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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04271/2026

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8154/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l . r.p.t. , rappr esentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del controricorso; –controricorrente– avverso la sentenza n. 722 /20 21 della Commissione tributaria regionaledel Piemonte, depositata il 24 / 09 /20 21 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio di rinvio-Interessi [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 5 giugno 2002 n. 2003/193/CE dichiarava aiut o di stato incompatibil e con il mercato comune l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito disposta dall'articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e dall'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con legge n. 427 del 29ottobre 1993, a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n. 142 dell'8 giugno 1990.

In data 30 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ) un atto di recupero di aiuto di stato illegittimo di cui aveva beneficiato nell'anno di imposta 1999, richiedendo il pagamento dell'Irpeg non versata con riguardo al reddito prodotto dalle attività diverse dalla produzione e distribuzione di energia elettrica, quali la gestione del servizio di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del Comune di Torino e la gestione degli impianti elettrici e termici degli edifici comunali.

L’avvisodi recupero era comprensivo degli interessi.

2. Contro tale atto la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo rigettava con sentenza n. 28/2010.

3. La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte che lo rigettava con sentenza n. 74 /2011 .

In particolare, con riferimento agli interessi , riteneva corretto il calcolo effettuato dall'Ufficio in applicazione degli artt.9 e 11 del Regolamento n.794/2004 della Commissione e dell'art. 24 , comma 4 , del d.l. n. 1 85 del 2008 che richiama le disposizioni sul calcolo degli interessi contenute del Regolamento; considerava inammissibili, perché proposte per la prima volta in grado di appello, le censure relative alla data di decorrenza degli interessi (dal 16 giugno 1998 secondo l'Ufficio, dal 22 giugno 1999 secondo la società) e alla mancata applicazione dell'art.11 del Regolamento n. 794/2004 nel testo modificato dall'art. 11 del Regolamento n.271/2008, il quale prevede modalità di ricalcolo degli interessi con cadenza annuale anziché quinquennale.

4. Contro la sentenza di appello la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione articolato su otto motivi cui resisteva l’Agenzia delle entrate.

La Corte, con sentenza n. 19662/2020, accoglieva solo il quarto motivo, relativo alla erronea individuazione della data del primo calcolo degli interessi e alla contestazione del ricalcolo degli interessi ad intervalli di cinque anni, come previsto dal previgente art. 11 par. 3, anziché ad intervalli di un anno come previsto dal testo dell'art.11 par. 3 modificato dal Regolamento n. 271/2008, applicabile ratione temporisin forza del rinvio di cui all’art. 24 d.l. n. 185 del 2008.

5. La CTR del Piemonte, in sede di rinvio, dato atto che le parti erano concordi nell’applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione e che l’ufficio avrebbe provveduto al rimborso, dichiarava cessata la materia del contendere sul punto; accoglieva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. di condanna dell’Agenzia alla rifusione degli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 a far data dal versamento (avvenuto a giugno 2009) e fino al giorno di effettivo rimborso, escludendo che si trattasse di domanda nuova nel giudizio di rinvio.

6. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un motiv o , cui resiste con controricorso la società.

Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 12/12/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 e 44 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione allo statuito rimborso degli interessi previsti da tale disposizione sulla somma versata a giugno 2009.

Sotto un primo profilo, infatti , si evidenzia la novità della domanda di rimborso degli interessi sul quantum indebitamente versato, introdotta solo nel giudizio di rinvio, e nel merito, sotto un secondo profilo,si deduce che tale disposizione e gli interessi da essa previsti si applicano solo nel caso di versamento di imposte non dovute e non di versamento di interessi non dovuti, come nel caso di specie.

2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo, in quanto le due censure, di carattere processuale la prima e sostanziale la seconda, benchè cumulate in un unico motivo, si presentano tuttavia distinte nella loro esposizione e non si sovrappongono, non impendendo di cogliere il senso delle doglianze.

La censura di carattere processuale , come proposta, appare infondata ed è quindi da respingere.

E’ certamente vero che n el contenzioso tributario (così come nel processo di cognizione ordinaria), il giudizio di rinvio è un «processo chiuso», in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino il tema di decisione o evidenzino un fatto ex legeostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (tra le tante Cass.21/09/2015, n. 18600).

Ciò posto la censura, secondo cui la domanda di interessi sulla somma versata sarebbe nuova rispetto all’oggetto del giudizio, non tiene conto del fatto che nel caso di specie siverte in tema di accessori del credito (quello di interessi) ritenuto insussistente dalla Cassazione eche il pagamento è avvenuto in corso di causa , e quindi il riferimento alle domande originarie è irrilevante.

Anche sotto il profilo sostanziale il motivo appareinfondato.

La tesi erariale è che l’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 preveda gli interessi solo sulle somme indebitamente versate a titolo di tributo.

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che l’art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un'obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti e sussumibile nella fattispecie dell'annullamento dell'atto presupposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire, come disposto dal comma 2 della norma citata, la restituzione del tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali (v., fra le altre, Cass. 23/11/2018, n. 30368; Cass. 14/09/2016, n. 18027).

Secondo questa Corte, gli interessi di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione (Cass.27/04/2023, n. 11189) tanto da essere stati ritenuti applicabili anche alle somme versate a titolo di aggio (Cass.14/05/2025, n. 12913) e tali considerazioni appaiono applicabili anche alla somma versata a titolo di interessi. 3.Concludendo, il ricorso va respinto .

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13,comma 1- quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., spese che liquida in euro 2.300,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8154/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l . r.p.t. , rappr esentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del controricorso; –controricorrente– avverso la sentenza n. 722 /20 21 della Commissione tributaria regionaledel Piemonte, depositata il 24 / 09 /20 21 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio di rinvio-Interessi [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 5 giugno 2002 n. 2003/193/CE dichiarava aiut o di stato incompatibil e con il mercato comune l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito disposta dall'articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e dall'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con legge n. 427 del 29ottobre 1993, a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n. 142 dell'8 giugno 1990. In data 30 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ) un atto di recupero di aiuto di stato illegittimo di cui aveva beneficiato nell'anno di imposta 1999, richiedendo il pagamento dell'Irpeg non versata con riguardo al reddito prodotto dalle attività diverse dalla produzione e distribuzione di energia elettrica, quali la gestione del servizio di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del Comune di Torino e la gestione degli impianti elettrici e termici degli edifici comunali. L’avvisodi recupero era comprensivo degli interessi. 2. Contro tale atto la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo rigettava con sentenza n. 28/2010. 3. La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte che lo rigettava con sentenza n. 74 /2011 . In particolare, con riferimento agli interessi , riteneva corretto il calcolo effettuato dall'Ufficio in applicazione degli artt.9 e 11 del Regolamento n.794/2004 della Commissione e dell'art. 24 , comma 4 , del d.l. n. 1 85 del 2008 che richiama le disposizioni sul calcolo degli interessi contenute del Regolamento; considerava inammissibili, perché proposte per la prima volta in grado di appello, le censure relative alla data di decorrenza degli interessi (dal 16 giugno 1998 secondo l'Ufficio, dal 22 giugno 1999 secondo la società) e alla mancata applicazione dell'art.11 del Regolamento n. 794/2004 nel testo modificato dall'art. 11 del Regolamento n.271/2008, il quale prevede modalità di ricalcolo degli interessi con cadenza annuale anziché quinquennale. 4. Contro la sentenza di appello la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione articolato su otto motivi cui resisteva l’Agenzia delle entrate. La Corte, con sentenza n. 19662/2020, accoglieva solo il quarto motivo, relativo alla erronea individuazione della data del primo calcolo degli interessi e alla contestazione del ricalcolo degli interessi ad intervalli di cinque anni, come previsto dal previgente art. 11 par. 3, anziché ad intervalli di un anno come previsto dal testo dell'art.11 par. 3 modificato dal Regolamento n. 271/2008, applicabile ratione temporisin forza del rinvio di cui all’art. 24 d.l. n. 185 del 2008. 5. La CTR del Piemonte, in sede di rinvio, dato atto che le parti erano concordi nell’applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione e che l’ufficio avrebbe provveduto al rimborso, dichiarava cessata la materia del contendere sul punto; accoglieva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. di condanna dell’Agenzia alla rifusione degli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 a far data dal versamento (avvenuto a giugno 2009) e fino al giorno di effettivo rimborso, escludendo che si trattasse di domanda nuova nel giudizio di rinvio. 6. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un motiv o , cui resiste con controricorso la società. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 12/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 e 44 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione allo statuito rimborso degli interessi previsti da tale disposizione sulla somma versata a giugno 2009. Sotto un primo profilo, infatti , si evidenzia la novità della domanda di rimborso degli interessi sul quantum indebitamente versato, introdotta solo nel giudizio di rinvio, e nel merito, sotto un secondo profilo,si deduce che tale disposizione e gli interessi da essa previsti si applicano solo nel caso di versamento di imposte non dovute e non di versamento di interessi non dovuti, come nel caso di specie. 2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo, in quanto le due censure, di carattere processuale la prima e sostanziale la seconda, benchè cumulate in un unico motivo, si presentano tuttavia distinte nella loro esposizione e non si sovrappongono, non impendendo di cogliere il senso delle doglianze. La censura di carattere processuale , come proposta, appare infondata ed è quindi da respingere. E’ certamente vero che n el contenzioso tributario (così come nel processo di cognizione ordinaria), il giudizio di rinvio è un «processo chiuso», in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino il tema di decisione o evidenzino un fatto ex legeostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (tra le tante Cass.21/09/2015, n. 18600). Ciò posto la censura, secondo cui la domanda di interessi sulla somma versata sarebbe nuova rispetto all’oggetto del giudizio, non tiene conto del fatto che nel caso di specie siverte in tema di accessori del credito (quello di interessi) ritenuto insussistente dalla Cassazione eche il pagamento è avvenuto in corso di causa , e quindi il riferimento alle domande originarie è irrilevante. Anche sotto il profilo sostanziale il motivo appareinfondato. La tesi erariale è che l’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 preveda gli interessi solo sulle somme indebitamente versate a titolo di tributo. Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che l’art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un'obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti e sussumibile nella fattispecie dell'annullamento dell'atto presupposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire, come disposto dal comma 2 della norma citata, la restituzione del tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali (v., fra le altre, Cass. 23/11/2018, n. 30368; Cass. 14/09/2016, n. 18027). Secondo questa Corte, gli interessi di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione (Cass.27/04/2023, n. 11189) tanto da essere stati ritenuti applicabili anche alle somme versate a titolo di aggio (Cass.14/05/2025, n. 12913) e tali considerazioni appaiono applicabili anche alla somma versata a titolo di interessi. 3.Concludendo, il ricorso va respinto . Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13,comma 1- quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., spese che liquida in euro 2.300,00
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