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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 27298/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6360/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), erappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 63, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3412/2021 depositata il 21/9/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 636 0 /20 2 2 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale sua controparte in un contratto di locazione finanziaria nautica stipulato il 20 marzo 2008 (all’epoca figurando controparte [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo di accertare l’illiceità del contratto ove prevedeva interessi di mora computati anche sugli interessi corrispettivi e non solo sul capitale, di dichiarare usurario il contratto essendovi stato concordato alla stipula un tasso di mora supe riore al tasso di soglia di riferimento (tasso contrattuale 5,58%, tasso di mora 13,46%, tasso soglia tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d’Italia 10,31%), di dichiarare che il tasso moratorio era superiore al tasso di soglia vigente al tempo della convenzione e che, ai sensi dell’articolo 4 delle allegate condizioni, controparte aveva pattuito che il tasso di mora non sostituisce quello corrispettivo madecorre su un montante composto da capitale, interessi corrispettivi e spese; chiedeva quindi di dichiarare usurario il contratto e non dovuti gli interessi, per il combinato disposto degli articoli 644, primo comma, c.p. e 1815, secondo comma, c.c., di accertare che al 26 marzo 2015 l’attore aveva pagato come capitale la somma di euro 542.741,57 e come interessi la somma di euro 176.204,43, di ritenerlo non debitore di alcunché, di dichiarare il contratto risolto in data 29 aprile 2011 e di stabilire che la convenuta gli doveva restituire la somma di euro 176.204,43 o una diversa somma di giustizia; in subordine, chiedeva che fosse stabilito che il tasso di mora andasse applicato esclusivamente sul mero capitale e non sugli interessi corrispettivi o su altre remunerazioni.

Si costituiva controparte, resistendo e riconvenzionalmente chiedendo di accertare l’intervenuta risoluzione del contratto “per fatto e colpa” dell’utilizzatore Bove, di accertare l’operatività dell’articolo 19 delle Condizioni generali del contratto e di condannare Bove a pagarle la somma di euro 1.014.096,18, di cui euro58.806,46 per i canoni di tre mesi, euro 750.150,12 per penale convenzionale ex articolo 19 delle Condizioni generali ed euro 205.139,60 per fatture riguardanti spese sostenute in relazione al recupero, perizia e custodia del natante dalla sua riconsegna alla vendita (articolo 19, punto b).

Disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza del 15 novembre 2017, accertata la risoluzione del contratto per inadempimento in forza di raccomandata del 28 luglio 2011 inviata dalla concedente al Bove, quantificava il saldo a debito di quest’ultimo nella misura di euro 833.05,00 (sic) e rigettava la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] per indeterminatezza della pretesa. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame, cui controparte resisteva.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 21 settembre 2021, in parziale riforma, accoglieva la domanda riconvenzionale condannando il Bove a corrispondere aUbi Leasing la somma di euro 833.015, oltre interessi moratori nei limiti del tasso di soglia usurario di ogni anno. [OSCURATO:PERSONA] propone oraricorso, articolato in tre motivi, illustrati pure con memoria; si è difesa con controricorsoUbi Leasing.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrentedenuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1815 c.p.c. e 644 c.p. nonché della l. 7 marzo 1996 n. 108 e del decreto 20 dicembre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 1.1 Si duole che nell’esaminare i primi due motivi di gravame, senza argomentare sulla motivazione per cui veniva disatteso l’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, il giudice d’appello abbiaritenuto che il tasso degli interessi di mora, come applicato al contratto, fosse “pari al tasso soglia che non sfiorava, procedendo ad un calcolo matematico però con parametri … diversi” e in violazione dei parametri previsti dall’articolo 2, primo comma, l. 108/1996 e dal d.m. 20 dicembre 2017; la corte territoriale ne deduce che il tasso di interesse moratorio era dovuto e pertanto il contratto non andava convertito in gratuito, non sussistendo violazione della normativa antiusura.

Il ricorrentetrascrive l’intero paragrafo IX della sentenza d’appello e si richiama poi la normativa attinente al reato di usura, per dedurne la violazione dell’articolo 2, quarto comma, l. 108/1996 nel testo ratione temporis vigente quando il giudice d’appello “ha ritenuto sottosoglia il tasso di interesse moratorio, previsto nel contratto …, mediante l’applicazione di parametri matematici … errati rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge”.

Fa quindi richiamo al principi affermato in giurisprudenza (Cass. ord.31615/2021) in base al quale ai fini della determinazione del tasso soglia non è attuabile un cumulo materiale delle somme dovute per interessi corrispettivi e interessi moratori, in ragione della loro diversa funzione, onde è necessario il calcolo separato, per i corrispettivi applicando l’articolo 2, quarto comma, l. 108/1996 e per i moratori, se non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi di tale norma, comparando il tasso effettivo globale (TEG) aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (TEGM) del periodo di riferimento (su quest’ultima tematica cfr.

S.U. 19597/2020).

In caso di interessi moratori previsti nel contratto con un tasso superiore al tasso soglia - ovvero usurari - , deve applicarsi l’articolo 1815, secondo comma, c.c.

Ne deduce il ricorrente che la sentenza d’appello andrebbe cassata perché, “mediante un’errata applicazione dei parametri” di cui all’articolo 2, primo comma, l. 108/1996 e al d.m. 20 dicembre 2007, avrebbe ritenuto il tasso degli interessi moratori “pari al tasso soglia che non sfiorava” e altresì perché non avrebbe conseguentemente applicato l’articolo 1815, secondo comma, c.c. 1.2 Il motivo è infondato.

Invero, nel paragrafo IX della motivazione della sentenza non si dichiara alcunchédifforme dalla normativa; e in particolare non si afferma che si debba effettuare un cumulo tra interessi moratori e interessi corrispettivi, bensìviene compiutoun calcolo (nella seconda parte del paragrafo, avviata con il seguente incipit: “Nel caso in esame ecc.”) per dedurneche “la pattuizione del … tasso … di mora era pari al tasso soglia, che non sforava”, a proposito degli interessi corrispettivi osservando inoltre che -evidentemente per quanto così appurato - “la mora” andava corrisposta tanto quanto gli interessi corrispettivi, “e in tal senso l’impugnata sentenza deve essere riformata”.

Non sussiste, pertanto, nella parte della sentenza contestata con il presente motivo alcuna violazione della normativa.

La censura si sostanzia in realtà nella deduzione di un errore di calcolo, e pertanto in una questione di fatto.

2. Con il secondo motivo il ricorrentedenuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo con violazione degli articoli 61, 116 e191 ss. c.p.c. 2.1 Il motivo è infondato.

Nel giungere a escludere che il tasso degli interessi moratori fosse usurario la corte territoriale non avrebbe “motivato le ragioni giuridiche” sulla base delle quali avrebbe disatteso le risultanze cui sarebbe pervenuto il consulente tecnico d’ufficio per dichiarare usurario il suddetto tasso.

Si riporta un passo della relazione del consulente invocando giurisprudenza nel senso della denunciabilità ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. di una divergenza tra l’esito della consulenza e la decisione del giudice. 2.2 Ancora una volta nel passo che ha come incipit: “Nel caso in esame ecc.” il giudice d’appello opera una ricostruzione fattuale sufficientemente specifica da raggiungere il corretto canone motivazionale, e inserisce anche dati tratti dalla consulenza tecnica d’ufficio, che rimarca non avere subito contestazioni.

La specifica risultanza della consulenza riportata nel motivo (si vedano le pagine 17-18 del ricorso: “il tasso di mora … oltrepassa il tasso soglia proprio della maggiorazione concordata (3,15 punti percentuali)”) è chiaramente fattuale, ed inequivocamente superata proprio dalle argomentazioni tramite le quali il giudice d’appello perviene ad affermare che “13,46 era pari al tasso soglia”.La motivazione è pertanto palesemente sufficiente, e non si ravvisa alcuna violazione delle norme invocate (che tra l’altro, si nota meramente ad abundantiam, non sarebbe atta alla denuncia mediante l’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1458 e 1526 c.c. nonché della l. 4 agosto 2017 n. 124. 3.1 Si rilevache il giudice d’appello ha condannato, accogliendo in parte qua la pretesa di UBI Leasing (si veda il terzo motivo d’appello), l’attuale ricorrente a pagare a quest’ultima la somma di euro 833.015, oltre gli interessi di mora, senza però “considerare la evidente nullità dell’articolo 19 delle condizioni generali di contratto perché sorretto da una causa illecita”; e per illustrare ciò si offre un’ampia serie di argomentazioni (ricorso, pagine 20-33). 3.2 Il motivo è infondato.

Si è dinanzi evidentemente a un novum: nell’illustrazione del petitumpresentato in primo grado l’attuale ricorrente, che aveva agito come attore,non inserisce e non argomenta alcunché (si vedano le pagine 5-7 del ricorso) in ordine ad una pretesa nullità dell’articolo 19; né tale questione emerge altrove dal ricorso, tranne naturalmente dal presente motivo.

4. Nel ricorso, a questo punto, si rinviene una censura indicata come quarto motivo, ma che si manifesta con assoluta evidenza come “non motivo”: si tratta, infatti, soltanto della richiesta dell’adeguamento della condanna alle spese processuali nel casodi accoglimento del ricorso.

5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condannail ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi di € 10.200 , 00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente, Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento al competente ufficio di merito , da parte del ricorrente, dell'ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6360/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), erappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 63, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3412/2021 depositata il 21/9/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 636 0 /20 2 2 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale sua controparte in un contratto di locazione finanziaria nautica stipulato il 20 marzo 2008 (all’epoca figurando controparte [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo di accertare l’illiceità del contratto ove prevedeva interessi di mora computati anche sugli interessi corrispettivi e non solo sul capitale, di dichiarare usurario il contratto essendovi stato concordato alla stipula un tasso di mora supe riore al tasso di soglia di riferimento (tasso contrattuale 5,58%, tasso di mora 13,46%, tasso soglia tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d’Italia 10,31%), di dichiarare che il tasso moratorio era superiore al tasso di soglia vigente al tempo della convenzione e che, ai sensi dell’articolo 4 delle allegate condizioni, controparte aveva pattuito che il tasso di mora non sostituisce quello corrispettivo madecorre su un montante composto da capitale, interessi corrispettivi e spese; chiedeva quindi di dichiarare usurario il contratto e non dovuti gli interessi, per il combinato disposto degli articoli 644, primo comma, c.p. e 1815, secondo comma, c.c., di accertare che al 26 marzo 2015 l’attore aveva pagato come capitale la somma di euro 542.741,57 e come interessi la somma di euro 176.204,43, di ritenerlo non debitore di alcunché, di dichiarare il contratto risolto in data 29 aprile 2011 e di stabilire che la convenuta gli doveva restituire la somma di euro 176.204,43 o una diversa somma di giustizia; in subordine, chiedeva che fosse stabilito che il tasso di mora andasse applicato esclusivamente sul mero capitale e non sugli interessi corrispettivi o su altre remunerazioni. Si costituiva controparte, resistendo e riconvenzionalmente chiedendo di accertare l’intervenuta risoluzione del contratto “per fatto e colpa” dell’utilizzatore Bove, di accertare l’operatività dell’articolo 19 delle Condizioni generali del contratto e di condannare Bove a pagarle la somma di euro 1.014.096,18, di cui euro58.806,46 per i canoni di tre mesi, euro 750.150,12 per penale convenzionale ex articolo 19 delle Condizioni generali ed euro 205.139,60 per fatture riguardanti spese sostenute in relazione al recupero, perizia e custodia del natante dalla sua riconsegna alla vendita (articolo 19, punto b). Disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza del 15 novembre 2017, accertata la risoluzione del contratto per inadempimento in forza di raccomandata del 28 luglio 2011 inviata dalla concedente al Bove, quantificava il saldo a debito di quest’ultimo nella misura di euro 833.05,00 (sic) e rigettava la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] per indeterminatezza della pretesa. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame, cui controparte resisteva. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 21 settembre 2021, in parziale riforma, accoglieva la domanda riconvenzionale condannando il Bove a corrispondere aUbi Leasing la somma di euro 833.015, oltre interessi moratori nei limiti del tasso di soglia usurario di ogni anno. [OSCURATO:PERSONA] propone oraricorso, articolato in tre motivi, illustrati pure con memoria; si è difesa con controricorsoUbi Leasing. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrentedenuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1815 c.p.c. e 644 c.p. nonché della l. 7 marzo 1996 n. 108 e del decreto 20 dicembre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 1.1 Si duole che nell’esaminare i primi due motivi di gravame, senza argomentare sulla motivazione per cui veniva disatteso l’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, il giudice d’appello abbiaritenuto che il tasso degli interessi di mora, come applicato al contratto, fosse “pari al tasso soglia che non sfiorava, procedendo ad un calcolo matematico però con parametri … diversi” e in violazione dei parametri previsti dall’articolo 2, primo comma, l. 108/1996 e dal d.m. 20 dicembre 2017; la corte territoriale ne deduce che il tasso di interesse moratorio era dovuto e pertanto il contratto non andava convertito in gratuito, non sussistendo violazione della normativa antiusura. Il ricorrentetrascrive l’intero paragrafo IX della sentenza d’appello e si richiama poi la normativa attinente al reato di usura, per dedurne la violazione dell’articolo 2, quarto comma, l. 108/1996 nel testo ratione temporis vigente quando il giudice d’appello “ha ritenuto sottosoglia il tasso di interesse moratorio, previsto nel contratto …, mediante l’applicazione di parametri matematici … errati rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge”. Fa quindi richiamo al principi affermato in giurisprudenza (Cass. ord.31615/2021) in base al quale ai fini della determinazione del tasso soglia non è attuabile un cumulo materiale delle somme dovute per interessi corrispettivi e interessi moratori, in ragione della loro diversa funzione, onde è necessario il calcolo separato, per i corrispettivi applicando l’articolo 2, quarto comma, l. 108/1996 e per i moratori, se non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi di tale norma, comparando il tasso effettivo globale (TEG) aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (TEGM) del periodo di riferimento (su quest’ultima tematica cfr. S.U. 19597/2020). In caso di interessi moratori previsti nel contratto con un tasso superiore al tasso soglia - ovvero usurari - , deve applicarsi l’articolo 1815, secondo comma, c.c. Ne deduce il ricorrente che la sentenza d’appello andrebbe cassata perché, “mediante un’errata applicazione dei parametri” di cui all’articolo 2, primo comma, l. 108/1996 e al d.m. 20 dicembre 2007, avrebbe ritenuto il tasso degli interessi moratori “pari al tasso soglia che non sfiorava” e altresì perché non avrebbe conseguentemente applicato l’articolo 1815, secondo comma, c.c. 1.2 Il motivo è infondato. Invero, nel paragrafo IX della motivazione della sentenza non si dichiara alcunchédifforme dalla normativa; e in particolare non si afferma che si debba effettuare un cumulo tra interessi moratori e interessi corrispettivi, bensìviene compiutoun calcolo (nella seconda parte del paragrafo, avviata con il seguente incipit: “Nel caso in esame ecc.”) per dedurneche “la pattuizione del … tasso … di mora era pari al tasso soglia, che non sforava”, a proposito degli interessi corrispettivi osservando inoltre che -evidentemente per quanto così appurato - “la mora” andava corrisposta tanto quanto gli interessi corrispettivi, “e in tal senso l’impugnata sentenza deve essere riformata”. Non sussiste, pertanto, nella parte della sentenza contestata con il presente motivo alcuna violazione della normativa. La censura si sostanzia in realtà nella deduzione di un errore di calcolo, e pertanto in una questione di fatto. 2. Con il secondo motivo il ricorrentedenuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo con violazione degli articoli 61, 116 e191 ss. c.p.c. 2.1 Il motivo è infondato. Nel giungere a escludere che il tasso degli interessi moratori fosse usurario la corte territoriale non avrebbe “motivato le ragioni giuridiche” sulla base delle quali avrebbe disatteso le risultanze cui sarebbe pervenuto il consulente tecnico d’ufficio per dichiarare usurario il suddetto tasso. Si riporta un passo della relazione del consulente invocando giurisprudenza nel senso della denunciabilità ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. di una divergenza tra l’esito della consulenza e la decisione del giudice. 2.2 Ancora una volta nel passo che ha come incipit: “Nel caso in esame ecc.” il giudice d’appello opera una ricostruzione fattuale sufficientemente specifica da raggiungere il corretto canone motivazionale, e inserisce anche dati tratti dalla consulenza tecnica d’ufficio, che rimarca non avere subito contestazioni. La specifica risultanza della consulenza riportata nel motivo (si vedano le pagine 17-18 del ricorso: “il tasso di mora … oltrepassa il tasso soglia proprio della maggiorazione concordata (3,15 punti percentuali)”) è chiaramente fattuale, ed inequivocamente superata proprio dalle argomentazioni tramite le quali il giudice d’appello perviene ad affermare che “13,46 era pari al tasso soglia”.La motivazione è pertanto palesemente sufficiente, e non si ravvisa alcuna violazione delle norme invocate (che tra l’altro, si nota meramente ad abundantiam, non sarebbe atta alla denuncia mediante l’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.). 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1458 e 1526 c.c. nonché della l. 4 agosto 2017 n. 124. 3.1 Si rilevache il giudice d’appello ha condannato, accogliendo in parte qua la pretesa di UBI Leasing (si veda il terzo motivo d’appello), l’attuale ricorrente a pagare a quest’ultima la somma di euro 833.015, oltre gli interessi di mora, senza però “considerare la evidente nullità dell’articolo 19 delle condizioni generali di contratto perché sorretto da una causa illecita”; e per illustrare ciò si offre un’ampia serie di argomentazioni (ricorso, pagine 20-33). 3.2 Il motivo è infondato. Si è dinanzi evidentemente a un novum: nell’illustrazione del petitumpresentato in primo grado l’attuale ricorrente, che aveva agito come attore,non inserisce e non argomenta alcunché (si vedano le pagine 5-7 del ricorso) in ordine ad una pretesa nullità dell’articolo 19; né tale questione emerge altrove dal ricorso, tranne naturalmente dal presente motivo. 4. Nel ricorso, a questo punto, si rinviene una censura indicata come quarto motivo, ma che si manifesta con assoluta evidenza come “non motivo”: si tratta, infatti, soltanto della richiesta dell’adeguamento della condanna alle spese processuali nel casodi accoglimento del ricorso. 5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condannail ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi di € 10.200 , 00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente, Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento al competente ufficio di merito , da parte del ricorrente, dell'ulterio
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