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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01940/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15927-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo [OSCURATO:PERSONA] -BRUGNATELLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ipotesi rapporto privato R.G.N.15927/2022 Cron.

Rep.

Ud.06/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1430/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 792/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con la sentenza n. 1430/2021, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo di euro 46,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, confermando le restanti statuizioni; cheavverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a sei motivi; cheDiana Falcone ha resistito con controricorso; cheil collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; chetale atto risulta accettato dalla controricorrente; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; chenon sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).

PQM La Corte dichiara estinto il processo.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15927-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo [OSCURATO:PERSONA] -BRUGNATELLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ipotesi rapporto privato R.G.N.15927/2022 Cron. Rep. Ud.06/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1430/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 792/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con la sentenza n. 1430/2021, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo di euro 46,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, confermando le restanti statuizioni; cheavverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a sei motivi; cheDiana Falcone ha resistito con controricorso; cheil collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; chetale atto risulta accettato dalla controricorrente; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; chenon sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso i
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