CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29922/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato e condannato alla pena ritenuta dì giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, che deducono rispettivamente il vizio di motivazione e la violazione di legge per non essere stato applicato l'art. 131 bis, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione congrua. Inoltre, considerato che l'inammissibilità dei motivi deriva, altresì, dalla mancanza di una specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale motiva in maniera esaustiva le ragioni per cui ha ritenuto di non poter applicare l'art. 131-bis, cod. pen. (gravità del fatto, indicativo di capacità operativa ed organizzativa), sicché gli stessi devono considerarsi non specifici e la sentenza esente dagli asseriti vizi (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci