricato dove insiste a piano terra il suo locale –per pervenire alla conclusione che la censura dell’appellante, “anche in ipotesi di accoglimento, non determinerebbe la riforma delle statuizioni assunte in sentenza”, concludendo che l’attore confonde “le prerogative che potrebbero (in astratto) spettargli quale comproprietario dell'area individuata dalle particelle catastali 2597, 2598 e 2622 con quelle che (non già sull'area in questione bensì sul fondo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA])”– ossia, il diverso mappale 2779 – “ potrebbero spettargli quale titolare della servitù”.

In altri termini, il carattere di diritto autodeterminato della servitù non può supplire alla “mancata domanda specifica di accertamento della servitù di passaggio”, come sostenuto dal ricorrente, posto che la “fungibilità” del titolo, nel diritto autodeterminato, non può certo prescindere dal principio della domanda.

A tacere che neppure risulta impugnato il capo della sentenza di appello (pag. 8) nel quale, con riferimento all’apertura della porta (oggetto della domanda riconvenzionale della Zurlo), si esclude ogni diritto dell’appellante sull’area cortiliva, le censure delricorrente devono essere r espinte .

Non giova a quest’ultim o la diversa puntualizzazione contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c., ossia che lo stesso abbia dedotto fin dall’atto introduttivo l’esistenza della servitù di passaggio, con conseguente richiesta del diritto dei proprietari del fondo dominante (identificato ora non solo nel l’area cortiliva ma anche nell’edificio, compreso dunque il locale di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], come risulterebbe dal rogito Pelliccioni in atti) di allargare l’accesso all’area cortiliva, tanto da ritenere che l’accertamento incidenter tantum di comproprietà dell’area cortiliva richiesto in atto di citazione è ”irrilevante ai fini del presente giudizio”.

A tacere che la memoria contiene una (inammissibile) diversa prospettazione dei motivi, resta infatti il rilievo che l’area a cui favore si chiede l’ampliamento dell’accesso è risultata non essere di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. 6.- Anche i l s econdo motivo è inammissibile , i n quanto i l ricorrente, nel contestare la valutazione di “aggravamento” compiuta dalla Corte d’Appello, chiedeun riesame del merito del fatto, pacificamente precluso in sede di legittimità, considerando che il giudice di secondo grado ha condivi so al riguardo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che sottolinea addirittura la pericolosità per i titolari del fondo servente dell’eliminazione delle fioriere, dovendo questo garantire il passaggio (che non risulta oggetto di impedimenti o restrizioni) e non già la possibilità di parcheggiare più autovetture a proprio danno.

Non può dunque sostenersi che la Corte di appello abbia del tutto omesso di verificare se la modifica richiesta alterasse l’originario rapporto tra fondo dominante e fondo servente, con conseguente violazione dell’art. 1067 c.c.

7. - In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 8.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35483/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato professore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] “ [OSCURATO:PERSONA] ” , in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2564/2019 depositata il 16/09/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva di fronte al Tribunale di Rimini il [OSCURATO:PERSONA] di viale Ceccarini, 88 Riccione e [OSCURATO:PERSONA] , assumendo: di avere acquistato con rogito del 30.06.2008 da Luca e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà di una porzione del fabbricato condominialeavente ingresso dal civico n. 88 di [OSCURATO:PERSONA], costituita da un locale ad uso deposito (o sgombero) (mappale 2545 sub. 3 di mq. 11) e anche di una adiacente aerea cortiliva (mappali 2597, 2598 e 2622) da sempre adibita a parcheggio, avente natura pertinenziale al fabbricato; che a favore del fabbricato condominiale ove è ubicata la sua proprietà esiste una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul terreno (mappale 2779) costituente parte comune del [OSCURATO:PERSONA], abitualmente esercitata dai proprietari dell’edificio di viale Ceccarini, n. 88 per accedere e parcheggiare in tale area cortiliva; che a confine tra l’area cortiliva adibita a parcheggio ed il terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti “il [OSCURATO:PERSONA]”) vi era originariamente un cancello scorrevole, sostituito da fioriere, che limitavano l’uso dell’area; che lo stesso aveva chiestoinutilmente al [OSCURATO:PERSONA] di potere ampliare l’accesso all’area cortiliva, demolendo una porzione del muro confinante, al fine di poter e parcheggiare fino a quattro autovetture. Chiedeva, dunque, al Tribunale di accertare senza efficacia di giudicato il suo diritto di proprietà indivisa sull’aerea cortiliva, al fine di eliminare le fioriere che limitano il parcheggio a non più di due autovetture, allargando anche l’accesso con la demolizione del muretto, condannando il [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dei relativi lavori, nonché al pagamento di una somma pari all’affitto dei posti auto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva impedito a fare data dal 21 agosto 2007. 2.Si costitutiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’attore, asserendo che questonon fosse proprietario dell’aerea cortiliva in questione e osservando che la richiesta di eliminazione delle fioriere e di demolizione del muretto avrebbe costituitoun aggravamento della servitù, vietato dall’art.1067 c.c. Si costituiva anche Giancarl a Zurla , che chiedeva il rigetto delle domande attrici e, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari delle altre due unità immobiliari dell’edificio ove trovasi la proprietà attorea, la chiusura della porta aperta da MaurizioFeverati, poiché realizzata a distanza inferiore a mt. 1.5, in violazione degli artt.905, 1120 e 1136 c.c. Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], la quale formulava le medesime conclusioni dell’attore, mentre gli altri due chiamati in causa rimanevano contumaci. 3.Il Tribunale di Rimini rigettava le domande attoree e della terza chiamata Ruggeri e , in accogli mento del la domanda riconvenzionale della convenuta Zurla, condannava l’attore ad eliminare la porta realizzata sul muro perimetrale del locale di sua proprietà. 4.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva il [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la riforma della decisione impugnata. Rimaneva contumace GiancarlaZurla. 5. Con sentenza n.2564/2019, l a Corte d i Appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibili le domande nuove proposte da [OSCURATO:PERSONA] in sede di gravame e rigettava l’appello principale, confermando la sentenza impugnata. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte distrettuale: -rigettava il primo motivo di appello con il quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] contestava la violazione dell’art. 818 c . c . , nella parte in cui il Tribunale escludeva la natura pertinenziale dell’area cortiliva al locale ad uso deposito di proprietà dell’attore, poiché l’atto di acquisto di tale locale non contemplava la vendita per quota proporzionale della corte adibita a parcheggio di autovetture, ma solo un generico richiamo ai “diritti di comproprietà sulle parti, enti e servizi da ritenersi comuni”; –dichiarava inammissibile i l terzo motivo di gravame, con il quale l’appellante si doleva per avere il Tribunale ritenuto che questi non avesse provato il titolo di acquisto contrattuale della servitù, lamentando l’erronea applicazione degli artt. 1079, 2697 e 2700 c.c. e ritenendo, invece, che il rogito del 10.04.1979 depositato in atti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe la prova. Secondo la Corte territoriale, come riconosciuto dal Tribunale, l’appellante non ha mai formulato specifica domanda di accertamento della servitù di passaggio sull’area condominiale in favore del proprio locale, bensì di accertamento del diritto di comproprietà sull’area cortiliva oggetto di causa, asseritamente ritenuta pertinenziale; –rigettava il quarto motivo di appello con il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non ritenevain alcun modo gravosa per il fondo servente l’innovazione dell’ampliamento dell’accesso al fondo dominante, in quanto su questo avrebbe continuato, come sempre, a transitare una sola autovettura per volta. Secondo la Corte di Appello l’ampliamento dell’accesso al fondo dominante non solo risultava non necessario (dovendo il fondo servente garantire il regolare esercizio della servitù di passo e non già la commoditas del parcheggio), ma avrebbe comportato anche un aggravamento della servitù, determinando un grave problema di accesso al parcheggio condominiale, con la creazione di un vuoto pericoloso per gli accessi ai garage del [OSCURATO:PERSONA]. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue doglianze a due motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto delricorso e la conferma della sentenza impugnata . 8. Ai fini di integrità del contradditorio il ricorso è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese in questa sede. 9. In prossimità dell’adunanza, parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e l’errata applicazione dell’art. 1079 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3c.p.c., per avere la sentenza impugnata ignoratola costante giurisprudenza della Suprema Corte in tema di “diritti autodeterminati”, la cui rivendicazione in giudizio si identifica con il diritto stesso e non con il titolo che ad essi si riferisce. 2.-Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la violazione e l’errata applicazione degli artt. 1067 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. , affermando che la Corte di Appello ha travisa to la nozione di “allargamento” dell’accesso al fondo dominante e dunque di ampliamento della servitù, non avendo il giudice di seconde cure verificato che l’allargamento dell’accesso al fondo dominante non permette in ogni caso il transito sul fondo servente ad automezzi più ingombranti e neppure a più di una sola autovettura alla volta. 3.-Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] , contumace nel giudizio di secondo grado, in ordine alla quale, secondo quanto si legge nelle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, non si è determinata la cessazione della materia del contendererichiesta da parte appellante. Tuttavia, non vi è ragione di disporre alcunché al riguardo in quanto il ricorso può essere respinto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questo Giudice secondo la quale “ in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti”(v. Cass. Sez. U. n. 6826 /2010; Cass. n. 12515 /2018 ; Cass. n. 11287/2018; n. 800/2020). 4.-Come anticipato, il ricorso non merita accoglimento. 5.-Il primo motivo è inammissibile. Secondo il ricorrente, non avrebbe giustificazione alcuna, “al cospetto dell’actio confessoria servitutis esperita dall’attore”, l’affermazione della Corte d’Appello della mancata “domanda specifica di accertamento della servitù di passaggio”. Il rilievo non ha ragion d’essere. Come puntualmente osservato dal controricorrente, la Corte distrettuale non ha onerato il [OSCURATO:PERSONA] dell’allegazione e della prova del titolo costitutivo della servitù, dichiarando invece che lo stesso “non ha mai formulato specifica domanda di accertamento della servitù di passaggio sull'area condominiale in favore del proprio locale, avendo piuttosto il F e v erati propost o domanda di accertamento della comproprietà della quota di corte adibita a parcheggio ed asseritamente ritenuta pertinenziale”. Per superare questa conclusione a suo sfavore il ricorrente fa leva sul consolidato indirizzo di questo Giudice secondo il quale “la proprietà e gli altridiritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd.diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con idiritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessaria ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" -di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio. (Nella specie, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza che il convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale un'"actio confessoria servitutis", in primo grado avesse dedotto l'esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del padre di famiglia)” (Cass. n. 23565/2019). È stato chiarito da precedenti decisioni che, elaborata allo scopo di fissare i limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto dellamutatio libelli , “ la distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati scioglie una risalente antitesi fra titolazione e sostanziazione della causa petendi. La deduzione dei diritti autodeterminati dipende, infatti, da un puro meccanismo di designazione legale (titolazione, appunto), che consente di collegare la pretesa alla norma invocata senza la mediazione dei fatti storici su cui si fonda l'acquisto del diritto; fatti, al contrario, da cui i diritti eterodeterminati traggono senso e contenuto (sostanziazione, appunto) perché solo attraverso essi prende corpo il rapporto giuridico che ne è all'origine”(Cass. n. 24400/2014). Anche in materia di diritti autodeterminati è comunque necessario che l’attore soddisfi l'onere di dedurre almeno il titolo sul quale il diritto reale è fondato, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento(Cass. n. 721/2018). Tale onere –quanto all’esistenza del suo diritto di servitù sul mappale n. 2779 - non è stato nella specie soddisfatto dal [OSCURATO:PERSONA], spiegandosi ciò in ragione del fatto che lo stesso ha proposto l’azione sul presupposto della comproprietà dell’area cortiliva. Ed infatti, le conclusioni dell’atto di citazione riportate a pag. 7 e 8 del ricorso sono proprio incentrate sulla richiesta di previo riconoscimento della sua qualità di (com)proprietario dell’area cortiliva, ossia del fondo dominante ( in tal senso milita anche quanto dedotto a pag. 10 del ricorso in cui si parla di “allargamento dell’accesso al fondo dominante”), escluse dalla Corte territoriale sulla base di una serie di argomentazioni che appaiono logicamente e adeguatamente argomentate, avendo rilevato il giudice a quo che i diritti di comproprietà sull'area cortiliva sono ripartiti tra la proprietà Zurla per 1/3 e la proprietà degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per i restanti 2/3 e che l'atto di acquisto del fondo del [OSCURATO:PERSONA] (piccolo locale ad uso sgombero e deposito) manca di uno specifico richiamo- come è stato per gli altri atti di compravendita aventi ad oggetto porzioni del l'unità immobiliarea d uso abitativo – p er l’appunto alla c orte adibita a parcheggio. 5.1.- Peraltro , p roprio il riferimento al carattere autodeterminato della servitù di passaggioha condotto la Corte di Appello ad analizzare comunque il titolo –il rogito del 10.4.79 per atto notaio Pelliccioni depositato dalla difesa del C ondominio , ritenuto dall’appellante prova della costituzione della servitù perpetua di passaggio con ogni mezzosul suolo del [OSCURATO:PERSONA] in favore del fabbricato dove insiste a piano terra il suo locale –per pervenire alla conclusione che la censura dell’appellante, “anche in ipotesi di accoglimento, non determinerebbe la riforma delle statuizioni assunte in sentenza”, concludendo che l’attore confonde “le prerogative che potrebbero (in astratto) spettargli quale comproprietario dell'area individuata dalle particelle catastali 2597, 2598 e 2622 con quelle che (non già sull'area in questione bensì sul fondo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA])”– ossia, il diverso mappale 2779 – “ potrebbero spettargli quale titolare della servitù”. In altri termini, il carattere di diritto autodeterminato della servitù non può supplire alla “mancata domanda specifica di accertamento della servitù di passaggio”, come sostenuto dal ricorrente, posto che la “fungibilità” del titolo, nel diritto autodeterminato, non può certo prescindere dal principio della domanda. A tacere che neppure risulta impugnato il capo della sentenza di appello (pag. 8) nel quale, con riferimento all’apertura della porta (oggetto della domanda riconvenzionale della Zurlo), si esclude ogni diritto dell’appellante sull’area cortiliva, le censure delricorrente devono essere r espinte . Non giova a quest’ultim o la diversa puntualizzazione contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c., ossia che lo stesso abbia dedotto fin dall’atto introduttivo l’esistenza della servitù di passaggio, con conseguente richiesta del diritto dei proprietari del fondo dominante (identificato ora non solo nel l’area cortiliva ma anche nell’edificio, compreso dunque il locale di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], come risulterebbe dal rogito Pelliccioni in atti) di allargare l’accesso all’area cortiliva, tanto da ritenere che l’accertamento incidenter tantum di comproprietà dell’area cortiliva richiesto in atto di citazione è ”irrilevante ai fini del presente giudizio”. A tacere che la memoria contiene una (inammissibile) diversa prospettazione dei motivi, resta infatti il rilievo che l’area a cui favore si chiede l’ampliamento dell’accesso è risultata non essere di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. 6.- Anche i l s econdo motivo è inammissibile , i n quanto i l ricorrente, nel contestare la valutazione di “aggravamento” compiuta dalla Corte d’Appello, chiedeun riesame del merito del fatto, pacificamente precluso in sede di legittimità, considerando che il giudice di secondo grado ha condivi so al riguardo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che sottolinea addirittura la pericolosità per i titolari del fondo servente dell’eliminazione delle fioriere, dovendo questo garantire il passaggio (che non risulta oggetto di impedimenti o restrizioni) e non già la possibilità di parcheggiare più autovetture a proprio danno. Non può dunque sostenersi che la Corte di appello abbia del tutto omesso di verificare se la modifica richiesta alterasse l’originario rapporto tra fondo dominante e fondo servente, con conseguente violazione dell’art. 1067 c.c. 7. - In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 8.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per i
Sentenza Cassazione n. 01904/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris